Ecoschema 1 e consumo di antimicrobici: quando un dato stimato decide l’accesso al premio

La chiusura anticipata del periodo di osservazione nel 2025 e il ricorso a un valore annualizzato sollevano interrogativi sulla modalità di calcolo della DDD utilizzata per l’accesso ai premi e sulla trasparenza del sistema

vacca - veterinario - siringa iniezione
29 Luglio, 2026

Nei nostri articoli abbiamo più volte approfondito il tema dell’Eco-schema 1, il regime di sostegno accoppiato introdotto in Italia dal 1° gennaio 2023 con l’avvio della nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027. In questi anni si sono susseguite circolari, istruzioni operative e chiarimenti da parte degli enti competenti, con l’obiettivo di rendere più uniformi le modalità di accesso ai contributi pubblici previsti dalla misura.

L’avvicendarsi degli aggiornamenti procedurali, tuttavia, ha generato in alcuni casi difficoltà interpretative e problemi applicativi per gli operatori del settore. Proprio su una di queste situazioni è intervenuta l’Associazione Regionale Allevatori del Veneto, che ci ha segnalato una problematica per la quale, al momento, non sono ancora arrivate risposte tecniche sufficientemente chiare. Considerata la rilevanza della questione per il nostro comparto e per le aziende interessate, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare la lettera ricevuta dall’Associazione, con l’obiettivo di contribuire al confronto e favorire un chiarimento sul tema.


Gentile Redazione,

l’Ecoschema 1 della Politica Agricola Comune è stato istituito per sostenere la transizione verso modelli di allevamento più sostenibili, favorendo la riduzione dell’impiego degli antimicrobici e il miglioramento del benessere animale. La misura è articolata in due livelli distinti. Il Livello 1 premia la riduzione dell’uso degli antibiotici, misurato attraverso la DDD (Defined Daily Dose). Il Livello 2 sostiene gli allevamenti che oltre a ridurre l’antibiotico, aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA), associando tale adesione al pascolamento. Gli importi indicativi variano sensibilmente: per il Livello 1 nella vacca da latte l’importo unitario del saldo è stato di 69,96 euro, mentre per il Livello 2 di 178,08 euro UBA (Circolare AGEA per i saldi definitivi – PAC 2025). Non si tratta quindi di indicatori con una funzione esclusivamente statistica o sanitaria. Il valore di DDD attribuito all’allevamento incide concretamente sull’accesso a premi pubblici di rilevanza economica anche considerevole.

Il criterio applicato fino al 2024

Il consumo di antimicrobici che determina l’ammissibilità ai premi, viene espresso mediante la DDD, (Defined Daily Dose), elaborata dal portale ClassyFarm sulla base dei trattamenti registrati e della biomassa animale presente nel periodo di osservazione. La metodologia di calcolo della DDD è descritta in un documento guida pubblicato dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Per le prime campagne di applicazione e fino al 2024, il periodo di riferimento era rappresentato dall’intero anno solare della domanda e l’esito veniva definito una volta concluso il periodo di osservazione: dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il valore utilizzato ai fini del premio rappresentava quindi il consumo di antimicrobici effettivamente registrato durante l’intero anno. L’allevatore poteva confrontarsi con un dato definitivo, costruito sui trattamenti realmente eseguiti e sulla consistenza animale effettivamente rilevata nello stesso arco temporale.

La modifica per la campagna 2025

Nel 2025 questo meccanismo è stato modificato. Il Decreto Ministeriale del MASAF n. 110851 dell’11 marzo 2025, ripreso dalle Circolari Agea successive, ha introdotto per la campagna 2025, un periodo di osservazione compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre, prevedendo espressamente che la riduzione della durata non comportasse una diminuzione del premio. Dal 2026, il periodo di osservazione è invece destinato a decorrere dal 1° ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di domanda, tornando quindi a comprendere dodici mesi.

Per il 2025 si è pertanto determinata una situazione eccezionale: il periodo utile non copriva dodici mesi, ma soltanto nove. La disciplina resa pubblica stabiliva che, durante questo periodo di osservazione, fossero ammissibili gli allevamenti che:

  • presentavano valori DDD pari o inferiori alla soglia o baseline prevista per specie e orientamento produttivo;
  • oppure, pur superando la soglia, riducevano il valore di almeno il 10% rispetto al 2022.

La scelta di anticipare la conclusione del periodo è comprensibile sotto il profilo amministrativo: gli organismi pagatori devono disporre dei dati in tempo utile per svolgere le verifiche, determinare l’ammissibilità e procedere con i pagamenti. Il punto critico, tuttavia, non è la decisione di utilizzare nove mesi di riferimento, ma come il dato raccolto durante quei nove mesi sia stato successivamente trattato.

