Pubblicata la circolare Agea del 22 aprile 2024 nella quale si comunica la conclusione delle attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica 2023 per i seguenti interventi previsti dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087:

  1. sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli);
  2. sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
  3. sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Si ricorda che l’art. 26 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e l’art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabiliscono che devono essere attribuiti titoli dalla riserva nazionale in via prioritaria ai giovani e ai nuovi agricoltori nonché agli agricoltori che ne hanno diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo. L’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale avviene secondo la procedura prevista dall’allegato 1 alla circolare AGEA prot. n. 35478 del 12 maggio 2023 e, viste le risorse finanziarie disponibili, per tutte le fattispecie di accesso alla riserva l’attribuzione dei titoli è eseguita nella misura del 100% delle richieste risultate ammissibili all’esito delle istruttorie eseguite dagli Organismi pagatori.

Per quel che concerne il calcolo del VUR 2023 (valore medio nazionale del titolo da riserva) è stato calcolato applicando la seguente formula: massimale del pagamento di base 2023 (pari a € 1.678.197.054,70) sottratto l’importo della riserva nazionale 2023 (pari a € 20.296.508,61) diviso il numero totale dei titoli (superficie) nel 2023 (pari 10.080.051,15). Il VUR 2023, cioè il valore del titolo da riserva nazionale attribuito nel 2023, è quindi determinato in € 164,47. 

Pagamento del sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Gli importi unitari degli interventi sopra richiamati sono stati quindi determinati dividendo il plafond disponibile per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell’anno considerato, nel rispetto dell’importo unitario massimo. Avendo, gli Organismi pagatori, terminato le istruttorie di competenza per gli interventi in esame e trasmesso all’ Organismo di Coordinamento il dato delle superfici accertate, è stato possibile stabilire il valore dell’importo unitario erogabile.

Gli Organismi pagatori possono quindi ora procedere al pagamento degli aiuti utilizzando il valore riportato nella colonna “importo unitario erogabile”: