EUDR, la Commissione esclude la soia da semina. Novità anche per bovini e pelli
L’atto delegato adottato il 13 luglio elimina dall’ambito del regolamento i semi di soia destinati alla semina, ma non la soia utilizzata nell’alimentazione animale o umana. Il testo interviene anche sui prodotti della filiera bovina ed è ancora sottoposto al controllo di Parlamento e Consiglio

La Commissione europea ha adottato una modifica dell’elenco dei prodotti soggetti al regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) che prevede, tra le altre novità, l’esclusione della soia destinata alla semina.
Il regolamento delegato C(2026) 4920 final, adottato il 13 luglio 2026, modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2023/1115, sostituendo la voce generale relativa ai semi di soia, identificata dal codice doganale 1201, con il codice 1201 90 00, che comprende la soia destinata ad usi diversi dalla semina. Viene così escluso il codice 1201 10 00, riservato ai semi di soia da semina.
È però necessaria una precisazione sullo stato dell’iter. Alla data del 10 settembre 2026, il registro europeo degli atti delegati indica ancora il provvedimento come “adottato” e nella fase di controllo, della durata di due mesi, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Il testo non risulta quindi ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In assenza di obiezioni, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Una filiera distinta da quella delle commodity
La Commissione motiva l’esclusione evidenziando che la soia destinata alla semina rappresenta volumi commerciali trascurabili ed è inserita in una filiera distinta da quella delle materie prime destinate all’alimentazione o all’industria. Il settore sementiero dispone inoltre di propri sistemi di certificazione, analisi e tracciabilità.
Assosementi ha accolto positivamente la decisione, ricordando che l’applicazione degli obblighi EUDR alle sementi avrebbe imposto oneri sproporzionati, soprattutto alle piccole e medie imprese, senza produrre benefici significativi nella lotta alla deforestazione. L’associazione sottolinea anche l’esigenza di non ostacolare la circolazione del materiale genetico necessario alle attività di miglioramento varietale e agli obiettivi europei di incremento della produzione interna di proteine vegetali.
L’esclusione deve comunque essere interpretata in modo circoscritto: la soia destinata all’alimentazione animale o umana continua a rientrare nell’EUDR. Per i prodotti non ancora sottoposti a dovuta diligenza, il primo operatore che li immette sul mercato europeo dovrà raccogliere le informazioni sulla provenienza, compresa la geolocalizzazione degli appezzamenti, valutarne il rischio e presentare la relativa dichiarazione nel sistema informativo UE.
Il tema rimane quindi particolarmente rilevante per la mangimistica e la zootecnia. Ruminantia aveva già approfondito le tensioni generate dall’EUDR sul mercato della soia, legate alle difficoltà di approvvigionamento, alla disponibilità di materie prime conformi e ai possibili maggiori costi per le filiere europee.
Le modifiche che interessano la filiera bovina
L’atto delegato introduce anche alcune modifiche direttamente rilevanti per il comparto bovino. Vengono esclusi dall’ambito dell’EUDR le pelli grezze, le pelli conciate e il cuoio bovino, mentre viene inserita tra i prodotti interessati la voce relativa alle lingue bovine congelate, per la quale gli obblighi si applicheranno dal 30 dicembre 2027.
Il testo chiarisce inoltre che, nella categoria “cattle”, il regolamento si applica agli animali appartenenti al genere Bos e ai relativi sottogeneri indicati nell’allegato, mentre non si applica a bufali, bisonti e altri bovini vivi non compresi nella definizione. Restano invece soggetti all’EUDR i bovini e i prodotti derivati ancora elencati nell’allegato, tra cui le carni fresche, refrigerate, congelate e alcune preparazioni.
Le modifiche fanno parte del più ampio pacchetto di semplificazione presentato dalla Commissione e già illustrato nel maggio scorso. Come chiarito dalla stessa Commissione europea, l’intervento aggiorna i prodotti derivati inclusi nell’allegato, ma non modifica le sette materie prime alla base dell’EUDR: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.
Salvo ulteriori modifiche, il regolamento troverà applicazione dal 30 dicembre 2026 per gli operatori di medie e grandi dimensioni e per le micro e piccole imprese già interessate dal precedente regolamento sul legno. Per le altre micro e piccole imprese la scadenza è fissata al 30 giugno 2027.
Fonte: Commissione europea, Registro degli atti delegati e Assosementi


















































































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