E’ stato approvato con un testo unificato dall’Assemblea del Senato, il disegno di legge costituzionale n. 83, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente. I voti favorevoli sono stati 224, nessun contrario e le astensioni sono state 23. Il testo unificato, intitolato “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”, passerà prossimamente alla Camera dei Deputati.

Il ddl, integrando l’articolo 9 della Costituzione, introduce tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Stabilisce inoltre che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Modifica, inoltre, l’articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente e che la legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali.

Nella seduta dell’8 giugno sono state svolte la relazione e la discussione e, dopo l’approvazione degli articoli 1 e 2, è stato approvato l’emendamento 2.0.200 (testo 2) del sen. Calderoli (L-SP) e altri, identico al 2.0.201 (testo 2) del sen. Durnwalder (Aut) e altri, che introduce una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Nella seduta del 9 giugno hanno volto dichiarazione di voto finale favorevole i sen. Julia Unterberger (Aut), Grimani (IV-PSI), Ferrazzi (PD), Loredana De Petris (Misto-LeU), Alessandra Gallone (FI), Briziarelli (L-SP), Perilli (M5S). Il sen. La Pietra (FdI) ha dichiarato l’astensione del Gruppo: l’Italia non è un paese arretrato nella tutela dell’ambiente; la tutela degli animali è già prevista dall’ordinamento e l’inserimento tra i principi fondamentali può avere un impatto negativo su alcune attività economiche. L’ambiente si tutela con politiche concrete e, al di là della retorica, alcune forze di maggioranza danno l’impressione di usare il Governo di unità nazionale per portare avanti temi ideologici e secondari rispetto alla contingenza pandemica. I sen. Perilli (M5S) e Loredana De Petris (Misto-LeU) hanno affermato invece che il ddl costituzionale costituisce una priorità, alla luce degli squilibri ambientali che minacciano la sopravvivenza del pianeta. Il sen. Richetti (Misto+Eu) ha annunciato l’astensione.

Modifiche all’articolo 9 della Costituzione per introdurre un principio di tutela ambientale (suddiviso in due periodi):

1. All’articolo 9 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Il Sen. Alessandra Maiorino spiega che: “Al primo periodo, accanto a quella dell’ambiente, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Il primo di questi due ulteriori profili si riferisce a una dimensione specifica della realtà naturale, ma riconosce anche una ricchezza e un primato del nostro Paese, al pari di quello paesaggistico e storico-artistico richiamato dal secondo comma. La tutela degli ecosistemi, invece, oltre a richiamare la competenza legislativa dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell’articolo 117, enfatizza la necessità di adottare, sempre in campo ambientale, una visione d’insieme. Sempre al primo periodo, viene introdotto un riferimento espresso all’interesse delle future generazioni. La formula, da un lato, vuole costituire un impegno a politiche ambientali di lungo periodo e, dall’altro, riprendere nella sostanza il concetto di sviluppo sostenibile, coerentemente con l’impostazione della Carta fondativa della nostra Repubblica, in modo tale da svincolarlo da interpretazioni transeunti”.

Modifiche all’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all’ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

“La prima modifica interviene sul secondo comma e stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. In questo modo, la Commissione ha inteso dare sostanza al nuovo dettato dell’articolo 9, elevando a rango costituzionale principi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all’ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti”, spiega Alessandra Maiorino.

Emendamenti

E’ stato approvato l’emendamento in merito all’aggiunta di una clausola di salvaguardia che mantiene la riserva di competenza legislativa alle Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) e alle Province Autonome, in materia di tutela animale.

Il testo della clausola di salvaguardia: “La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, di cui all’articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti”.

 

Per approfondire:

Resoconto stenografico della seduta dell’8 giugno

Resoconto stenografico della seduta del 9 giugno

 

Fonte: Senato della Repubblica