Pubblicate da Agea le Istruzioni Operative n.16 del 27 febbraio 2023 in cui si definiscono le modalità di controllo e verifica di ammissibilità degli aiuti diretti, richiesti per la campagna 2022 nella domanda unica di pagamento e nella domanda per il regime dei piccoli agricoltori. Le procedure qui definite si applicano nelle Regioni amministrative dove non sono attivi Organismi Pagatori Regionali riconosciuti. In particolare nel testo vengono descritti i controlli eseguiti, gli indicatori di controllo, le modalità e la tempistica di risoluzione delle anomalie riscontrate nonché il sistema di partecipazione al procedimento dei beneficiari interessati. 

Il Reg. (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021, ha attribuito agli Stati membri la facoltà di definire il termine ultimo di presentazione della Domanda Unica in maniera autonoma. L’Italia, pertanto, con le Istruzioni Operative n. 52 del 13 maggio 2022 aveva fissato le seguenti date per la presentazione delle domande per la campagna 2022:
1. Domanda Unica iniziale: 15 giugno 2022;
2. Domande di conferma, subentro, recesso – Regime per i piccoli agricoltori: 15 giugno 2022;
3. Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 30 giugno 2022;
4. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’OP AGEA;
5. Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2023.

Il documento prosegue dettagliando i controlli inerenti la presentazione della domanda e quelli sulle superfici, in termini di destinazioni colturali, estensione minima delle superfici ammissibili e controlli di mantenimento. Viene spiegato poi il criterio di calcolo del valore medio dei titoli, e si stabilisce che il pagamento dell’aiuto di base viene effettuato sulla base del valore attribuito da parte del Registro Titoli.
Si passa poi ai controlli specifici per intervento, tra cui vengono dettagliati i sostegni accoppiati per superfici (seminativi o colture permanenti) e le misure accoppiate per la zootecnia. I capi ammissibili per queste misure maturano durante tutto l’anno solare, quindi, solo al termine dell’anno è possibile individuare  il loro numero esatto. Nello specifico questa specifica attività è eseguita automaticamente sulla base del protocollo d’intesa esistente con il Ministero della Salute.

I Regimi di sostegno accoppiato zootecnia sono i seguenti:

✓ Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità – Misura 1
✓ Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane – Misura 2
✓ Bufale da latte – Misura 3
✓ Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico – Misura 4
✓ Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza – Misura 18

✓ Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte – Misura 20
✓ Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi – Misura 5
✓ Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi – Misura 19
✓ Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità – Misura 19
✓ Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura – Misura 19
✓ Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 – Misura 19
✓ Agnelle da rimonta – Misura 6
✓ Capi ovini e caprini macellati – Misura 7

I produttori che partecipano all’apposito intervento previsto per le vacche da latte, devono presentare domanda integrativa per l’acquisizione delle analisi del latte. Il pagamento delle vacche da latte è infatti subordinato alla presenza di tali analisi che devono essere trasmesse all’Organismo Pagatore AGEA e che devono rispettare i requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla Circolare AGEA n. 44753 del 20 maggio 2019 che modifica ed integra all’allegato tecnico 1 della Circolare AGEA prot. n. 95272 del 6 dicembre 2018.
L’applicativo per la presentazione della domanda integrativa analisi del latte verifica che siano rispettate le condizioni previste dalla circolare, in particolare:
– le analisi devono essere associate ad uno dei laboratori di analisi accreditati selezionabili dall’elenco;
– che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi);
– per i produttori ubicati in montagna e per i produttori con allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, che sia presente almeno una analisi al mese; le aziende che conducono animali per l’alpeggio sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche, la conduzione dei capi in alpeggio viene dichiarato dal produttore con l’indicazione dell’inizio e della fine;
– per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi;
– per ciascun mese esaminato siano contemporaneamente presenti i dati di consegna e i risultati delle
analisi (l’assenza dei dati di consegna comporta l’esclusione delle analisi dal calcolo delle medie.
L’assenza delle analisi comporta l’esclusione dell’intero quantitativo richiesto a premio);
L’informazione dei i dati delle consegne del latte e che l’allevamento sia situato in zone montane (in base alla normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999) vengono ottenute nell’ambito del SIAN dal settore Latte.
1) la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
2) la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di germi a 30°m (per ml) sia inferiore a 40.000;
3) la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di materia proteica sia superiore a 3,35%;
4) in caso di verifica con risultato negativo in uno dei precedenti punti 1), 2), 3), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
i. Tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
ii. Tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
iii. Tenore di materia proteica superiore a 3,2%.

Con riferimento alle misure bovini da carne e da latte, il capo si considera ammissibile al premio se il vitello nato dalla vacca/bufala oggetto del premio rispetta le seguenti tempistiche stabilite dalla normativa regolamentare UE e nazionale e se la vacca/bufala al momento del parto ha almeno 18 mesi e meno di 18 anni e se è stato rispettato un periodo minimo di 270 giorni da un parto e l’altro.
Per i bovini macellati è necessario verificare il periodo di detenzione minimo stabilito dall’art. 21 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modificazioni ed integrazioni (6 mesi per gli interventi 315, 317, 318 e 319 e 12 mesi per l’intervento 316).
I capi individuati a premio per le diverse tipologie di intervento sono sottoposti ad un ulteriore livello di controlli amministrativi che prevedono verifiche anche con i capi richiesti dagli altri OP:
duplicazione: qualora lo stesso capo sia ammissibile al pagamento per due o più misure, è erogato il solo aiuto per il quale è stato stimato dal Mipaaf l’importo unitario maggiore. La tabella con i valori stimati delle varie misure accoppiate è allegata alla circolare AGEA 49652.2019 del 05/06/2019;
Doppia richiesta di aiuto (Supero): qualora lo stesso capo sia richiesto da più soggetti si applicano le seguenti regole:
✓ qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell’anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.
✓ per il premio alla macellazione l’aiuto è erogato ai proprietari degli allevamenti o ai detentori ed in caso di richiesta di aiuti da parte di entrambi i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore;
✓ per le agnelle da rimonta, in caso di passaggio del capo a più detentori, l’aiuto è erogato al primo detentore del capo nell’anno (1° gennaio – 31 dicembre). qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti;

Per i premi integrativi per la macellazione dei bovini che aderiscono a sistemi di qualità, di etichettatura o certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, si verifica che gli stessi rispettino i requisiti previsti in termini di adesione dell’allevamento o di validazione del singolo capo da parte dell’IGP.

Il testo delle istruzioni prosegue poi dettagliando i controlli in loco, i controlli di condizionalità, il monitoraggio satellitare, il metodo di calcolo degli aiuti, le sanzioni e le riduzioni, per finire con i pagamenti.

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Fonte: Agea