Prodotti DOP: arriva il contrassegno di Stato. Ecco cosa prevede il nuovo decreto e come funzionerà

Il nuovo decreto introduce un contrassegno di Stato facoltativo per i prodotti DOP, definendo modalità di utilizzo, distribuzione, controlli e costi

3 Novembre, 2026

Un nuovo strumento per rafforzare la tutela delle produzioni agroalimentari italiane a Denominazione di Origine Protetta e contrastare le contraffazioni. È questo l’obiettivo del decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, firmato dal ministro Francesco Lollobrigida, che disciplina le caratteristiche, l’utilizzo, la distribuzione e il controllo di uno speciale contrassegno di Stato destinato ai prodotti DOP.

La novità riguarda potenzialmente numerose produzioni dell’agroalimentare italiano, comprese quelle lattiero-casearie, ma introduce un principio fondamentale: l’adozione del contrassegno sarà volontaria e riguarderà esclusivamente i prodotti agroalimentari preimballati.

Vediamo perché si è reso necessario questo provvedimento, quali sono le sue principali disposizioni e come dovrà essere applicato dagli operatori delle filiere interessate.

Perché è stato necessario un nuovo decreto?

Per comprendere le ragioni del provvedimento occorre partire dal quadro normativo europeo e nazionale richiamato nelle premesse del testo.

Il primo riferimento è il Regolamento (UE) 2024/1143 dell’11 aprile 2024, che ha riorganizzato la disciplina europea delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, oltre a quella delle specialità tradizionali garantite.

Il regolamento ha sostituito la precedente normativa europea di riferimento, il Regolamento (UE) n. 1151/2012, rafforzando il quadro di tutela e valorizzazione delle produzioni legate all’origine geografica. A questo intervento europeo si è aggiunta, sul piano nazionale, la legge 21 aprile 2026, n. 75, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”.

È proprio l’articolo 6 di questa legge a prevedere che i prodotti agroalimentari DOP e IGP possano essere dotati, al momento dell’immissione in commercio, di uno speciale contrassegno realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

La legge stabilisce che il contrassegno sia adottato su base volontaria e abbia natura di carta valori, affidando a un successivo decreto ministeriale il compito di definirne le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, distribuzione e controllo, oltre ai relativi costi.

Il nuovo decreto risponde quindi a una precisa necessità attuativa: trasformare una possibilità prevista dalla legge in uno strumento concretamente utilizzabile dalle filiere produttive. L’obiettivo è mettere a disposizione delle denominazioni un ulteriore elemento di identificazione e autenticità, affiancandolo ai sistemi di certificazione e controllo già esistenti.

È importante sottolineare che il contrassegno non sostituisce la certificazione DOP né modifica i requisiti produttivi stabiliti dai singoli disciplinari. Si configura, piuttosto, come uno strumento aggiuntivo di tutela del prodotto certificato nella fase di commercializzazione.

Perché il decreto riguarda soltanto le DOP e non le IGP?

Sebbene la legge n. 75/2026 preveda la possibilità di utilizzare il contrassegno sia per i prodotti DOP sia per quelli IGP, il decreto ministeriale ne disciplina, in questa prima fase, l’applicazione esclusivamente alle DOP. La motivazione è espressamente riportata nelle premesse del provvedimento.

Il Ministero ritiene infatti necessari ulteriori approfondimenti istruttori e tecnici sulle specificità dei prodotti IGP, per i quali dovrà essere predisposto un apposito decreto attuativo.

Che cos’è il nuovo contrassegno DOP?

Il contrassegno sarà prodotto esclusivamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, attraverso particolari sistemi di sicurezza. Ogni contrassegno conterrà una serie di elementi identificativi: un numero progressivo e una serie alfanumerica, un codice QR associato al numero progressivo, l’emblema dello Stato, il simbolo del tricolore italiano, la sigla IPZS, la dicitura DOP. Potranno inoltre essere presenti ulteriori sistemi di anticontraffazione e controllo.

La presenza di una numerazione progressiva permette di associare i contrassegni a specifiche forniture e di verificarne la gestione lungo la catena distributiva. Il decreto prevede tre formati: due contrassegni adesivi, rispettivamente di 55 × 20 mm e 106 × 22 mm, e un contrassegno olografico di 25 × 25 mm.

Il codice QR costituisce un elemento identificativo del contrassegno. Il testo del decreto, tuttavia, non specifica quali informazioni saranno accessibili al consumatore attraverso la sua scansione, né descrive un eventuale sistema pubblico di consultazione.