Il caso concreto

La questione è emersa nell’assistenza a un allevamento bovino da latte che aveva presentato domanda per l’Ecoschema 1 – Livello 2, aderendo al percorso di certificazione SQNBA. Nel cruscotto erano visibili due valori riferiti al consumo di antibiotici:

  • un valore DDD visibile nel cruscotto “Soglia” del portale ClassyFarm, pari a 3,32; è stato il valore trasmesso all’Ente Pagatore e ha comportato la mancata ammissibilità ai premi, poiché superiore alla soglia di 3 stabilita per le vacche da latte;
  • un valore annuale definitivo per il 2025, visibile nel cruscotto “Mediana”, pari a 2,79, calcolato successivamente sull’intero anno e inferiore alla medesima soglia.

La prima domanda è sorta spontaneamente: com’è possibile che il consumo calcolato su nove mesi sia maggiore del consumo registrato durante l’intero anno? Applicando la metodologia di calcolo descritta nella guida sopracitata, ai consumi di farmaco e alla biomassa effettivi del periodo gennaio-settembre, il valore di DDD ottenuto risulta di 2,49. Sulla base dei dati aziendali disponibili, il valore di 3,32 è invece stato riprodotto soltanto annualizzando il risultato riferito ai nove mesi. Il dato impiegato per stabilire l’ammissibilità non coincideva quindi con il consumo effettivamente registrato nel periodo di osservazione. Rappresentava invece un’annualizzazione del consumo dei primi nove mesi, costruita ipotizzando che lo stesso andamento di consumo sarebbe proseguito fino al 31 dicembre. Non più, quindi, un dato consuntivo come quello degli anni precedenti, ma un dato proiettato.

Da un valore osservato a una stima annuale

La differenza non è meramente terminologica. Un consumo effettivo descrive ciò che è realmente avvenuto in azienda durante un periodo concluso. Una proiezione annuale stima invece ciò che sarebbe potuto accadere nei mesi successivi se il consumo fosse proseguito con il medesimo andamento. Ma negli allevamenti l’impiego degli antibiotici non è necessariamente uniforme durante l’anno. Possono verificarsi:

  • episodi sanitari concentrati in determinati mesi;
  • variazioni stagionali delle patologie;
  • modifiche della consistenza e della biomassa;
  • interventi gestionali o sanitari capaci di ridurre il consumo nell’ultima parte dell’anno;
  • trattamenti eccezionali che non si ripetono con andamento lineare.

Annualizzare un valore riferito a nove mesi significa quindi introdurre un’ipotesi: che i primi nove mesi rappresentino proporzionalmente l’intero anno. Nel caso esaminato, questa ipotesi non si è realizzata. Problemi sanitari verificatisi a gennaio hanno richiesto il ricorso all’antibiotico in misura “straordinaria” rispetto al resto dell’anno e la successiva proiezione di questo consumo fino alla fine dell’anno ha determinato una sovrastima rispetto all’antibiotico effettivamente utilizzato dall’azienda. Il valore definitivo del 2025, calcolato a fine anno sulla base dei consumi realmente registrati, è risultato pari a 2,79. Il consumo reale annuale non ha quindi superato la soglia di 3. Eppure l’ammissibilità al pagamento è stata negata utilizzando il valore annualizzato di 3,32.

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Le risposte ricevute

Per comprendere quello che si è verificato nella campagna 2025 sono state presentate diverse richieste di chiarimento al sistema ClassyFarm, e le risposte ricevute si possono riassumere in tre punti:

  1. I dati trasmessi vengono sempre ponderati sull’anno.

Questa affermazione, non sembra descrivere il funzionamento delle campagne precedenti, nelle quali il dato trasmesso all’Ente Pagatore era riferito all’intero anno solare e coincideva con un valore consuntivo basato sui consumi e sulla biomassa effettivi dell’intero anno. Solo il dato di aggiornamento trimestrale della DDD visualizzato sul portale ClassyFarm è annualizzato, ma in questo caso si tratta di un dato di pura consultazione che serve all’allevatore durante l’anno per capire come sta andando e avere una previsione del valore finale. Non è mai stato, prima del 2025, il dato trasmesso all’Organismo Pagatore.

  1. ClassyFarm non ritiene che sussista l’obbligo di fornire una ricostruzione dettagliata del calcolo perché gli algoritmi sono applicati a tutti gli allevamenti nazionali e la documentazione tecnica deve eventualmente essere richiesta al MASAF.

