Dalla Commissione europea arriva una proposta di modifica della Direttiva Nitrati per semplificare l’uso di fertilizzanti ottenuti dai liquami di allevamento.

Introdotta nel 1991 al fine di proteggere le acque sotterranee e di superficie dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, la Direttiva 91/676/CEE, dopo ben 33 anni, potrebbe essere revisionata.

Infatti, a seguito dell’impennata dei prezzi di moltissimi prodotti, generata dal conflitto in Ucraina, anche i fertilizzanti hanno subito notevoli rincari, e molti Stati Membri hanno chiesto all’UE un intervento mirato sull’uso di fertilizzanti di origine biologica e di azoto ottenuto attraverso il trattamento e la trasformazione del letame animale. Questi prodotti, denominati “RENURE” (REcovered Nitrogen from manURE), potrebbero rappresentare un valido sostituto dei fertilizzanti chimici e consentirebbero di avvalersi di risorse locali senza dipendere dalle importazioni da Paesi Terzi. Il loro utilizzo è, però, circoscritto dalla normativa sopra richiamata, in quanto essa stabilisce dei limiti di utilizzo che, nelle “zone vulnerabili”, sono fissati a 170 kg/N per ettaro.

Nell’accogliere le istanze presentate dai rappresentati degli agricoltori di diversi Paesi, la Commissione europea ha redatto una proposta di modifica dell’Allegato III delle Direttiva Nitrati, che dal 19 aprile è sottoposta a consultazione pubblica e vi resterà per le prossime 4 settimane.

Ricordando che chiunque può esprimere il proprio parere in merito attraverso i canali ufficiali (clicca QUI), riportiamo di seguito il testo della revisione in esame:

Nell’allegato III della direttiva 91/676/CEE, al punto 2, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera c):
c) Gli Stati membri possono autorizzare, oltre il quantitativo di 170 kg di azoto per ettaro all’anno di cui al presente comma e fino a un ulteriore limite separato di 100 kg di azoto per ettaro all’anno, l’uso di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento sottoposti a trasformazione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(i) la componente di effluente di allevamento del materiale fertilizzante è stata sottoposta a un processo di trattamento che aumenta la concentrazione di azoto in forma minerale, di azoto ureico o di azoto legato a cristalli, espressa come percentuale in peso dell’azoto totale rispetto all’input del processo di trattamento, risultante in uno dei seguenti elementi:
(1) un sale di ammonio (sale di lavaggio), derivante da un processo di purificazione dei gas o di controllo delle emissioni progettato per rimuovere l’ammoniaca dai gas di scarico;
(2) un concentrato minerale ottenuto mediante osmosi inversa;
(3) un sale fosfatico ricco di azoto (struvite), precipitato da effluenti di allevamento;

(ii) i materiali fertilizzanti sono di qualità costante tra i vari lotti e presentano un rapporto tra azoto minerale e azoto totale di almeno il 90% o un rapporto tra carbonio legato organicamente e azoto totale non superiore a 3, in entrambi i casi correggendo per l’azoto derivato da materiali componenti non provenienti da effluenti di allevamento e contenenti più del 3% di azoto su base secca;

(iii) i materiali fertilizzanti non superano i seguenti limiti massimi:
rame (Cu): 300 mg kg 1 di sostanza secca;
zinco (Zn): 800 mg kg-1 di sostanza secca.

(iv) gli agenti patogeni presenti nei materiali fertilizzanti non superano i seguenti limiti massimi:

(v) Gli Stati membri attuano norme di qualità rigorose per garantire un contenuto di elementi nutritivi omogeneo nei materiali di concimazione tra i vari lotti di produzione, in linea con i criteri di cui al punto (ii);

(vi) gli Stati membri assicurano che il materiale fertilizzante sia accompagnato da una documentazione contenente informazioni sul contenuto di azoto (N) e carbonio organico (TOC), nonché di fosfati (P2O5) e potassio (K2O) qualora la concentrazione di uno di questi elementi superi l’1% della sostanza secca, con uno scostamento massimo del 25% dal valore effettivo;

(vii) Gli Stati membri garantiscono che il numero di capi di bestiame e la produzione di letame non aumentino in seguito all’applicazione di questo punto;

(viii) gli Stati membri inaspriscano le limitazioni all’applicazione di fertilizzanti al terreno (tassi di fertilizzazione), di cui al punto 1, paragrafo 3, del presente allegato, per tenere conto dei maggiori rischi di perdita di azoto nell’acqua e nell’aria derivanti dall’uso di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto, applicando un coefficiente di equivalenza dei fertilizzanti minerali pari a 1 per tali materiali. Gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, il mantenimento di una copertura vegetale vivente o di misure equivalenti sui terreni in cui vengono applicati materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto; gli Stati membri garantiscono che, se necessario per prevenire la perdita di ammoniaca dai terreni agricoli, vengano prese opportune precauzioni durante l’applicazione al terreno di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto.

(ix) Gli Stati membri adottano misure per prevenire, per quanto possibile, le emissioni, comprese quelle nell’aria, derivanti dallo stoccaggio di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv), definendo condizioni e requisiti adeguati per lo stoccaggio di tali materiali;

(x) gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per garantire che l’uso di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio1 e delle direttive 2000/60/CE2, 2016/22843 e 2020/21844 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui le misure del programma d’azione sono pertinenti a tali direttive. Gli Stati membri adottano misure per prevenire gli effetti negativi nelle aree Natura 2000 e nelle loro vicinanze, nonché nelle vicinanze dei punti di estrazione dell’acqua potabile.
Quando gli Stati membri applicano il presente punto del secondo comma, lo notificano alla Commissione. Inoltre, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 10, essi riferiscono in merito alla sua applicazione, includendo dati annuali sulla quantità di materiali prodotti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto e sulla densità del bestiame e sulla produzione di letame a livello nazionale e a livello di unità territoriali NUTS 2, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.