L’adozione sarà volontaria: la decisione spetta ai consorzi

Uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento è che il contrassegno non sarà obbligatorio per tutte le produzioni DOP. L’articolo 3 stabilisce che saranno i consorzi di tutela a decidere se adottarlo, attraverso una specifica delibera assembleare. Una volta assunta la decisione, il consorzio dovrà richiedere all’organismo di controllo competente la modifica del piano dei controlli, in modo da integrare le nuove procedure di gestione e verifica dei contrassegni.

Per le DOP prive di un consorzio di tutela, invece, l’utilizzo sarà consentito soltanto dopo l’inserimento della relativa previsione nel disciplinare di produzione. Questa impostazione consente alle singole denominazioni di valutare autonomamente l’opportunità di introdurre il nuovo sistema, tenendo conto delle caratteristiche del prodotto, dell’organizzazione della filiera e dei costi.

L’assenza del contrassegno non comporterà quindi la perdita della certificazione DOP, che continuerà a dipendere dal rispetto del disciplinare e dalle verifiche previste dal sistema di controllo.

Come funzionerà concretamente la distribuzione?

Il decreto definisce una procedura che coinvolge diversi soggetti, attribuendo a ciascuno responsabilità precise. La gestione, il ritiro e la distribuzione dei contrassegni competono innanzitutto agli organismi di controllo autorizzati dall’ICQRF.

Questi potranno delegare le attività ai consorzi di tutela che ne facciano richiesta, attraverso un’apposita convenzione, della quale dovrà essere data evidenza nel piano dei controlli. Il procedimento prevede che l’organismo di controllo, oppure il consorzio delegato, comunichi all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il fabbisogno di contrassegni.

L’IPZS predisporrà quindi un’offerta economica, che dovrà essere confermata dal soggetto richiedente attraverso l’emissione dell’ordine. I contrassegni saranno successivamente consegnati insieme a una ricevuta contenente, per ciascun formato, i quantitativi forniti e i relativi numeri di serie e d’ordine.

La distribuzione finale avverrà a favore dei confezionatori titolari di codice ICQRF, che saranno responsabili dell’applicazione dei contrassegni sulle confezioni dei prodotti certificati. Si configura così un sistema di distribuzione controllata, nel quale ogni passaggio deve poter essere ricostruito attraverso specifiche registrazioni.

Quali obblighi avranno i confezionatori?

L’introduzione del contrassegno comporterà una serie di adempimenti operativi per le imprese che confezionano i prodotti DOP. L’articolo 8 stabilisce che i confezionatori debbano annotare nei registri relativi alle operazioni di confezionamento gli elementi identificativi dei contrassegni utilizzati oppure del lotto, garantendo in ogni caso la rintracciabilità di ciascuna partita di prodotto certificato.

Un aspetto particolarmente importante riguarda la gestione degli scarti. Per ogni partita certificata è ammessa una differenza massima dell’1,5% tra il numero di contrassegni ritirati e il numero di confezioni realizzate. Qualora questo limite venga superato per ragioni oggettive e documentabili, il confezionatore dovrà comunicarlo entro 24 ore dall’accertamento all’ufficio territoriale competente dell’ICQRF e all’organismo di controllo.

La comunicazione dovrà riportare il numero dei contrassegni eccedenti il limite, la serie, la numerazione e le cause dello scarto. Soltanto dopo le necessarie verifiche l’ICQRF potrà autorizzare la consegna di contrassegni sostitutivi.

Sono previste procedure specifiche anche in caso di furto: il confezionatore dovrà presentare denuncia all’autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore dalla scoperta e trasmetterne copia all’ICQRF e all’organismo di controllo. In caso di deterioramento, vendita della partita allo stato sfuso o declassamento del prodotto, i contrassegni dovranno essere restituiti all’organismo di controllo o al consorzio delegato.

È inoltre espressamente vietato vendere, cedere o distribuire i contrassegni in relazione a transazioni di prodotti DOP commercializzati allo stato sfuso.

Quali controlli saranno effettuati?

Il decreto attribuisce un ruolo centrale agli organismi di controllo, che dovranno verificare la corretta gestione dei contrassegni. Durante le visite ispettive sarà controllata la corrispondenza tra i quantitativi presi in carico, quelli effettivamente utilizzati e quelli ancora disponibili. Eventuali incongruenze dovranno essere segnalate all’ufficio territoriale competente dell’ICQRF.

