Non solo pratiche sleali: dall’UE nuove regole su contratti, prezzi e rapporti di forza nella filiera

Il Regolamento (UE) 2026/1739 rafforza la posizione dei produttori nei rapporti con trasformatori, distributori e dettaglianti. Per il settore lattiero-caseario arrivano contratti scritti, formule di prezzo più trasparenti, clausole di revisione e maggiori possibilità di negoziazione collettiva. Ma non tutte le disposizioni saranno operative subito, le nuove regole contrattuali si applicheranno dal 19 agosto 2028

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18 Agosto, 2026

Entra in vigore il Regolamento (UE) 2026/1739, con cui l’Unione europea interviene sul funzionamento della filiera agroalimentare per rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 29 luglio, modifica l’OCM unica e alcuni regolamenti della PAC, introducendo novità che interessano direttamente anche allevatori e settore lattiero-caseario.

Alla base della riforma ci sono problemi ormai noti come: l’aumento dei costi di produzione, la volatilità dei mercati e la diversa forza negoziale degli operatori che hanno accentuato le difficoltà nella distribuzione del valore lungo la filiera. L’obiettivo dichiarato è quindi aumentare trasparenza, prevedibilità dei rapporti commerciali e capacità negoziale dei produttori, anche attraverso organizzazioni di produttori e cooperative.

Dalle pratiche sleali alla costruzione del contratto

Il nuovo Regolamento si inserisce in un percorso che Ruminantia segue da tempo. Già nell’approfondimento Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola: ecco come denunciarle avevamo illustrato il sistema di protezione introdotto dalla Direttiva (UE) 2019/633 e il suo recepimento in Italia, mentre più recentemente, in Pratiche commerciali sleali nell’agroalimentare: pubblicata la prima valutazione della direttiva UE, abbiamo analizzato i primi risultati e i limiti emersi dall’applicazione delle norme europee.

Il Regolamento 2026/1739 non sostituisce quel quadro, gli Stati membri mantengono infatti la possibilità di adottare misure contro le pratiche commerciali sleali, purché compatibili con la Direttiva 2019/633. La novità è piuttosto nell’approccio, accanto alla repressione dei comportamenti scorretti, l’UE interviene sulla struttura stessa della relazione commerciale, cercando di ridurre fin dall’origine le situazioni nelle quali il produttore si trova nella posizione più debole.

Latte e prodotti lattiero-caseari: il contratto scritto, un pilastro

Per il comparto lattiero-caseario il nuovo articolo 148 dell’OCM prevede che le consegne effettuate da agricoltori, loro associazioni, organizzazioni di produttori o associazioni di OP verso trasformatori, collettori, distributori o dettaglianti siano disciplinate da un contratto scritto.

Il contratto dovrà essere concluso prima della consegna e potrà essere anche elettronico. Dovrà indicare prezzo, quantità e qualità del prodotto, calendario delle consegne, durata, modalità e termini di pagamento, condizioni per raccolta o consegna e regole applicabili in caso di forza maggiore.

Particolarmente importante è la disciplina del prezzo. Questo potrà essere fisso oppure determinato attraverso una formula basata su indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi, accessibili e comprensibili, capaci di riflettere sia l’andamento del mercato sia le variazioni degli elementi rilevanti dei costi di produzione che incidono sulla remunerazione dell’allevatore. Tra le fonti utilizzabili vengono richiamate anche le organizzazioni interprofessionali e l’Agri-food Chain Observatory europeo.

È una distinzione importante perchè il Regolamento non stabilisce automaticamente che il prezzo debba coincidere con il costo di produzione o superarlo secondo una determinata formula, ma pretende che, quando il prezzo è costruito attraverso parametri variabili, questi siano trasparenti e tengano conto anche dell’evoluzione dei costi rilevanti. L’obiettivo indicato dal legislatore è evitare che gli agricoltori siano costretti sistematicamente a vendere sotto costo.

Contratti lunghi: l’allevatore potrà chiedere la revisione

Altro punto significativo riguarda la durata. Nel settore lattiero-caseario, per i contratti superiori a sei mesi, dovrà essere prevista una clausola di revisione attivabile dall’agricoltore, dalla sua associazione o dall’organizzazione di produttori.

