Bluetongue, nuove regole UE: cosa cambia per chi acquista e vende animali
Origine degli animali, sierotipi circolanti e condizioni del Paese di arrivo: dal 1° novembre cambiano i requisiti per gli scambi tra Stati membri. Aggiornati anche i certificati sanitari e le disposizioni sul materiale germinale

Per gli allevamenti che acquistano rimonta o cedono animali in altri Paesi UE, la nuova disciplina sulla Bluetongue richiede di verificare insieme la situazione sanitaria dell’area di origine e le condizioni accettate dalla destinazione. Dal 1° novembre 2026 si applicano infatti requisiti e certificazioni aggiornati per le movimentazioni tra Stati membri.
Ruminantia aveva anticipato la revisione nell’articolo “Blue tongue: l’UE la riclassifica e ridefinisce le misure di controllo”. La decorrenza del 15 luglio indicata allora è stata successivamente spostata al 1° novembre dalla rettifica al regolamento (UE) 2026/169, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 luglio 2026.
Cosa comporta il passaggio alla categoria D+E
L’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini, per i sierotipi 1-24, passa dalla classificazione C+D+E alla D+E. Restano quindi le misure per prevenire la diffusione attraverso gli scambi e gli obblighi di sorveglianza e notifica.
Vengono invece eliminate le disposizioni europee specifiche sui programmi facoltativi di eradicazione e sul riconoscimento e mantenimento dello status di indenne da Bluetongue, previste per le malattie di categoria C. Il cambiamento riguarda dunque gli strumenti di gestione sanitaria della malattia, mentre prosegue il controllo del rischio legato alle movimentazioni.
Le condizioni ordinarie per movimentare gli animali
Per bovini, ovini e caprini destinati all’allevamento, il regolamento delegato (UE) 2026/795 aggiorna il regolamento 2020/688. Le condizioni ordinarie considerano anzitutto la provenienza da una zona di almeno 150 km di raggio, senza segnalazioni della malattia nei due anni precedenti, insieme ai requisiti di permanenza degli animali e alle condizioni vaccinali previste.
Nelle aree in cui il virus è stato segnalato, le alternative comprendono il soggiorno in aree stagionalmente libere da vettori, la permanenza in stabilimenti protetti oppure la vaccinazione. Ogni opzione ha tempi e, quando richiesto, test specifici. La vaccinazione deve coprire tutti i sierotipi segnalati nell’area di origine nei due anni precedenti e gli animali devono trovarsi nel periodo d’immunità previsto. La qualifica di area stagionalmente libera richiede il riconoscimento dell’autorità competente, fondato sui dati di sorveglianza.
Gli invii diretti al macello seguono disposizioni specifiche, compreso, nei casi previsti dall’articolo 9, l’obbligo di macellazione entro 24 ore dall’arrivo al macello.
Le deroghe dipendono dal Paese di destinazione
Quando non sono soddisfatte le condizioni ordinarie, possono essere utilizzate le deroghe previste dall’articolo 13 per i bovini e dall’articolo 17 per ovini e caprini. Il Paese di destinazione deve però avere comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri quali tipi di movimentazione accetta. L’autorità del Paese di origine può autorizzare gli spostamenti nel rispetto delle relative condizioni.
È questo il passaggio operativo richiamato dal Ministero della Salute nella nota n. 29898 del 21 ottobre 2026. Il Ministero precisa inoltre che non è previsto un obbligo europeo di pubblicare tutte le deroghe sul sito della Commissione, la pagina europea raccoglie le informazioni ricevute, ma occorre verificare preventivamente le prescrizioni delle autorità del Paese di arrivo.
Per l’allevamento, questo significa concordare con il veterinario le verifiche su sierotipi, vaccinazioni, eventuali esami e tempi necessari prima di fissare la spedizione.
Certificati aggiornati anche per sperma, ovociti ed embrioni
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1127 aggiorna i modelli di certificato sanitario del regolamento 2021/403, compresi quelli per bovini e ovicaprini. La revisione interessa anche il materiale germinale: sperma, ovociti ed embrioni rientrano negli adeguamenti collegati al regolamento delegato (UE) 2026/794, che modifica il regolamento 2020/686.
Anche per chi programma acquisti di materiale riproduttivo tra Stati membri, va quindi verificata la corrispondenza tra requisiti sanitari applicabili, documentazione della partita e modello di certificato aggiornato.
Fonti: Commissione europea, Ministero della Salute, EUR-Lex: regolamento 2026/169, testo rettificato e rettifica del 13 luglio 2026; regolamenti 2026/795, 2026/797, 2026/794 e 2026/1127

















































































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