DOP e IGP: il Masaf fa chiarezza sull’obbligo di indicare il produttore in etichetta

Il Ministero dà attuazione all’articolo 37 del regolamento UE 2024/1143 e definisce come, dove e in quali casi debba comparire il nome del produttore o dell’operatore. Per il comparto lattiero-caseario si apre una fase di adeguamento che coinvolge formaggi confezionati, prodotti sfusi e stagionature

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9 Marzo, 2026

Con la circolare pubblicata il 6 marzo u.s., il Ministero dell’agricoltura ha fornito i chiarimenti operativi sull’obbligo di indicare in etichetta il nome del produttore o dell’operatore per i prodotti agricoli DOP e IGP, previsto dall’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, come successivamente modificato dal regolamento (UE) 2026/471. Si tratta di un passaggio tutt’altro che formale, perché interviene su uno dei punti più delicati per le filiere delle Indicazioni Geografiche, la riconoscibilità del soggetto responsabile del prodotto lungo la catena commerciale.

La circolare ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il regolamento (UE) 2024/1143, entrato in vigore il 13 maggio 2024, rappresenta la nuova disciplina orizzontale sulle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. All’interno di questo impianto, l’articolo 37 detta specifiche disposizioni in materia di etichettatura. La novità più rilevante, per quanto riguarda i prodotti agricoli DOP e IGP, è proprio l’obbligo di riportare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica.

Cosa significa “stesso campo visivo”

Su questo punto il Ministero offre una precisazione centrale per gli operatori. Richiamando la definizione di “campo visivo” contenuta nel regolamento (UE) n. 1169/2011, la circolare chiarisce che per stesso campo visivo deve intendersi l’area dell’imballaggio leggibile da un unico angolo visuale, senza dover ruotare il prodotto. In concreto, il nome del produttore o dell’operatore e la denominazione DOP o IGP devono risultare visibili, almeno una volta, nello stesso insieme percettivo.

Il Masaf precisa anche che questa compresenza può essere collocata pure nella retro-etichetta, purché il requisito sia rispettato.

Per il settore lattiero-caseario, dove il patrimonio delle Indicazioni Geografiche è particolarmente ampio e articolato, il chiarimento ha un impatto immediato. Formaggi DOP e IGP confezionati, porzionati o preincartati dovranno essere verificati alla luce di questa regola, non solo nella grafica principale ma anche nelle soluzioni informative adottate sul retro della confezione. L’obbligo non riguarda infatti una generica menzione dell’impresa responsabile, ma una sua collocazione coerente con la visibilità della denominazione protetta.

Chi deve comparire in etichetta

Uno dei passaggi più delicati della circolare riguarda la nozione di produttore. Il Ministero precisa che si tratta della persona fisica o giuridica appartenente alla categoria individuata dal decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413, e iscritta al sistema di controllo della pertinente DOP o IGP.

Poiché la norma europea utilizza il singolare, quando un prodotto è realizzato da più produttori è possibile indicarne in etichetta uno solo, oppure quello responsabile della fase in cui il prodotto acquisisce il proprio carattere e le proprie caratteristiche finali essenziali.

Questa impostazione assume particolare rilievo nei prodotti lattiero-caseari a filiera complessa, nei quali possono intervenire più soggetti tra produzione, trasformazione, porzionatura e confezionamento.

Il ruolo dell’operatore nella filiera

La circolare apre anche alla figura dell’operatore, definito come la persona fisica o giuridica responsabile della fase di produzione in cui il prodotto DOP o IGP viene ottenuto, oppure della sua trasformazione sostanziale. Secondo il Ministero, questa nozione serve proprio a semplificare l’attuazione dell’obbligo quando l’individuazione del produttore risulti più complessa o quando intervengano più soggetti.

Per trasformazione sostanziale si intende un’operazione che modifica in modo irreversibile lo stato fisico del prodotto. La circolare specifica, inoltre, che tale attività può essere anche post-produzione e non necessariamente inclusa nel disciplinare.

Nelle filiere casearie, dove il prodotto può essere oggetto di ulteriori lavorazioni dopo la produzione iniziale, il perimetro dell’operatore da indicare richiederà quindi un’attenta valutazione caso per caso.

Marchio commerciale e ragione sociale

Molto importante, soprattutto in un comparto dominato da marchi forti e riconoscibili, è la precisazione secondo cui non basta il nome commerciale o il marchio se questo non coincide con la ragione sociale del produttore o dell’operatore.

Il requisito si considera soddisfatto solo quando il nome presente nel marchio o nel logo è identico al nome del produttore o dell’operatore effettivo. In tutti gli altri casi, la sola presenza del brand non è sufficiente a rispettare l’obbligo europeo.

Per i formaggi DOP e IGP questo è un punto destinato ad avere effetti concreti sia sul packaging sia sulle strategie di presentazione del prodotto. In molte etichette, infatti, la comunicazione commerciale tende a valorizzare il marchio di impresa più della ragione sociale.

Il caso dei formaggi stagionati

Un chiarimento di particolare interesse per il comparto caseario riguarda i prodotti stagionati. Il Masaf afferma che, quando l’invecchiamento o la stagionatura rappresentano l’ultima fase di produzione dell’Indicazione Geografica prevista dal disciplinare, lo stagionatore può essere considerato “produttore” ai soli fini dell’etichettatura.

Il principio vale anche quando la stagionatura supera il minimo previsto dal disciplinare, come accade nelle ipotesi di certificazioni volontarie per periodi più lunghi.

È un passaggio significativo per tutte le DOP casearie nelle quali la maturazione del prodotto costituisce una fase essenziale per il profilo finale del formaggio.

Le regole anche per i prodotti sfusi

La circolare chiarisce inoltre che l’obbligo non si limita ai prodotti preimballati. Le regole di etichettatura delle Indicazioni Geografiche, compreso l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore, si applicano anche ai prodotti sfusi o non confezionati, come i formaggi freschi o altre referenze vendute al banco.

In questi casi, il Ministero lascia ai soggetti interessati la possibilità di fornire le informazioni con le modalità ritenute più opportune, ad esempio attraverso un avviso in prossimità del prodotto o sul bordo dello scaffale.

Per la distribuzione moderna e per i punti vendita specializzati, questo significa che l’adeguamento non riguarderà soltanto il packaging ma anche la gestione delle informazioni nei banchi assistiti e nella vendita al taglio.

Il periodo transitorio per l’adeguamento

Quanto alla disciplina transitoria, il riferimento europeo resta fermo: i prodotti agricoli DOP e IGP etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti anche senza rispettare il nuovo obbligo nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica.

La circolare introduce però una precisazione di carattere pratico. Considerando che molte imprese avevano già stampato le etichette prima dei chiarimenti interpretativi della Commissione europea, il Ministero ritiene opportuno consentire lo smaltimento delle etichette già stampate prima del 14 maggio 2026 fino a esaurimento delle scorte e comunque per un periodo massimo di tre mesi, cioè fino al 14 agosto 2026, esclusivamente per i prodotti DOP e IGP circolanti sul territorio nazionale.

Più trasparenza nelle filiere delle Indicazioni Geografiche

Per consorzi, caseifici, stagionatori e operatori del confezionamento si apre quindi una fase di revisione concreta delle etichette e delle procedure interne. Più in generale, la circolare conferma una traiettoria normativa che lega sempre più strettamente la tutela delle Indicazioni Geografiche alla tracciabilità e alla trasparenza verso il consumatore.

Per il mondo dei formaggi DOP e IGP il messaggio è chiaro, la denominazione protetta non dovrà più essere soltanto un segno di origine e qualità riconosciuta, ma anche il punto di accesso immediato all’identità del soggetto che risponde del prodotto. In un settore dove reputazione, territorialità e fiducia sono parte integrante del valore, anche questo elemento informativo diventa parte della credibilità della filiera.

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