Il principio espresso con la Sentenza del Tribunale dell’Unione, relativamente alle richieste di registrazione dei nomi IGP, stabilisce che  la Commissione europea non è  vincolata alla valutazione positiva preliminarmente espressa dall’autorità nazionale.

Il Tribunale UE si è pronunciato sulla causa T-34/22 relativa alla registrazione di nomi come indicazioni geografiche protette (IGP) presentata dal Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses (di seguito “Consortium”) contro la Commissione europea. La pronuncia ha ad oggetto la richiesta del Consortium di registrare i nomi “Jambon sec de l’Île de Beauté”, “Lonzo de l’Île de Beauté” e “Coppa de l’Île de Beauté” come IGP, ai sensi e per gli effetti Regolamento n. 1151/2012.

Premessa

Nel 2014, i nomi “Jambon sec de Corse” / “Jambon sec de Corse – Prisuttu”, “Lonzo de Corse” / “Lonzo de Corse – Lonzu” e “Coppa de Corse” / “Coppa de Corse – Coppa di Corsica” sono stati registrati come denominazioni di origine protette (DOP).

Nel 2015, il Consortium ha richiesto alle autorità nazionali francesi di registrare i nomi sopracitati come IGP, conformemente al regolamento n. 1151/2012.

Nel 2018, le autorità francesi hanno adottato decreti recanti l’omologazione dei relativi disciplinari e li hanno trasmessi alla Commissione europea per l’approvazione.

Il sindacato titolare dei disciplinari delle DOP ha contestato l’approvazione dei disciplinari chiedendo l’annullamento dei predetti decreti davanti al Consiglio di Stato francese, sostenendo che l’uso del termine “Île de Beauté” (isola di bellezza) evocava il termine «Corse» (Corsica) e, quindi, poteva creare confusione con i nomi già registrati come DOP. Il Conseil d’État ha respinto tale contestazione, sostenendo che l’impiego di termini differenti e le diverse protezioni conferite da una DOP e da un’IGP escludono il rischio di confusione.

Tuttavia, con la decisione di esecuzione 2021/1879, la Commissione ha rifiutato la registrazione dei nomi proposti come IGP. La Commissione ha affermato che il termine “Île de Beauté” era un’espressione comune che designava univocamente la Corsica per i consumatori francesi. Pertanto, i nomi proposti violavano la protezione concessa alle DOP secondo l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 1151/2012 e non soddisfacevano le condizioni di ammissibilità alla registrazione previste dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento.

Il ricorso del Consortium

Il ricorso di annullamento1 proposto dal Consortium e da alcuni dei suoi membri verso tale decisione viene respinto dal Tribunale.

Nonostante sia la Corte di giustizia UE che il Tribunale abbiano già avuto occasione di pronunciarsi sulla portata del controllo delle domande di registrazione da parte della Commissione, la presente causa porta il Tribunale a statuire per la prima volta sull’ammissibilità di un nome alla registrazione, a maggior ragione dopo che autorità e organi giurisdizionali nazionali abbiano ritenuto che i consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti, posti di fronte alle IGP richieste, non penserebbero direttamente, come immagine di riferimento, ai prodotti che beneficiano delle DOP già registrate. Inoltre, è sempre per la prima volta che il Tribunale si pronuncia sulla possibilità, per la Commissione, di rifiutare la registrazione di un nome sulla base del combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012.

Il giudizio del Tribunale

Il Tribunale ha respinto il motivo di ricorso, stabilendo che la Commissione non aveva ecceduto le sue competenze né violato l’autorità di cosa giudicata. Il Tribunale ha precisato che la Commissione dispone di un margine di valutazione autonoma per decidere sulla registrazione di un nome come DOP o IGP, sulla base delle condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento n. 1151/2012.

Il Tribunale ha sottolineato che la Commissione deve esaminare in dettaglio le domande di registrazione, verificando la conformità alle condizioni previste dal regolamento e tenendo conto del diritto dell’Unione e degli interessi dei soggetti coinvolti. Inoltre, ha stabilito che una decisione passata in giudicato di un organo giurisdizionale nazionale, secondo cui non esisteva rischio di confusione tra DOP registrate e IGP richieste, non può mettere in discussione la valutazione autonoma della Commissione. Pertanto, la Commissione non può essere tenuta a concedere la registrazione di un nome laddove consideri illecito l’uso dello stesso nel commercio.

Il Principio di Diritto

Questa Pronuncia del Tribunale del Lussemburgo rappresenta un importante precedente per l’ammissibilità dei nomi alla registrazione come IGP. Sottolinea il ruolo della Commissione europea nella valutazione delle domande di registrazione e la necessità di rispettare le condizioni di ammissibilità previste dal regolamento n. 1151/2012. Inoltre, la sentenza conferma che la Commissione gode di un margine di valutazione autonomo, sia nella fase di raccolta dei documenti che compongono il fascicolo della domanda, sia nel proprio esame delle domande di registrazione.

Questa decisione avrà ripercussioni significative per i produttori e i consorzi che cercano di ottenere la protezione delle IGP per i loro prodotti. Sarà dunque indispensabile rispettare le condizioni stabilite dalla Commissione e dimostrare che i nomi proposti non violino i confini di tutela previsti per le DOP.

Per puntualità

Il ricorso di annullamento1 mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.

Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto.