Bovini da carne, razze autoctone e non: modificate le istruzioni per richiedere i contributi
Pubblicate da Agea le Istruzioni Operative n. 46 e n. 47 del 2025 che modificano alcune indicazioni, fornite in precedenza, sulle modalità di presentazione delle domande di sostegno

Agea ha pubblicato delle rettifiche inerenti la richiesta di contributi per il sostegno all’allevamento delle razze autoctone italiane e per il comparto bovino da carne a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”. Le indicazioni, inizialmente fornite tramite le IO 36 del 2025 e IO 37 del 2025, le avevamo riassunte nell’articolo intitolato “Bovini da carne, razze autoctone e non: dal 15 maggio possibile fare domanda per gli aiuti“, consultabile QUI. Di seguito riportiamo, per ciascuno dei due argomenti, le modifiche stabilite.
Razze autoctone italiane
Per quanto riguarda le razze bovine autoctone, a rettifica delle Istruzioni Operative n. 36 del 2025, Agea comunica che la domanda di aiuto per la corresponsione di contributi , potrà essere presentata a partire dal 29 maggio 2025 e fino al 23 giugno 2025. Il testo integrale del documento è disponibile qui!
Comparto bovino da Carne
In questo caso, con le Istruzioni Operative n. 47 del 2025 (consultabili QUI), si rettifica sia il paragrafo 4 che il paragrafo 5 delle precedenti IO n. 37 del 2025. Per quanto concerne il paragrafo 4 delle IO 37 del 2025, le modifiche riguardano l’indicazione che OP Agea rende disponibile per il CAA mandatario una domanda precompilata la quale, tra le altre cose, conterrà le seguenti informazioni:
- il numero ufficiale di capi bovini iscritti ai LLGG con indirizzo “Carne o misto”, nati in Italia nel 2024 ed allevati per almeno centottanta quattro giorni maturati nell’anno 2024 in Italia estratti dalla BDN alla data del 12.05.2025;
- per ciascun codice allevamento ASLL in cui si è in presenza del contratto di soccida: se il beneficiario dell’aiuto è il soccidario (ovvero l’operatore), il sistema proporrà automaticamente il codice fiscale del soccidante (proprietario), ed il beneficiario dovrà dichiarare, allegando la liberatoria, se è stato autorizzato a ricevere l’intero importo dell’aiuto. In assenza di liberatoria al soccidario sarà riconosciuto solo il 25% dell’aiuto dei capi ammissibili. Se, invece, il beneficiario è il soccidante (ovvero il proprietario), il sistema propone automaticamente il codice fiscale del soccidario ed il beneficiario deve dichiarare se ha autorizzato il soccidario a ricevere il 100% dell’aiuto. In assenza di liberatoria, al soccidante verrà riconosciuto il 75% dell’aiuto, se invece viene concessa la liberatoria, tutto l’aiuto andrà al soccidante.
- numero teorico totale dei capi ammessi all’aiuto calcolato in base al possesso dei requisiti spettante all’impresa di allevamento di bovini di razze iscritte ai Libri genealogici con “orientamento carne” che allevano in Italia bovini nati nel 2024 sul territorio nazionale per almeno 184 giorni nel 2024, riportata nel paragrafo 3 delle Istruzioni operative n. 37 dell’11 aprile 2025, estratti dalla BDN alla data del 12.05.2025.
La modifica apportata, invece, al paragrafo 5 delle IO n. 37 del 2025, riguarda i termini di presentazione della domanda di aiuto, che potrà essere notificata a partire dal 29 maggio 2025 e fino al 23 giugno 2025.



















































































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