SQNBA: chiarimenti ministeriali su pascolo e termini di adeguamento

Dal MASAF due circolari che dettagliano le modalità di verifica dei pascoli montani e fissano il termine ufficiale per l’adeguamento alle nuove norme tecniche

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29 Ottobre, 2025

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è intervenuto con due distinte circolari per fornire dei chiarimenti essenziali in merito alla certificazione del Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA), affrontando due aspetti cruciali, ovvero:

  • la verifica del pascolamento nelle aree montane;
  • e la decorrenza del termine per l’adeguamento delle norme tecniche preesistenti.

Queste decisioni ministeriali risultano fondamentali per gli Organismi di Certificazione, gli allevatori e tutta la filiera coinvolta nella certificazione volontaria in oggetto.

La verifica del pascolo in montagna: soluzione transitoria per il 2025

Il primo importante chiarimento riguarda le difficoltà segnalate dagli Organismi di certificazione (OdC) nella verifica del pascolamento nell’ambito dell’Eco-schema 1, livello 2 PSP, in particolare per gli allevamenti di montagna. Nelle zone dell’arco alpino e della fascia appenninica di alta montagna, si sono riscontrati problemi quando i bovini sono dovuti rientrare dai pascoli in quota a causa di avverse condizioni metereologiche. Questa impraticabilità o inaccessibilità del pascolo ha impedito, di fatto, il controllo ispettivo in loco.

A tal proposito, nel documento si ribadisce che la valutazione delle aree di pascolo di un allevamento che aderisce all’Eco-schema 1 livello 2 deve essere primariamente di tipo ispettivo sul pascolo dichiarato dove sono presenti gli animali, valutando l’intera zona a disposizione. Tuttavia, in via del tutto eccezionale e solo per l’anno 2025, e in considerazione dei tempi necessari per l’accreditamento degli Organismi di controllo, il MASAF ha stabilito che, in caso di impraticabilità o non accessibilità del pascolo, il controllo potrà essere documentale, purché tale condizione sia debitamente documentata.

Perché il pascolamento possa essere certificato, la documentazione di supporto deve essere attendibile e consentire l’identificazione precisa del pascolo, l’avvenuto pascolamento nel periodo dichiarato, il numero di animali coinvolti e la loro densità. A tal fine, si accettano documenti di accompagnamento del fascicolo aziendale, mappe catastali, foto aeree o geolocalizzate, immagini georiferite, dichiarazioni del gestore dei pascoli (se non l’allevatore) o certificazioni rilasciate da Autorità pubbliche (come ASL o Carabinieri forestali).

In assenza di una documentazione idonea che riporti tutti gli elementi su indicati, il pascolamento non potrà essere certificato. Inoltre, nell’anno successivo al 2025, gli Organismi di certificazione dovranno effettuare un controllo puntuale per verificare la conferma dell’esito documentale precedente. Qualora tale controllo risultasse negativo, gli Organismi Pagatori competenti procederanno al recupero delle somme percepite nel 2025.

Termine per l’adeguamento SQNBA: chiarezza sulla decorrenza

Un secondo aspetto fondamentale che viene chiarito con circolare MASAF, in risposta ad alcune richieste pervenute, riguarda la decorrenza del termine di 12 mesi previsto per l’adeguamento al SQNBA, secondo l’Articolo 7 del Decreto interministeriale 2 agosto 2022.

Tale articolo prevede che le norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MASAF, o le certificazioni volontarie già rilasciate, debbano essere adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei requisiti di certificazione specifici per specie e metodo di allevamento (disciplinari).

Nonostante i disciplinari relativi alle specie bovina e suina da ingrasso allevata all’aperto siano stati approvati con Decreto del 23 ottobre 2024 e pubblicati sulla GURI n. 262 dell’8 novembre 2024, il Ministero ha specificato che la data di entrata in vigore non coincide con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La data di entrata in vigore coincide, invece, con la piena operatività dei disciplinari. Pertanto, ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 7, la piena operatività dei disciplinari per la categoria bovini è stata stabilita nella data di adozione della Delibera assunta dal CSAAG (Comitato Settoriale di Accreditamento Agroalimentare) in occasione della riunione del 22 settembre 2025, che ha accreditato i primi tre Organismi alla certificazione SQNBA.

Di conseguenza, per la categoria bovini, l’adeguamento delle norme tecniche preesistenti o delle certificazioni volontarie dovrà avvenire entro 12 mesi a partire da tale data. Il termine ultimo per l’adeguamento è pertanto fissato al 22 settembre 2026.

 Autore: Silvia Fiorani

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