Con l’approssimarsi della Brexit, il Ministero della Salute ha diramato una circolare con elementi di informazione utili al settore export di alimenti, animali vivi e prodotti di origine animale, per la fase di preparazione alla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso per l’uscita del Regno Unito dall’UE.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non sarà più parte dell’Unione europea e dovrà essere quindi considerato “Paese Terzo”. La Direzione Generale per l’Igiene degli Alimenti e della Sicurezza Alimentare (DGISAN), con l’approssimarsi della fine del periodo di transizione, ha pubblicato una nota contenente informazioni utili per preparare gli addetti ai lavori del settore, includendo il “Border Operating Model” (aggiornato in data 8 ottobre 2020), un documento predisposto dal Governo UK che dettaglia il funzionamento dei propri controlli frontalieri dopo l’uscita della Gran Bretagna dal mercato unico UE.

I principali cambiamenti in materia di prodotti soggetti ai controlli Sanitari e Fitosanitari di competenza del Ministero della Salute, così come categorizzati dagli UK, riguarderanno:

  • prodotti di origine animale (Product of Animal Origin – POAO)
  • POAO soggetti a misure di salvaguardia
  • prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi
  • alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (High-Risk Food and Feed Not of Animal Origin – HRFNAO)
  • sottoprodotti di origine animale (ABP)
  • animali vivi e prodotti germinali
  • animali acquatici vivi per acquacoltura e a scopo ornamentale
  • equini

Per tutte le categorie di prodotto sopra elencate si prevede l’implementazione di nuove procedure, in particolare pre-notifica e certificazione sanitaria (come Export Health Certificate o Certificato fitosanitario) con differenti termini di adozione (3 fasi: a partire da gennaio, aprile e luglio 2021) a seconda della tipologia del prodotto e del relativo rischio sanitario:

  • Per i POAO fino ad aprile 2021 non saranno richieste nuove procedure.
  • Per i POAO soggetti a misure di salvaguardia, le nuove procedure si applicheranno da gennaio 2021. In questa categoria rientrano i prodotti per i quali sono adottati o è possibile adottare misure di salvaguardia di emergenza con un preavviso molto breve per vietare o limitare l’introduzione di determinati prodotti da determinati Paesi a seguito di un focolaio di malattia o un problema di salute pubblica.Informazioni sugli ultimi aggiornamenti riguardanti malattie e focolai che possono influenzare le importazioni nel Regno Unito sono reperibili al seguente link: www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topicalissues

    Ulteriori informazioni sul monitoraggio internazionale e britannico delle malattie degli animali sono reperibili al seguente link: www.gov.uk/government/collections/animal-diseases-international-monitoring

  • Per i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano fino ad aprile 2021 non saranno richieste nuove procedure, sebbene siano previsti requisiti aggiuntivi già da gennaio 2021 in relazione a problematiche non sanitarie per le specie listate in CITES.
  • Per gli alimenti e mangimi non di origine animale definiti ad alto rischio – High-Risk Food and Feed Not of Animal Origin (HRFNAO) si applicano i seguenti requisiti. Ad oggi, le autorità britanniche non hanno individuato requisiti per il riconoscimento di prodotti HRFNAO di origine Europea. Fino ad aprile 2021 UK riconosce come equivalenti le disposizioni in materia dettate dalla norma comunitaria e pertanto non saranno applicate nuove procedure per l’introduzione in GB di tali prodotti anche nel caso questi siano stati introdotti precedentemente in UE da un Paese Terzo.
  • I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (ABP) sono classificati ad alto o basso rischio. Verranno applicati i requisiti di importazione per ABP ad alto rischio da gennaio 2021. I nuovi requisiti di importazione per ABP a basso rischio non si applicheranno fino a luglio 2021 (Vedere specifiche sezioni del manuale,1.2.3 e 3.2.3.).
  • Da gennaio 2021, gli animali vivi e il materiale germinale esportati dall’UE in GB saranno soggetti a nuovi controlli. Questi includono la pre-notifica di importazione ed il certificato sanitario. Il requisito, per la maggior parte degli animali vivi e dei prodotti germinali, di entrata in GB attraverso un punto di ingresso stabilito tramite un posto di controllo frontaliero non sarà in vigore fino a luglio 2021 (vedere SEZIONE 3.2.4.).
  • Gli animali acquatici vivi per acquacoltura e a scopo ornamentale esportati in GB dall’UE, da Gennaio 2021 saranno soggetti a nuovi controlli sulle importazioni in linea con regole per gli animali vivi. Questi includono il requisito per la certificazione sanitaria e la pre-notifica. Il requisito per la maggior parte degli animali acquatici vivi per acquacoltura e a scopo ornamentale, per l’ingresso in GB attraverso un punto di controllo frontaliero stabilito, non entrerà in vigore fino a luglio 2021 – vedere SEZIONE 3.2.4.
  • Da gennaio 2021, gli equini esportati dall’UE in GB, saranno soggetti a controlli in linea con quelli degli animali vivi, come il requisito della certificazione sanitaria e della pre-notifica (vedere la SEZIONE 1.2.3). Questi requisiti non cambieranno fino a luglio 2021. Il requisito per gli equini per l’ingresso in GB attraverso un punto di controllo attraverso un posto di  controllo frontaliero stabilito non entrerà in vigore fino a luglio 2021 (vedere SEZIONE 3.2.4.).
  • Per tutte le categorie di prodotto soggette a controlli Sanitari e Fitosanitari, a partire da luglio 2021, saranno applicate le nuove procedure che prevedono oltre alla pre-notifica ed alla certificazione sanitaria, anche regimi di controllo alla frontiera diversificati per tipologia di prodotto (es. controlli documentali, d’identità e fisici, ivi inclusa l’individuazione del BCP designato per l’introduzione di determinate categorie di alimenti).

L’impatto che tali cambiamenti avranno sul sistema Italiano di controlli e sulla certificazione sanitaria, saranno influenzati anche dagli sviluppi dell’accordo Brexit che potrà eventualmente dettagliare il grado di equivalenza dei requisiti sanitari UE con quelli richiamati nelle certificazioni sanitarie richieste dalle autorità competenti del Regno Unito. In assenza di un accordo, UK individuerà autonomamente tali requisiti.

Il documento “Border Operating Model” è disponibile qui.