Agea ha pubblicato due Istruzioni Operative in materia di aiuti “de minimis” alle imprese agricole (DM 1° marzo 2018, n. 1317) a favore della zootecnia estensiva, praticata nelle zone montane e nelle zone svantaggiate, che riguardano rispettivamente le domande 2018 (partecipazione e chiusura procedimento) e le domande 2019 (applicazione del taglio lineare, partecipazione e chiusura procedimento). Vediamo nel dettaglio cosa prevede ognuna.

Le Istruzioni Operative n. 99 del 7 novembre 2023 (disponibili QUI) stabiliscono il criterio di calcolo dell’aiuto “de minimis” destinato alle imprese agricole per la zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e nelle zone svantaggiate nell’anno 2018:

  • A. differenza tra il valore medio unitario dei diritti PAC assegnati al richiedente nell’anno 2015 e il valore unitario medio nazionale fissato al medesimo anno, con Circolare Agea n. 47589 del 5 giugno 2017, pari ad euro 228,76
  • B. con arrotondamento dell’importo risultante dal criterio di cui alla lettera (A) all’euro inferiore.

I procedimenti di erogazione vengono concessi e liquidati sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria prevista dalla normativa nazionale che ha istituito l’intervento (art.2, IV comma del DM in oggetto). Tale dotazione è pari a euro dieci milioni. L’anno di raccolta delle domande è il 2018. Il massimale si intende applicato alle domande ammissibili dopo l’istruttoria. La presentazione della domanda di aiuto, i controlli, l’istruttoria, la partecipazione e l’accesso agli interessati, il pagamento, il diniego totale o parziale all’esito dell’istruttoria e gli esiti delle istruttorie avvengono in modalità dematerializzata, attraverso il SIAN.

Per quel che riguarda, invece, le Istruzioni Operative n. 100 del 7 novembre 2023, in esse viene stabilito il criterio di calcolo dell’aiuto “de minimis” destinato alle imprese agricole per la zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e nelle zone svantaggiate nell’anno 2019:

  • A. differenza tra il valore medio unitario dei diritti PAC assegnati al richiedente nell’anno 2015 e il valore unitario medio nazionale fissato al medesimo anno, con Circolare Agea n. 47589 del 5 giugno 2017, pari ad euro 228,76
  • B. con arrotondamento dell’importo risultante dal criterio di cui alla lettera (A) all’euro inferiore.

I procedimenti di erogazione vengono concessi e liquidati sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria prevista dalla normativa nazionale che ha istituito l’intervento (art.2, IV comma del DM in oggetto). Tale dotazione è pari a euro dieci milioni. L’anno di raccolta delle domande è il 2019 e il massimale si intende applicato alle domande ammissibili dopo l’istruttoria. La presentazione della domanda di aiuto, i controlli, l’istruttoria, la partecipazione e l’accesso agli interessati, il pagamento, il diniego totale o parziale all’esito dell’istruttoria e gli esiti delle istruttorie avvengono in modalità dematerializzata, attraverso il SIAN. Parimenti dematerializzata è la procedura di istruttoria tecnico-amministrativa che avviene, sempre nel SIAN, sulla base delle informazioni inserite afferenti a ciascuna azienda agricola. Le domande raccolte, ricevibili e istruite con le modalità definite nel documento relative alla solita “Priorità 1” – anno 2019 hanno determinato un importo complessivo erogabile che eccede il massimale di intervento. L’applicazione del criterio di riduzione lineare per priorità ha quindi determinato una rimodulazione in negativo degli importi effettivamente erogabili pari al: 18%.

Il testo completo delle istruzioni è disponibile QUI!