La circolare pubblicata da Agea lo scorso 30 agosto 2023, definisce le regole per l’estrazione del campione, l’effettuazione dei controlli e l’applicazione di sanzioni relative alla condizionalità rafforzata. Tali criteri sono da applicare per il 2023.

Il documento è suddiviso in due macroaree, una premessa in cui si descrive il sistema di controllo e la valutazione delle non conformità che tramite questo saranno rilevate, ed una seconda relativa alla realizzazione del sistema di controllo e alle modalità di calcolo delle riduzioni.

Nella prima parte si ricorda che, nell’ambito del regime di “condizionalità rafforzata“, istituito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, è stabilito che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e di pagamenti legati allo Sviluppo Rurale per la programmazione 2023-2027, è tenuto a rispettare i  Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili all’azienda, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che si traduce in una riduzione dei pagamenti concessi o da concedere.

Il DM “Controlli” n. 410739 del 04.08.2023, recante disposizioni relative ai controlli di ammissibilità e condizionalità soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ha stabilito le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata, ed in particolare: l’autorità competente per l’applicazione del sistema di controllo della condizionalità rafforzata; le modalità di svolgimento dei controlli; il ruolo del monitoraggio satellitare; il ruolo degli organismi di controllo specializzati; le procedure per la selezione e il dimensionamento del campione; le modalità di revisione annuale del sistema di controllo e l’adeguamento dei campioni.

Come si articolerà il sistema di controllo realizzato dalle Autorità Competenti?

Il controllo si potrà articolare in alcuni o tutti i seguenti elementi:
a) sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
b) sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l’AMS non è applicabile;
c) sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall’azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalità;
d) sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
e) sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
f) sistema di controllo tramite l’applicazione dei “Piani di monitoraggio”, per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE – sostanze ormonali, ai sensi dell’articolo 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116.

A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l’effettuazione delle verifiche è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:
a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell’Organismo Pagatore che possano consentire di trarre conclusioni definitive.

Preavviso dei controlli in loco
− i controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalità, sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia;
− nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati;
− qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Come avverrà la valutazione delle non conformità?

I beneficiari, per non incorrere in riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell’ambito dei controlli, sono tenuti a rispettare gli impegni come individuati nella normativa unionale e nazionale di riferimento, nonché nei provvedimenti regionali di recepimento di cui all’articolo 5 del DM 147385. Qualora siano rilevate dai controlli delle situazioni non conformi, verrà applicata una riduzione dell’aiuto che terrà in considerazione tre aspetti fondamentali:

a) «portata» di un’inosservanza, ovvero l’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio;
b) «gravità» di un’inosservanza, ovvero la rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza stessa sugli obiettivi del requisito o della norma in questione;
c) «persistenza» o «durata» di un’inosservanza, ovvero il lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o che è necessario per eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

L’organismo pagatore determinerà le sanzioni in base a questi parametri e alla ripetizione della violazione accertata.

Per quel che riguarda la seconda parte, il documento fornisce dettagli minuziosi sul sistema di controllo suddividendo le informazioni nei seguenti capitoli:
1. Definizioni;
2. Settori di Condizionalità rafforzata;
3. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio;
4. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;
5. Definizione del meccanismo di calcolo di riduzioni ed esclusioni.

La descrizione del sistema di controllo della condizionalità viene poi completata da una serie di allegati che riepiloghiamo di seguito:
1. Criteri di rischio;
2. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità;
3. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP;
4. Schema di classificazione delle aziende zootecniche;
5. Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 5);
6. Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
7. Linee guida relative all’attività di monitoraggio svolta dagli OP sull’attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari;
8. Modalità di applicazione delle esenzioni per le BCAA 7 e 8.

Considerando la quantità di informazioni fornite, invitiamo ad approfondire direttamente sul testo della circolare disponibile QUI!