Condizionalità rafforzata 2026: ecco le istruzioni applicative
Emanata da Agea la circolare che recepisce le semplificazioni introdotte dalla riforma della PAC, definisce esenzioni, controlli, criteri di valutazione delle inosservanze e modalità operative per Organismi pagatori e Autorità competenti

Con la circolare n. 64243 del 31 luglio 2026 Agea ha definito le modalità applicative della condizionalità rafforzata per la campagna 2026, recependo le recenti modifiche introdotte a livello europeo e nazionale. Il documento definisce l’ambito di applicazione dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), le esenzioni previste, i criteri comuni di controllo, le modalità di verifica delle inosservanze e il sistema di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti. La circolare fornisce, inoltre, le disposizioni operative per gli Organismi Pagatori e per le Autorità competenti incaricate dei controlli.
Le principali novità per la campagna 2026
La circolare non modifica gli obblighi della condizionalità rafforzata, ma chiarisce come tali obblighi dovranno essere applicati e verificati nel corso della campagna 2026. L’elemento di maggiore interesse riguarda senza dubbio il recepimento delle misure di semplificazione introdotte dalla recente revisione della Politica agricola comune, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle aziende agricole di dimensioni più contenute e concentrare l’attività di controllo sui soggetti maggiormente esposti al rischio di non conformità. In particolare, vengono introdotte due importanti esenzioni dal 1 gennaio 2026:
- La prima riguarda le aziende che dichiarano una superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno non superiore a 10 ettari. Per tali beneficiari non si applicano i controlli di condizionalità rafforzata né le relative sanzioni.
- La seconda interessa invece le aziende con una superficie agricola dichiarata non superiore a 30 ettari, che risultano esentate esclusivamente dai controlli e dalle eventuali sanzioni riferite alla norma BCAA7.
Si specifica che per “superficie ammissibile” si intende l’intera superficie dichiarata nella domanda geospaziale, compresa quella non richiesta a pagamento e, quando necessario, le superfici dichiarate nell’ambito degli interventi SRA, SRB e SRC. Si tratta di un chiarimento importante, poiché consente di individuare con precisione i beneficiari che possono effettivamente usufruire delle nuove semplificazioni. Resta invece invariato il regime applicabile alle aziende che percepiscono esclusivamente pagamenti riferiti alla precedente programmazione 2014-2022, per le quali continuano a trovare applicazione le disposizioni della precedente disciplina della condizionalità.
Chi è interessato dalla condizionalità rafforzata
La circolare conferma che la condizionalità rafforzata continua a rappresentare il requisito trasversale cui sono subordinati numerosi interventi del Piano Strategico della PAC. Rientrano nell’ambito di applicazione, innanzitutto, tutti i beneficiari dei pagamenti diretti, sia disaccoppiati sia accoppiati, compresi gli eco-schemi. Sono inoltre interessati: gli interventi agroambientali e climatici, gli interventi destinati alle aree soggette a vincoli naturali o territoriali specifici e gli altri sostegni previsti dal Piano Strategico della PAC.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alle aziende che percepiscono contemporaneamente aiuti della precedente programmazione e pagamenti riconducibili al PSP 2023-2027, poiché in tali situazioni trovano applicazione le regole della condizionalità rafforzata secondo i criteri individuati dalla circolare.
Sistema dei controlli: un’organizzazione sempre più integrata
Uno degli aspetti più interessanti della circolare riguarda l’organizzazione del sistema dei controlli. L’impostazione conferma la progressiva evoluzione verso un modello integrato, nel quale le verifiche tradizionali vengono affiancate da strumenti digitali e da tecnologie di monitoraggio sempre più evolute. Accanto ai controlli in loco continuano infatti ad assumere un ruolo centrale il monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), le verifiche amministrative, i controlli presso i centri aziendali e quelli effettuati negli allevamenti per gli aspetti sanitari e di benessere animale. La circolare richiama inoltre la possibilità di utilizzare fotografie georeferenziate, documentazione prodotta dal beneficiario e ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare il rispetto degli obblighi di condizionalità. Questa impostazione consente di rendere i controlli maggiormente mirati, riducendo il ricorso alle verifiche esclusivamente ispettive e valorizzando gli strumenti digitali già ampiamente utilizzati nella gestione delle domande PAC. Come regola generale, i controlli continuano ad essere effettuati senza preavviso, salvo i casi in cui quest’ultimo risulti strettamente necessario per garantire il corretto svolgimento della verifica. In ogni caso il periodo di preavviso rimane limitato ai termini previsti dalla normativa, con una disciplina ancora più restrittiva per i controlli relativi agli allevamenti.
La valutazione delle non conformità
La circolare dedica ampio spazio anche alle modalità con cui dovranno essere valutate le eventuali inosservanze riscontrate durante i controlli. L’applicazione delle riduzioni degli aiuti non deriva automaticamente dalla semplice presenza di una violazione, ma richiede una valutazione complessiva della stessa. Gli Organismi pagatori dovranno infatti considerare diversi elementi:
- la gravità, cioè la rilevanza delle conseguenze prodotte dalla violazione rispetto agli obiettivi della norma;
- la portata, che misura l’estensione degli effetti della non conformità, distinguendo le situazioni circoscritte alla singola azienda da quelle con effetti più ampi;
- durata o persistenza dell’inosservanza, valutando per quanto tempo gli effetti della violazione continuano a prodursi e quanto sia concretamente possibile eliminarli;
- ripetizione, ossia il ripetersi della medesima inosservanza nel corso degli anni, elemento che può incidere significativamente sull’entità delle riduzioni applicabili;
- intenzionalità, ovvero la volontà o meno di commettere detereminate violazioni.
Una corretta gestione preventiva degli adempimenti può, dunque, evitare il ripetersi delle stesse non conformità e limitare il rischio di sanzioni più gravose.
Indicazioni operative: dove trovarle
Per la disciplina delle singole casistiche, la circolare rimanda agli allegati. Una scelta che rende il testo principale maggiormente leggibile, demandando agli allegati le istruzioni operative destinate agli Organismi pagatori e agli enti di controllo. Si tratta dei seguenti otto documenti:
- Allegato 1 descrive i criteri di rischio utilizzati nella selezione dei controlli.
- Allegato 2 disciplina la gestione delle segnalazioni di non conformità, definendo il percorso procedurale da seguire nelle diverse situazioni.
- Allegato 3 affronta il caso delle aziende con Unità Tecnico Economiche distribuite su più Organismi pagatori, individuando le modalità di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.
- Allegato 4 è dedicato alla classificazione delle aziende zootecniche, elemento fondamentale ai fini dell’organizzazione dei controlli.
- Allegato 5 raccoglie le indicazioni operative riferite al CGO 5 in materia di igiene.
- Allegato 6 contiene le caratteristiche che devono possedere i depositi destinati allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, costituendo un utile riferimento pratico per le aziende agricole.
- Allegato 7 fornisce le linee guida per il monitoraggio dell’attività di controllo svolta dai Servizi veterinari.
- Allegato 8, infine, disciplina le modalità applicative delle esenzioni previste per la BCAA7, chiarendo gli aspetti operativi connessi alla nuova disciplina introdotta nel 2026.
La circolare, ed i suoi allegati, rappresentano dunque una guida operativa in cui le innovazioni più rilevanti riguardano soprattutto l’introduzione delle nuove esenzioni per le aziende di minori dimensioni, il rafforzamento dell’utilizzo degli strumenti digitali nell’attività di controllo e la definizione di criteri sempre più uniformi per la valutazione delle non conformità.



















































































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