Non sono state quindi condivise le risultanze nel caso in questione e nemmeno fornite le necessarie precisazioni sulle modalità di ponderazione che avrebbero consentito di ricostruire definitivamente il calcolo, né è stata trasmessa la relativa documentazione tecnica che avrebbe previsto o richiesto la ponderazione, per la quale è stato indicato come interlocutore il Masaf. Questa distinzione di competenze può essere formalmente corretta. Tuttavia, dal punto di vista dell’allevatore, resta un problema concreto: un dato presente nel sistema ClassyFarm è stato trasmesso all’Organismo Pagatore e ha determinato l’esclusione dal premio, ma il percorso attraverso il quale tale valore è stato ottenuto non è reso noto.

  1. L’utilizzo di finestre temporali diverse dall’anno genera delle criticità, che sono state segnalate a chi di dovere.

Quali criticità sono state individuate? Come sono state valutate e gestite da chi di dovere? Gli allevatori, i centri di assistenza agricola, i veterinari aziendali e gli altri consulenti sono stati informati del fatto che il dato dei nove mesi sarebbe stato proiettato su dodici? In quale documento? Perché non è stata prevista una procedura di riesame nei casi in cui, a fine anno, il consumo reale risultasse significativamente diverso dalla proiezione?

Sono domande alle quali, in questo momento, non è stato possibile ottenere una risposta. Nel febbraio 2026 ClassyFarm ha reso disponibili nel proprio cruscotto i dati definitivi sul consumo degli antimicrobici relativi all’intero 2025. Una volta disponibile il valore consuntivo, è naturale chiedersi perché l’esito dell’Ecoschema non possa essere verificato o riesaminato utilizzando il consumo realmente registrato, almeno nei casi in cui la proiezione abbia determinato un risultato diverso e penalizzante rispetto a quello annuale definitivo. Nel caso descritto non si tratterebbe di concedere una deroga né di modificare retroattivamente una soglia. Si tratterebbe di sostituire una stima con il dato reale che quella stima cercava di anticipare.

Le conseguenze non sono soltanto economiche

La perdita del premio costituisce la conseguenza più immediata: per il caso considerato, quello di una stalla con una consistenza media di 74 UBA, si tratta di circa 12 mila euro, ma non è necessariamente l’unica conseguenza. Il valore superiore alla soglia ha inciso anche sul processo di certificazione SQNBA dell’allevamento e ha reso necessaria la presentazione da parte dell’allevatore di un Piano di Rientro del consumo di antibiotico, redatto dal veterinario aziendale che si è trovato nella situazione paradossale di dover giustificare e correggere un superamento che, nei dati reali annuali, non si è verificato. Non si tratta inoltre di un caso isolato, nel frattempo sono emerse altre aziende che si trovano nella stessa situazione così come la realtà di stalle che sono bloccate nel processo di certificazione SQNBA da un semaforo rosso acceso dal dato annualizzato.

L’obiettivo e il sistema non sono in discussione

La necessità di contrastare l’antimicrobico-resistenza non è in discussione. La riduzione dell’uso non appropriato degli antibiotici è un obiettivo sanitario fondamentale e gli allevatori devono essere accompagnati verso un impiego sempre più prudente e responsabile del farmaco veterinario. Allo stesso modo, non si vuole mettere in discussione il sistema ClassyFarm, che rappresenta uno strumento importantissimo per la sanità pubblica veterinaria, la categorizzazione del rischio e il miglioramento degli allevamenti. L’annualizzazione non è necessariamente una scelta metodologica irragionevole. Può rappresentare uno strumento tecnico utile quando occorre confrontare periodi di durata diversa o quando sia richiesta una previsione indicativa. Tuttavia, quando il valore annualizzato produce conseguenze economiche, la formula, le ipotesi sottostanti e le modalità di gestione delle eventuali distorsioni devono essere esplicitate.

È ragionevole aspettarsi che l’allevatore e i consulenti (veterinari, agronomi, tecnici delle organizzazioni professionali) che sono chiamati a spiegare decisioni e risultati che incidono direttamente sul reddito delle aziende, possano comprendere il calcolo, verificarne i dati di partenza e conoscere il riferimento tecnico o normativo che ne disciplina l’applicazione. Devono poter disporre di informazioni complete, verificabili e riproducibili. Un sistema che attribuisce o nega contributi pubblici non può chiedere agli allevatori un atto di fede. La trasparenza non è un favore concesso agli allevatori o al tecnico che pone una domanda: è un requisito essenziale per costruire fiducia.

E la fiducia degli allevatori non nasce dal sapere che “l’algoritmo è uguale per tutti”, nasce dalla possibilità di conoscerne le regole, comprenderne il funzionamento e verificarne il risultato.

Associazione Regionale Allevatori del Veneto

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Da leggere - Luglio 2026

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