La proprietà intellettuale non si applica ai programmi di riproduzione bovina
Il chiarimento è emerso in un'interrogazione presentata dall'eurodeputato Ciaran Mullooly

Gli animali e la loro prole derivanti da metodi di riproduzione convenzionali non costituiscono un’invenzione brevettabile secondo quanto stabilito dalla “Direttiva sulle biotecnologie”. Lo ribadisce la Commissione europea, e in particolare il vicepresidente esecutivo Séjourné, rispondendo all’interrogazione parlamentare (P-001362/2025) presentata ad aprile 2025 dall’europarlamentare irlandese Ciaran Mullooly (Renew).
In particolare, la richiesta di chiarimenti riguardava la posizione dell’UE sulla possibilità di applicare i diritti di proprietà intellettuale alla prole di tori e femmine specifici in un programma di allevamento nel settore bovino.
Nella sua risposta, assolutamente negativa, Séjourné ha ricordato che la tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche nell’UE è disciplinata dalla Direttiva 98/44/CE, conosciuta come “Direttiva sulle biotecnologie”, che stabilisce che il materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto mediante procedimenti tecnici può essere brevettabile se soddisfa anche i requisiti generali di brevettabilità, quali novità, attività inventiva e applicabilità industriale.
Tuttavia, la direttiva esclude dalla brevettabilità le varietà animali e gli animali prodotti esclusivamente mediante procedimenti essenzialmente biologici e fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione, metodi di riproduzione convenzionali.
Di conseguenza, spiega la Commissione, gli animali e la loro progenie derivanti da metodi di riproduzione convenzionali, senza l’applicazione di un procedimento tecnico come la modificazione genetica, non sono un’invenzione brevettabile.
Sono invece invenzioni biotecnologiche brevettabili relative agli animali, ad esempio, le modifiche del genoma volte a contrastare malattie ereditarie o a consentire agli animali di sopravvivere ai cambiamenti ambientali. Qualora un’invenzione brevettata (ad esempio, un gene modificato) venga incorporata in un animale, la protezione si estende a qualsiasi materiale in cui sia contenuta l’informazione genetica brevettata e che continui a svolgere la sua funzione. Questo principio si applica anche alla prole di tali animali, a condizione che l’invenzione brevettata rimanga presente in essi.



















































































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