Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU L 428 del 18 dicembre 2020, è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica.

Alcuni eventi come condizioni climatiche estreme o la diffusione di epizoozie o fitopatie possono avere gravi ripercussioni sulla produzione biologica nell’UE. Al fine di consentire il proseguimento o la ripresa della produzione biologica, il Reg. (UE) n. 2018/848 prevede l’adozione di norme eccezionali di produzione, a condizione che siano limitate alle situazioni che si configurano come circostanze calamitose nell’Unione, tenendo conto delle differenze esistenti in termini di equilibrio ecologico e di condizioni climatiche e locali nelle regioni ultraperiferiche dell’UE. Tenuto conto della varietà dei casi e delle circostanze che possono verificarsi negli Stati membri e della mancanza di esperienza nell’applicazione dell’art. 22 del Reg. (UE) n. 2018/848, non è possibile, in questa fase, stabilire criteri comuni a livello dell’Unione per determinare se una situazione possa essere considerata circostanza calamitosa. La Commissione ritiene opportuno prevedere che lo Stato membro in cui si verifichi tale situazione adotti una decisione formale che riconosca la situazione come circostanza calamitosa; tale decisione formale dovrebbe essere emanata per un’intera zona o per un singolo operatore. Inoltre, il ricorso a norme eccezionali di produzione va limitato nel tempo ed unicamente ai tipi di produzione interessati o, se del caso, agli appezzamenti agricoli colpiti, nonché a tutti gli operatori interessati della zona colpita o al singolo operatore interessato dalla decisione formale.

In particolare per il mondo degli animali da allevamento, qualora un’alta mortalità di animali colpisca un’azienda o un’unità produttiva e gli operatori non possano accedere ad animali, api o ad altri insetti biologici al fine di rinnovare o ricostituire il patrimonio zootecnico, viene previsto che tali operatori possano utilizzare, a determinate condizioni, animali non biologici. Inoltre, poiché determinati eventi climatici estremi, come siccità o inondazioni gravi, possono ridurre drasticamente la disponibilità di mangimi biologici o in conversione, viene previsto che gli operatori interessati possano nutrire gli animali con mangimi non biologici. Specificamente per bovini, ovini, caprini ed equini, nei casi in cui eventi climatici estremi riducano drasticamente la disponibilità di foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati biologici, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano ridurre la percentuale di sostanza secca delle razioni giornaliere per queste specie, a condizione che sia soddisfatto il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. Le deroghe specifiche, incluse alcune non citate in questo articolo e riguardanti settori diversi dalla zootecnia, vengono definite all’art. 3 (Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848) del Reg. (UE) n. 2020/2146.

Ai fini della trasparenza e dei controlli, è necessario che gli Stati membri e la Commissione condividano in modo armonizzato le informazioni relative alle deroghe concesse tramite un sistema informatico: le disposizioni specifiche sono riportate all’art. 4 (Monitoraggio e notifica).

Il Reg. (UE) n. 2020/2146 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicherà decorrere dal 1° gennaio 2022.

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Fonte: Eur-Lex