Fotovoltaico: il TAR Lazio boccia (quasi tutto) il Decreto Aree Idonee
Il TAR Lazio ha annullato i commi 2 e 3 dell’art. 7 del Decreto Aree Idonee, ritenendoli incostituzionali per eccesso di delega e mancanza di omogeneità normativa. La sentenza impone una revisione del quadro regolatorio sull’individuazione delle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili

Con la sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha parzialmente accolto il ricorso promosso da una serie di operatori del settore delle energie rinnovabili, tra cui l’Associazione Nazionale Energia del Vento (ANEV), contro il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024. Questo decreto, adottato con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, mirava a disciplinare l’individuazione delle superfici e delle aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il contenuto del ricorso
I ricorrenti contestavano in particolare l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto ministeriale, in quanto – a loro avviso – avrebbero attribuito alle Regioni poteri regolatori eccedenti rispetto alla delega conferita dalla legge statale. Si contestava inoltre la mancanza di una disciplina transitoria, l’eccessiva estensione delle fasce di rispetto (fino a 7 km) intorno a beni sottoposti a tutela, e l’introduzione di criteri che avrebbero potuto generare un impatto negativo sui procedimenti autorizzativi in corso.
I punti principali del ricorso includevano:
- Eccesso di delega rispetto alla legge n. 53/2021, che aveva conferito al Governo il compito di attuare la direttiva europea 2018/2001 sulle fonti rinnovabili;
- Violazione del principio di omogeneità normativa, con rischio di differenze significative tra le Regioni;
- Mancanza di una disciplina transitoria, che avrebbe potuto compromettere gli investimenti già avviati;
- Previsioni ritenute eccessivamente restrittive, quali la possibilità di dichiarare non idonee aree ampie e non dettagliatamente motivate.
La decisione del TAR
Il TAR Lazio ha ritenuto fondate alcune delle censure sollevate. In particolare, ha annullato i commi 2 e 3 dell’art. 7 del Decreto Aree Idonee, in quanto:
- Attribuivano alle Regioni una facoltà discrezionale e non sufficientemente regolata nella determinazione delle aree non idonee, ivi inclusa la possibilità di stabilire fasce di rispetto fino a 7 km dai beni tutelati;
- Tali previsioni non risultavano sorrette da una istruttoria puntuale né da criteri omogenei e autoapplicativi, lasciando margini troppo ampi di intervento normativo alle Regioni;
- Secondo il TAR, il quadro delineato avrebbe potuto comportare disparità nell’applicazione delle regole sul territorio nazionale, contraddicendo gli obiettivi di omogeneità e semplificazione previsti dalla normativa europea e nazionale.
Il Collegio ha anche sottolineato come la definizione di “area non idonea” non debba comportare automaticamente un divieto assoluto all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ma solo la previsione di una maggiore probabilità di esito negativo nelle valutazioni autorizzative.
Effetti della sentenza
L’annullamento dei commi 2 e 3 dell’articolo 7 comporta un impatto diretto sulla possibilità delle Regioni di disciplinare in autonomia le zone non idonee, imponendo una revisione dell’intero impianto normativo del decreto nella parte in cui affida funzioni regolatorie a legislazioni regionali senza criteri uniformi.
Secondo il TAR, inoltre, l’assenza di una normativa transitoria ha generato un “vulnus” per i procedimenti in corso, minando la tutela dell’affidamento e la certezza del diritto per gli operatori che avevano avviato investimenti e pratiche autorizzative.
Conclusioni e osservazioni
La sentenza chiarisce alcuni punti fondamentali sull’equilibrio tra competenze statali e regionali nella pianificazione degli impianti da fonti rinnovabili. Pur non negando la possibilità che le Regioni possano individuare aree non idonee, il TAR richiede che tale potere sia esercitato entro limiti ben definiti, basati su istruttorie tecniche e principi condivisi a livello nazionale.
Il pronunciamento, sebbene parziale, obbliga il Ministero dell’Ambiente a una revisione del decreto per renderlo conforme ai principi costituzionali e ai vincoli derivanti dal diritto europeo.
Per il comparto agricolo e agroenergetico, che sempre più integra soluzioni FER come l’agrivoltaico, l’attenzione resta alta: la chiarezza normativa è condizione necessaria per la programmazione degli investimenti e per evitare frammentazioni territoriali che possano penalizzare la competitività delle imprese.



















































































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