Gli organismi di controllo e i consorzi delegati dovranno inoltre istituire registri di carico e distribuzione, nei quali annotare cronologicamente tutti i movimenti, suddivisi per tipologia di contrassegno e prodotto DOP. Il sistema è quindi costruito attorno alla tracciabilità documentale dei contrassegni, dalla loro produzione fino all’applicazione sulle confezioni.

Quanto costerà il nuovo contrassegno?

Il decreto stabilisce un principio preciso: i costi saranno integralmente a carico degli operatori della filiera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Oltre al prezzo di acquisto, le imprese dovranno considerare i possibili costi organizzativi connessi alla gestione delle forniture, alla registrazione dei movimenti e all’applicazione sulle confezioni.

Conservazione e applicazione: anche gli aspetti tecnici sono regolamentati

Il decreto non si limita a definire gli obblighi amministrativi, ma fornisce anche indicazioni tecniche per la conservazione e l’impiego dei contrassegni. L’allegato 2 raccomanda di conservare il materiale adesivo in ambienti asciutti, a temperatura costante, evitando l’esposizione diretta alla luce solare. Le condizioni ottimali indicate sono una temperatura compresa tra 20 e 25 °C e un’umidità relativa del 50-60%.

I contrassegni dovranno essere conservati nelle confezioni originali integre fino al momento dell’utilizzo e applicati su superfici perfettamente asciutte, esercitando una pressione uniforme. Particolare attenzione viene riservata alla pulizia delle superfici e all’assenza di sostanze, come i prodotti siliconici, che potrebbero compromettere l’adesione. Gli organismi di controllo e i consorzi delegati saranno tenuti a vigilare sul rispetto di queste indicazioni anche dopo la distribuzione dei contrassegni alle aziende.

Quali conseguenze per il settore lattiero-caseario?

Per il settore lattiero-caseario, che comprende numerose produzioni DOP di grande rilevanza economica, il nuovo provvedimento apre la possibilità di introdurre un ulteriore elemento di identificazione delle confezioni commercializzate. L’effettiva applicazione dipenderà però dalle decisioni dei singoli consorzi e dalle caratteristiche delle rispettive filiere.

Occorre ricordare che il decreto riguarda soltanto i prodotti preimballati e non introduce un obbligo generalizzato di contrassegnare ogni forma di formaggio o ogni unità di prodotto DOP. Per le denominazioni che già utilizzano sistemi di identificazione, marchiatura e tracciabilità, sarà quindi necessario valutare come il nuovo contrassegno possa integrarsi con gli strumenti esistenti. Il provvedimento non dispone infatti la sostituzione dei sistemi già previsti dai disciplinari.

Un altro aspetto da considerare riguarda la sostenibilità economica e organizzativa del sistema, soprattutto nelle filiere caratterizzate da un elevato numero di confezioni o da una pluralità di operatori coinvolti nel confezionamento. L’adozione del contrassegno potrà rappresentare un’opportunità aggiuntiva di tutela e valorizzazione, ma richiederà una valutazione del rapporto tra benefici attesi e costi di applicazione.

Quando entrerà in applicazione?

Il testo del decreto prevede la trasmissione agli organi di controllo per la registrazione e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero. Nel documento esaminato non è riportata una specifica disposizione sull’entrata in vigore né una data di avvio operativo del sistema.

Per stabilire quando le nuove procedure potranno essere effettivamente applicate sarà quindi necessario fare riferimento alla versione ufficialmente pubblicata e agli adempimenti richiesti ai consorzi e agli organismi di controllo. Il nuovo contrassegno di Stato rappresenta un ulteriore tassello del sistema nazionale di tutela delle produzioni agroalimentari a Denominazione di Origine Protetta.

La sua funzione non sarà quella di attribuire la denominazione o di certificare autonomamente la conformità del prodotto, attività che rimangono affidate al sistema di controllo previsto dalla normativa europea e dai disciplinari.

Il contrassegno aggiungerà invece un elemento di sicurezza e identificazione alla confezione di un prodotto già certificato DOP.

La scelta di renderne facoltativa l’adozione lascia ai consorzi il compito di valutarne l’utilità rispetto alle esigenze delle rispettive denominazioni. La concreta efficacia dello strumento dipenderà, in larga misura, dalle modalità con cui sarà integrato nei sistemi di controllo esistenti, dai costi che dovranno sostenere gli operatori e dalla capacità di rendere riconoscibile il contrassegno anche ai consumatori.

Per le filiere DOP italiane si apre dunque una nuova possibilità di tutela, la cui diffusione potrà essere valutata soltanto dopo l’avvio operativo del sistema.

Autore: Elisabetta Simonetti

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