“Grana” non è un termine generico: lo conferma la sentenza della Corte d’Appello di Venezia

Nei giorni scorsi la Corte d’Appello di Venezia ha confermato l’illiceità dell’uso del termine “Grana” per indicare formaggi non conformi al disciplinare del Grana Padano DOP. La decisione, che chiude un lungo contenzioso tra il Consorzio di Tutela e la Brazzale S.p.A., rafforza il principio di protezione delle denominazioni di origine e si affianca alla recente sentenza della Corte d’Appello di Torino sul caso “Gran Riserva Italia”

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20 Ottobre, 2025

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Consorzio Tutela Grana Padano e la Brazzale S.p.A. si colloca in un quadro normativo europeo e nazionale in continua evoluzione, dove la tutela delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) rappresenta uno strumento essenziale per garantire trasparenza al consumatore e valorizzare il lavoro dei produttori certificati. Al centro del contenzioso, la denominazione “Gran Moravia”, marchio di un formaggio a pasta dura prodotto in Repubblica Ceca e stagionato in Italia, che il Consorzio ha ritenuto evocativo della DOP Grana Padano.

Dalla decisione del Tribunale di Venezia alla conferma in Appello

Nel 2022, il Tribunale di Venezia (sentenza n. 1076/2022) aveva accolto la domanda del Consorzio, riconoscendo l’evocazione indebita della DOP Grana Padano da parte della denominazione “Gran Moravia”. I giudici di prime cure avevano sottolineato come il termine “grana”, pur di uso diffuso, non possa essere considerato un nome comune del formaggio, ma costituisca parte integrante della denominazione protetta “Grana Padano”, la cui notorietà e diffusione hanno reso quel termine immediatamente riconducibile alla DOP presso il consumatore medio europeo.

A distanza di tre anni, la Corte d’Appello di Venezia ha confermato integralmente l’impostazione del Tribunale, ribadendo che “Grana” non è un termine generico, ma un elemento distintivo della DOP che non può essere utilizzato per prodotti privi dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare. Secondo quanto comunicato dal Consorzio Grana Padano, la Corte ha ritenuto che l’uso del termine “grana” da parte di Brazzale per il marchio “Gran Moravia” integri un’evocazione indebita ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, oltre che una forma di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. e dell’art. 30 del Codice della Proprietà Industriale.

La pronuncia, attesa da tempo, segna una tappa di rilievo nel panorama giurisprudenziale italiano ed europeo, poiché riafferma che la protezione delle DOP si estende anche alle evocazioni parziali, quando la denominazione, pur non riproducendo fedelmente il nome protetto, ne richiama la sonorità, la forma o l’immagine agli occhi del consumatore.

Le posizioni delle parti

In un comunicato diffuso dopo la pubblicazione della sentenza, il Consorzio Tutela Grana Padano ha espresso soddisfazione per l’esito del giudizio, sottolineando come la decisione della Corte di Venezia “rafforzi la tutela di un patrimonio collettivo e impedisca che termini storicamente legati alla DOP vengano utilizzati impropriamente, generando confusione nel mercato”.

Il Consorzio ha inoltre richiamato le radici normative di questa tutela, ricordando che già la legge del 1955, che istituiva la denominazione d’origine del “formaggio Grana Padano”, aveva sancito la protezione del termine “Grana” in quanto identificativo di una specifica tradizione produttiva.

Brazzale S.p.A., da parte sua, ha diffuso una nota nella quale ha sottolineato che la Corte ha accolto parzialmente il suo appello, respingendo l’appello incidentale del Consorzio ed escludendo l’esistenza di un danno patrimoniale o reputazionale a carico del Grana Padano. La società ha inoltre precisato che la decisione “non modifica la legittimità del marchio Gran Moravia come tale, ma si limita a confermare l’interpretazione restrittiva dell’uso del termine ‘grana’ nei riferimenti commerciali”. Questa precisazione, pur nel contesto di una sentenza complessivamente favorevole al Consorzio, testimonia la complessità del bilanciamento tra libertà d’impresa, diritto al marchio e tutela delle denominazioni collettive.

Un quadro giurisprudenziale in evoluzione

La pronuncia veneziana arriva a poche settimane dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino (5 settembre 2025) sul caso “Gran Riserva Italia”, in cui i giudici hanno ritenuto illecita l’evocazione complessiva della DOP Grana Padano da parte di un formaggio a pasta dura non certificato.

Anche in quel caso, la Corte ha chiarito che non è la singola parola, come “gran” o “riserva”, a determinare l’illecito, ma l’effetto complessivo del segno e della comunicazione commerciale, considerando denominazione, grafica, forma della forma, richiami alla stagionatura e contesto d’uso.

L’accostamento fra i due casi, di Venezia e Torino, mostra una coerenza di orientamento nel diritto interno, pienamente allineata ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare in materia di evocazione delle DOP e tutela contro le imitazioni.

Tutela delle DOP e correttezza del mercato

Le due decisioni consolidano un principio ormai chiaro: l’uso di termini, segni o presentazioni che, anche indirettamente, richiamino una DOP, costituisce una forma di evocazione vietata se tale richiamo può indurre il consumatore a ritenere che il prodotto abbia un’origine o una qualità legata alla denominazione protetta.

Si tratta di un tema cruciale per la filiera lattiero-casearia, dove la reputazione dei marchi collettivi rappresenta un valore economico e culturale di primaria importanza. La sentenza veneziana riafferma che la tutela delle denominazioni non è solo un diritto dei consorzi, ma un meccanismo di garanzia per i consumatori e per il mercato, volto a preservare la leale concorrenza e la trasparenza informativa.

In attesa del testo integrale della sentenza della Corte d’Appello di Venezia, le informazioni fornite dalle parti delineano un quadro ormai consolidato: “Grana” è parte inscindibile della denominazione “Grana Padano DOP” e non può essere utilizzato per prodotti privi di quella certificazione.

La controversia tra il Consorzio e Brazzale, iniziata anni fa, ha contribuito a chiarire un aspetto centrale della disciplina europea delle DOP e a rafforzare la tutela delle indicazioni di origine nel settore lattiero-caseario.
Resta, tuttavia, aperto il confronto tra le esigenze di tutela collettiva e la libertà di impresa: un equilibrio delicato, che continuerà a definire i confini della comunicazione leale nel mercato dei formaggi a denominazione d’origine.

 

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