Il 12 gennaio scorso è stata pubblicata sul sito Agea la Circolare 2024-2664 relativa alle disposizioni inerenti l’ eco-schema 1 e alle procedure di controllo previste per verificare le condizioni di ammissibilità. Tale documento sostituisce integralmente le tre circolari precedenti (ovvero quelle del 28 aprile, 26 maggio e 8 giugno 2023) ed integra le procedure di controllo con le novità introdotte dal DM del 15 dicembre 2023, diventando il riferimento normativo centrale per chi vorrà accedere a questo intervento. Considerata dunque  l’importanza strategica che esso rappresenta, andiamo ad analizzare i punti salienti del testo.

Per ottenere il pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale, è condizione necessaria aderire al Classyfarm entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica.

L’intervento prevede, infatti, l’utilizzo di questa piattaforma, che non è altro che un sistema informativo, implementato dal Ministero della Salute, che elabora i dati sanitari provenienti dalle banche dati ufficiali (Banca Dati Nazionale – BDN, ricetta elettronica veterinaria – REV e Registro elettronico dei trattamenti), nonché i dati inseriti dai veterinari incaricati e/o da quelli ufficiali, al fine di categorizzare gli allevamenti in base al rischio. Questo permetterà al beneficiario di acquisire importanti informazioni sull’andamento della gestione del proprio allevamento, e ne migliorerà la consapevolezza.

I pagamenti saranno erogati sotto forma di pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) risultati ammissibili sulla base dei dati forniti da Classyfarm e dai successivi controlli svolti dagli Organismi pagatori, secondo gli importi unitari pianificati nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del Piano Strategico Nazionale. Gli importi unitari effettivi da erogare per ciascun anno di domanda sono determinati dall’Organismo di coordinamento in base al numero delle UBA ammissibili accertate dagli Organismi pagatori nell’anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Condizioni di ammissibilità

Il pagamento è concesso all’agricoltore che aderisce ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l’applicativo ClassyFarm (livello 1), o che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale SQNBA che, per le campagne 2023 e 2024, è sostituito dal disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602 (livello 2).

Livello 1: riduzione dell’antimicrobico resistenza.

L’allevatore si impegna a ridurre l’uso di antimicrobici in un periodo di osservazione che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda (è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l’avvio o la cessazione dell’attività dell’agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione). Attraverso il Classyfarm le aziende zootecniche saranno suddivise in classi, rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD), e verrà valutata la loro posizione in base a questa.

La DDD esprime i giorni di trattamenti cui sono stati sottoposti in media gli animali presenti in un allevamento in un anno, e permette di valutare il consumo storico dell’ allevamento e la tipologia di antibiotico somministrata (distinguendo tra antibiotici critici o non critici). Viene calcolata a livello regionale per ogni specie animale e orientamento produttivo.

Il pagamento spetterà agli allevamenti che alla fine dell’anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) calcolata per l’anno precedente, rientreranno nelle seguenti soglie:
a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all’anno precedente.

Se per un allevamento non è presente un dato di riferimento relativo al precedente periodo di osservazione, l’allevamento è ammissibile all’aiuto qualora nel periodo di osservazione in corso abbia
valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana regionale calcolata per l’anno precedente (caso a). Se nel corso del periodo di osservazione interviene una cessione di azienda, alla pagina 8 della circolare vengono definiti tutti i possibili scenari per ottenere il contributo.

Sono ammissibili al premio: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, a duplice attitudine, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca), allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con Pascolamento

Sono ammissibili al premio i seguenti allevamenti:
allevamenti bovini con orientamento produttivo latte, carne e duplice attitudine;
allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

L’ informazione fondamentale per le campagne 2023 e 2024, è che l’adesione a SQNBA è sostituita dall’adesione al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602 (disponibile QUI)!

Questo prevede:

  1. La riduzione antibiotici veterinari quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm
  2. L’impegno al pascolamento

Riguardo al punto 2, il disciplinare di qualità allegato al DM riporta che l’impegno si ritiene soddisfatto quando:

“fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell’intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all’Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, il «pascolo o pascolamento»: è attività agricola di produzione se è esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5 del DM 23 dicembre 2022. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l’attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE. Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e Province autonome e comunicato all’Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite”.

Restano in vigore le deroghe stabilite negli articoli 6 e 7 del dell’articolo 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, ovvero:

6. L’adesione al sistema SQNBA, prevista dal comma 2, lettera b) , non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo.
7. Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell’anno 2022 per l’anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della regione o provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l’allevamento, possono accedere al livello 2 dell’eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l’impegno di pascolamento così come definito dall’art. 3, lettera h) , del presente decreto. Il rispetto di tale impegno è verificato dalla regione o provincia autonoma che ha autorizzato la deroga. Le regioni e le province autonome che decidono di avvalersi di tale facoltà, entro il 31 gennaio dell’anno di domanda comunicano all’Autorità di gestione nazionale e ad Agea coordinamento la volontà di esercitare tale opzione.

