Coltiva una varietà OGM vietata: 50.000 euro di multa a un agricoltore italiano

La Corte di giustizia UE conferma la legittimità del divieto nazionale di coltivare alcune varietà e infliggere le relative sanzioni a chi non rispetta tale restrizione

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12 Febbraio, 2026

A livello europeo, la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) è regolata da norme comuni che stabiliscono criteri di sicurezza e autorizzazione per tutto il territorio dell’Unione. Tuttavia, molti Stati membri scelgono di ricorrere ad interventi più restrittivi limitando o vietando la coltivazione di specifici OGM sul proprio territorio, e adottando misure nazionali pur nel quadro della normativa europea.

Restrizioni nazionali alla coltivazione

Quando uno Stato membro chiede di limitare l’area in cui un OGM può essere coltivato, il titolare dell’autorizzazione ha trenta giorni di tempo per opporsi. Se non lo fa entro questo termine, la richiesta dello Stato diventa automaticamente effettiva. In pratica, significa che la coltivazione dell’OGM è consentita solo nelle aree indicate dalla modifica, mentre nelle zone escluse diventa vietata. Ad esempio, se in passato il mais MON 810 poteva essere coltivato in tutto il territorio nazionale, una richiesta dello Stato che ne vieti la coltivazione in tutto il Paese, accettata tacitamente dal titolare dell’autorizzazione, rende immediatamente illegale la coltivazione in tutte le aree italiane. In questo modo, il divieto può essere introdotto senza la necessità di fornire motivazioni particolari, basta il consenso tacito del titolare dell’autorizzazione.

Il caso dell’agricoltore italiano multato

È questo il caso di un agricoltore italiano multato per aver coltivato mais MON 810 nonostante il divieto nazionale. Le autorità italiane gli hanno ordinato di distruggere le piante e hanno inflitto sanzioni per un totale di 50.000 euro. Dinanzi ai giudici italiani, l’agricoltore ha contestato la decisione, sollevando dubbi sul rispetto della libera circolazione delle merci, della libertà d’impresa, nonché dei principi di proporzionalità e non discriminazione. I giudici nazionali hanno quindi chiesto alla Corte di giustizia europea di valutare la legittimità della procedura adottata.

La risposta della Corte europea

La Corte ha confermato che il divieto è legittimo. Ha sottolineato che:

  • il divieto viene adottato con il consenso tacito del titolare dell’autorizzazione;
  • il legislatore europeo ha un ampio margine di discrezionalità in settori complessi come la coltivazione di OGM, che comportano valutazioni politiche, economiche e sociali;
  • il divieto non viola la libera circolazione delle merci, poiché le imprese possono comunque importare prodotti contenenti OGM e i consumatori acquistarli;
  • la procedura non crea discriminazioni tra agricoltori dei diversi Stati membri e rispetta il principio di proporzionalità.

In conclusione

La decisione della Corte conferma che gli Stati membri possono limitare o vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio, anche senza motivazioni dettagliate, quando il titolare dell’autorizzazione non si oppone. Si sottolinea che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici nazionali di ottenere un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione europea, ma non risolve direttamente la controversia. Spetta quindi al giudice nazionale decidere il caso concreto, conformemente alla sentenza della Corte.

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