Malattie animali di categoria A: l’UE aggiorna le regole su zone, movimenti e biosicurezza
Con il regolamento delegato (UE) 2026/322 la Commissione modifica il quadro applicativo del regolamento 2020/687, introducendo maggiore precisione nelle misure di controllo e alcune flessibilità operative in caso di rischio trascurabile

La Commissione europea ha aggiornato le norme sulla prevenzione e il controllo di alcune malattie animali trasmissibili, intervenendo sul regolamento delegato (UE) 2020/687, uno degli atti cardine dell’Animal Health Law. Il nuovo regolamento delegato (UE) 2026/322, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 aprile u.s., riguarda in particolare le malattie di categoria A, cioè quelle per le quali è richiesta un’azione immediata di eradicazione in caso di comparsa nell’Unione.
L’intervento nasce dall’esigenza di aggiornare le misure alla luce dell’esperienza applicativa maturata negli ultimi anni e dei pareri scientifici pubblicati dall’EFSA sulle diverse malattie di categoria A. Il regolamento non modifica l’impianto generale della disciplina, ma rende più puntuali alcuni passaggi decisivi per la gestione dei focolai: zone di restrizione, pulizia e disinfezione, campionamenti, trattamenti dei prodotti, movimentazioni e ripopolamento degli stabilimenti.
Pulizia e disinfezione
Uno degli aspetti centrali riguarda la pulizia e disinfezione degli stabilimenti colpiti. Le nuove disposizioni chiariscono che la procedura deve comprendere sia la fase preliminare sia quella finale, con eventuale controllo di insetti e roditori. La distinzione è importante perché il completamento della disinfezione finale diventa un riferimento essenziale per la revoca delle misure nella zona di sorveglianza.
Al tempo stesso, il regolamento introduce una forma di flessibilità in situazioni eccezionali. Se la disinfezione finale subisce ritardi rilevanti, ad esempio per cause di forza maggiore o condizioni meteorologiche sfavorevoli, l’autorità competente può revocare le misure nella zona di sorveglianza prima del completamento della procedura, ma solo dopo una valutazione del rischio e a condizione che il pericolo di diffusione della malattia risulti trascurabile.
Controlli ufficiali
Viene rafforzato anche il ruolo delle valutazioni scientifiche nei controlli ufficiali. Le visite veterinarie negli stabilimenti situati nelle zone di protezione dovranno includere campionamenti di laboratorio quando le evidenze scientifiche lo raccomandano. L’obiettivo è rendere più mirata l’attività di sorveglianza, evitando automatismi non necessari ma garantendo tempestività nell’individuazione di eventuali diffusioni del patogeno.
Per gli operatori della filiera zootecnica assumono rilievo anche le modifiche sulle zone soggette a restrizioni. L’autorità competente potrà adattarne i confini con maggiore libertà, in particolare quando la malattia coinvolge anche animali selvatici o quando si tratta di patologie trasmesse da vettori. Si tratta di un passaggio rilevante per malattie in cui la dinamica epidemiologica non coincide sempre con i confini amministrativi o aziendali.
Il regolamento interviene inoltre sui prodotti provenienti da stabilimenti interessati da un focolaio, precisando che devono essere rintracciati, trattati o trasformati in modo da ridurre il rischio di diffusione. Sono aggiornate anche le condizioni per i sottoprodotti di origine animale, il letame, la lettiera e i materiali potenzialmente contaminati, con rinvio ai trattamenti ritenuti idonei a inattivare gli agenti patogeni.
Movimentazioni
Sul piano operativo, viene prevista la possibilità di autorizzare movimenti di animali e prodotti da zone soggette a restrizione quando il rischio sia trascurabile e siano rispettate condizioni specifiche. In casi eccezionali, qualora le restrizioni si protraggano oltre i periodi minimi previsti, potranno essere autorizzati movimenti di animali detenuti all’interno o verso stabilimenti della zona, purché vi siano motivazioni documentate, valutazione del rischio favorevole, biosicurezza rafforzata e controlli veterinari con esito positivo.
Ripopolamento degli stabilimenti: tempistiche e controlli
Il nuovo testo tiene conto anche del ripopolamento degli stabilimenti dopo un focolaio. Il veterinario ufficiale dovrà effettuare almeno una visita sugli animali reintrodotti; se il periodo di monitoraggio previsto per la malattia supera i 30 giorni, la visita dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dall’introduzione degli animali. Sono disciplinati anche i casi in cui il ripopolamento non avvenga, ad esempio per cessazione dell’attività o per deroghe all’abbattimento.
Per allevatori, veterinari e operatori della trasformazione, l’aggiornamento conferma una tendenza molto precisa, le misure di controllo sanitario devono essere sempre più proporzionate al rischio, ma anche più documentate, tracciabili e fondate su evidenze scientifiche. La flessibilità introdotta dalla Commissione non riduce gli obblighi di biosicurezza, ma mira a evitare che restrizioni prolungate, in assenza di un rischio concreto, producano danni economici sproporzionati agli stabilimenti non colpiti.
Entrata in vigore e periodo transitorio
Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, quindi il 12 maggio prossimo, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È inoltre previsto un periodo transitorio per i marchi da applicare alle carni fresche secondo il precedente allegato IX, utilizzabili fino al 31 dicembre 2028.



















































































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