Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”.

Il presente decreto stabilisce le modalità di realizzazione del sistema di controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’art. 65 del regolamento (UE) n. 2021/2116, per i sottoelencati interventi del Piano strategico della PAC:

a) interventi sotto forma di pagamenti diretti, di cui al Titolo III, Capo II del regolamento (UE) n. 2021/2115;

b) interventi di sviluppo rurale, di cui al Titolo III, Capo IV, articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115;

c) interventi del settore vitivinicolo di cui al Titolo III, Capo III, Sezione IV, art. 58 del regolamento (UE) 2021/2115.

In particolare, vengono stabilite le modalità di realizzazione dei sistemi di controllo relativamente a: controlli amministrativi, livello minimo di controlli in loco, autorità competenti per esecuzione dei controlli in loco; svolgimento dei controlli relativi alla condizionalità.

Ai fini della corretta aggregazione delle informazioni per la redazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione del Piano strategico della PAC, Agea adotta dei propri provvedimenti affinché le informazioni inerenti ai requisiti del SIGC, definiti a livello territoriale, siano messi a disposizione di tutti gli Organismi pagatori interessati. Gli Organismi pagatori trasmettono ad Agea tutte le informazioni inerenti alle domande di aiuto SIGC, ai controlli eseguiti e ai relativi risultati, affinché possa essere correttamente predisposta la relazione annuale sull’efficacia di attuazione. Gli Organismi pagatori provvedono affinché tutte le constatazioni effettuate nell’ambito dei controlli, che possano avere attinenza sulla conformità ai requisiti e alle norme di condizionalità, siano oggetto di una comunicazione incrociata all’autorità competente responsabile dell’erogazione del pagamento corrispondente. Agea stipula convenzioni con le Autorità competenti per l’interscambio delle informazioni necessarie ad alimentare il fascicolo aziendale dell’agricoltore ai fini di assolvere le verifiche inerenti della condizionalità sociale.

Gli Organismi pagatori eseguono i pagamenti nell’ambito degli interventi previsti non prima del 1° dicembre ed entro il 30 giugno dell’anno civile successivo, salvo alcune deroghe previste all’articolo 4 del presente DM, secondo le quali è possibile versare degli anticipi.

Il documento prosegue poi con il “Titolo II” nel quale vengono definiti i seguenti aspetti:

  • modalità di controllo delle domande di aiuto SIGC.
  • Elementi comuni alle diverse tipologie di controllo.
  • Elementi del sistema integrato.
  • Esecuzione dei controlli.
  • Controlli in loco.
  • Disposizioni specifiche ai controlli di condizionalità.

Per conoscere maggiori dettagli è possibile scaricare il testo completo del Decreto cliccando QUI!

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Fonte: Gazzetta Ufficiale