Oggetto: Macellazione rituale senza stordimento nell’Unione europea

Interrogazioni parlamentari
16 ottobre 2019
Domanda con richiesta di risposta scritta E-003344-19
alla Commissione
Articolo 138
Roman Haider (ID), Georg Mayer (ID)

La macellazione rituale degli animali è praticata sia nell’ebraismo che nell’Islam. Questa pratica prevede l’uccisione degli animali con il taglio della gola. Gli animali non sono storditi prima della macellazione perché un animale stordito è considerato non completamente integro e quindi non idoneo al consumo.

La maggior parte degli animali uccisi in questo modo non muore immediatamente ma lotta e subisce sofferenze eccessive, a volte per diversi minuti.

Molti paesi europei, tra cui Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Polonia e Liechtenstein, hanno già vietato la macellazione rituale senza stordimento.

Un’interrogazione parlamentare sulla questione (n. E-007393-16) è stata presentata alla Commissione già nel 2016. Nella sua risposta, la Commissione ha affermato di ritenere che la pertinente legislazione dell’UE riflettesse adeguatamente l’equilibrio tra libertà religiosa e protezione dei animali (1) (2) (3) (4) (5).

La Commissione può ora rispondere alle seguenti domande:

1. Negli anni a partire dal 2016, è stato sempre più riconosciuto che la pratica della macellazione rituale senza stordimento preventivo si basa più sulla tradizione che sulla religione e che lo stordimento è del tutto compatibile con le credenze sia ebraiche che musulmane. La Commissione ha cambiato posizione nei confronti di un divieto generale di macellazione rituale?
2. Le disposizioni legali sulla macellazione rituale variano ampiamente in Europa. Intende la Commissione introdurre una direttiva per armonizzare le norme?
3. La Commissione si sta impegnando per stabilire, attraverso la ricerca, quali animali sono effettivamente condotti al macelli nell’UE?


(1) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-007393_EN.html
(2) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-007393-ASW_EN.html
(3) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-009185-ASW_EN.html
(4) https://www.peta.de/schaechten
(5) https://www.welt.de/politik/deutschland/article198563321/CDU-will-Muslimen-betaeubungsloses-Schaechten-verbieten.html

E-003344/2019
Risposta data da Vytenis Andriukaitis
a nome della Commissione europea (29.11.2019)

La Commissione continua a ritenere che la legislazione dell’UE (1) rifletta adeguatamente l’equilibrio tra la protezione degli animali (2) e la libertà di religione, come sancito dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (3).

Come indicato nel considerando 18 del Regolamento (CE) n. 1099/2009, “è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro“. Spetta alle autorità competenti degli Stati membri garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1099/2009.

Nel periodo 2013-2015, la Commissione ha effettuato audit in 13 Stati membri per valutare i controlli sul benessere degli animali durante la macellazione e ha prodotto una relazione generale che fornisce informazioni dettagliate (4). Inoltre, nel 2016 la Commissione ha adottato una relazione sui sistemi di contenimento dei bovini per inversione o qualsiasi posizione innaturale (5), che copre diverse considerazioni sul benessere degli animali nel contesto della macellazione rituale.


(1) Council Regulation (EC) No 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing, OJ L 303, 18.11.2009, p. 1.
(2) OJ C 326, 26.10.2012, p. 47.
(3) Recital 18 of Regulation (EC) No 1099/2009.
(4) (reference 2015-7213) http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=85
(5) COM/2016/048 final

 

Fonte: Parlamento Europeo