L’obbligo di adesione dell’allevatore al disciplinare di qualità si intende soddisfatto con la registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell’anno di domanda e con la presentazione della domanda unica. 

Le UBA premiabili per il Livello 2 sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria; per l’anno 2023 il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo.

Calcolo UBA premiabili e demarcazione Livello 1 e Livello 2

Nel solo caso in cui l’agricoltore intenda aderire, oltre che al Livello 1, anche al Livello 2 con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1, occorre demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2. In tal caso, poiché il sistema Classyfarm determina i valori del DDD considerando l’intera consistenza dell’allevamento per orientamento produttivo, la stessa è altresì utilizzata per determinare le UBA pagabili sul livello 1, al quale sono sottratte le UBA pagabili sul livello 2, determinate considerando esclusivamente il gruppo di animali utilizzato per soddisfare l’impegno di pascolamento. Tutto ciò deve essere fatto al fine di evitare un doppio finanziamento per il medesimo impegno, nel rispetto della Regolamentazione UE. Al fine di consentire la corretta demarcazione tra i due livelli di aiuto gli Organismi pagatori acquisiscono apposita dichiarazione integrativa.

Tale dichiarazione, che deve essere prodotta esclusivamente dagli agricoltori che in domanda unica hanno dichiarato di voler adempiere all’obbligo di pascolamento con un gruppo di animali, per l’anno di domanda 2023 deve essere presentata entro il 16 febbraio 2024.

Sia per l’anno di domanda 2023 che per il 2024 (la cui scadenza è fissata al 31 maggio 2024), la dichiarazione integrativa deve riportare almeno le seguenti informazioni minime:
• codice allevamento;
• orientamento dell’allevamento;
• numero di capi che pascolano, distinto per classe di animale;
• periodo di pascolamento (data inizio e data fine)

Se gli animali vengono spostati verso un pascolo registrato in BDN, la dichiarazione non sarà necessaria e l’informazione sarà desunta dalle movimentazioni registrate.

Ai fini della verifica del carico UBA/ha è necessario che il beneficiario del premio abbia la disponibilità, sulla base di idoneo titolo di conduzione, di superficie ammissibile dichiarata a pascolo nella domanda unica.

Riassumendo, il premio del Livello 2, nelle annualità 2023 e 2024, è erogabile a chi:

  • abbia rispettato gli impegni di riduzione del farmaco previsti al livello 1;
  • risulti operatore di capi animali nelle forme riconosciute;
  • detenga superfici ammissibili a pascolo sulle quali è esercitata l’attività di pascolamento.

Le Regioni/Provincie autonome possono adottare provvedimenti specifici e peculiari di utilizzo delle superfici a pascolo nell’ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, di cui va messo al corrente l’Organismo Pagatore (verifica QUI cosa prevede la tua regione!).

Importi unitari

Gli importi unitari effettivi da erogare per ciascun anno di domanda sono determinati dall’Organismo di coordinamento in base al numero delle UBA comunicate dagli Organismi pagatori nell’anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Controlli  

Livello 1

La verifica di ammissibilità dell’intervento PD05-ECO1.1 prevede i seguenti controlli (effettuati attraverso i dati di BDN e Classyfarm, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno):

  • il richiedente sia proprietario/detentore di un allevamento attivo;
  • sia registrato/iscritto nel sistema Classyfarm;
  • gli allevamenti, rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
    a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
    b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all’anno precedente.

Livello 2

La verifica di ammissibilità dell’intervento PD05-ECO1.2 prevede i seguenti controlli (effettuati attraverso i dati di BDN e Classyfarm, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno):

Per 2023 e 2024

  • il richiedente sia proprietario/detentore di un allevamento attivo;
  • sia registrato/iscritto nel sistema Classyfarm;
  • gli allevamenti, rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
    a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
    b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all’anno precedente.
  • l’agricoltore aderisca al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602

Per gli anni di domanda dal 2025 e successivi i controlli previsti saranno volti a verificare che:

  • il richiedente sia proprietario/detentore di un allevamento attivo;
  • l’agricoltore aderisca al sistema di qualità (SQNBA);
  • l’agricoltore rispetti gli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo.

Per quel che concerne i controlli relativi alle deroghe contemplate per il Livello 2, si prevede:

  1. per gli allevamenti biologici: che il richiedente sia proprietario/detentore di un allevamento attivo e risulti la conformità allo schema BIO attestata da Organismo di Controllo;
  2. Per allevamenti bovini di piccole dimensioni: che il richiedente sia proprietario/detentore di un allevamento attivo, che l’allevamento sia di piccole dimensioni e che rispetti l’obbligo di pascolamento. 

Il testo completo della circolare è scaricabile cliccando QUI!