La misura era stata già anticipata da Ruminantia nell’articolo Nuove tutele UE per la zootecnia: dai contratti trasparenti alle clausole Mercosur e, successivamente, in Pratiche sleali: arriva l’approvazione definitiva del Parlamento europeo, quando il testo aveva completato il passaggio parlamentare.

Per gli altri prodotti agricoli il meccanismo è analogo, ma la clausola di revisione riguarda i contratti di durata superiore a dodici mesi. Anche in questo caso il prezzo variabile dovrà essere costruito su parametri che riflettano mercato e costi di produzione.

Il testo lascia comunque agli Stati membri alcuni margini di flessibilità e prevede specifiche deroghe. Per il latte, ad esempio, dopo la consultazione dei rappresentanti degli agricoltori o delle organizzazioni interprofessionali, potrà essere stabilito che determinati indicatori o la clausola di revisione non siano obbligatori qualora gli stessi risultati di prevedibilità e trasparenza siano garantiti in altro modo o quando l’obbligo risulti sproporzionato.

Più spazio alla forza contrattuale delle organizzazioni dei produttori

La riforma punta molto anche sulla concentrazione dell’offerta. Nel settore del latte crudo, per una singola organizzazione di produttori il volume oggetto di negoziazione collettiva potrà arrivare fino al 7% della produzione complessiva dell’Unione e fino al 36% della produzione nazionale dello Stato membro interessato, sia con riferimento al latte prodotto sia a quello consegnato.

Il Regolamento rafforza inoltre il ruolo delle associazioni di organizzazioni di produttori e stabilisce garanzie affinché eventuali contatti diretti tra acquirenti e singoli aderenti non vengano utilizzati per aggirare la strategia commerciale comune dell’OP.

Per cooperative e organizzazioni di produttori resta una specificità importante: il contratto scritto non è necessario per il conferimento del socio quando statuto, regole o decisioni interne prevedano criteri trasparenti, definiti democraticamente e conosciuti in anticipo per la determinazione del prezzo e per i pagamenti, tenendo conto dell’impatto sulla remunerazione degli agricoltori.

Anche la mediazione entra nel sistema

Gli Stati membri dovranno inoltre mettere a disposizione delle parti meccanismi di mediazione o strumenti comparabili, imparziali e facoltativi, utilizzabili sia quando non si riesca a raggiungere un accordo sul contratto sia quando sorgano difficoltà nella sua revisione.

È un tassello tutt’altro che secondario, la prima valutazione della Direttiva sulle pratiche sleali aveva infatti evidenziato come il timore di ritorsioni commerciali continui a rappresentare uno degli ostacoli alla denuncia degli abusi da parte dei produttori. Inserire strumenti di composizione delle controversie dentro il rapporto contrattuale significa provare a intervenire prima che il conflitto sfoci necessariamente in una contestazione formale.

Entrata in vigore oggi, ma per i contratti bisognerà attendere il 2028

Sul calendario occorre fare attenzione. Il Regolamento è stato pubblicato il 29 luglio u.s. ed entra in vigore oggi. Le disposizioni più importanti sui nuovi contratti scritti, comprese quelle specifiche per latte e prodotti lattiero-caseari, si applicheranno però a far data dal 19 agosto 2028, così da consentire agli operatori di adeguare le proprie relazioni commerciali e alle OP del latte di aggiornare gli statuti.

Altre modifiche, comprese quelle che rafforzano le possibilità di organizzazione e negoziazione collettiva dei produttori, non rientrano invece nel differimento biennale e accompagnano l’entrata in vigore del Regolamento.

La direzione scelta da Bruxelles è dunque quella di non affidare la tutela dell’agricoltore soltanto alla sanzione di una pratica sleale già avvenuta, ma rendere più equilibrato il rapporto commerciale fin dalla definizione del contratto. Quanto questo cambio di impostazione riuscirà a tradursi in un effettivo miglioramento della remunerazione dipenderà però anche dalle scelte che gli Stati membri faranno su deroghe, indicatori, registrazione dei contratti e strumenti di mediazione. È proprio su questi passaggi che, nei prossimi due anni, si giocherà una parte decisiva dell’efficacia della riforma.

Fonte normativa: Regolamento (UE) 2026/1739 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, GUUE Serie L del 29 luglio 2026: https://data.europa.eu/eli/reg/2026/1739/oj

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