Lunedì 20 luglio è stata presentata in Aula alla Camera la proposta di legge n. 982Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell’agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura“, d’iniziativa dei deputati Gallinella, Gadda, Cenni, Cillis, Gagnarli, Viviani ed altri. La presentazione è stata condotta dal relatore On. Luciano Cadeddu.

La proposta di legge si compone di 55 articoli che hanno l’obiettivo di semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi in agricoltura, necessario per migliorare e supportare tutti gli operatori della filiera agricola. Il testo reca misure di sostegno al settore agricolo, fortemente penalizzato dall’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, oltre a quelle di semplificazione in materia agricoltura. Accolte buona parte delle proposte emendative provenienti dall’opposizione, per arrivare a un doc quanto più possibile condiviso. Qui di seguito, i contenuti più rilevanti per il nostro settore.

Il Capo I reca le Misure di sostegno al settore agricolo.

L’art. 1 estende: al comma 1, le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti a tutti i soggetti iscritti negli elenchi comunali (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro familiari); al comma 2, le agevolazioni IMU riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli anche al coniuge e ai parenti entro il terzo grado ai quali è stato concesso il terreno in godimento e siano già in possesso della qualifica di IAP o di CD ed iscritti alla previdenza agricola; al comma 3 sostituisce la normativa di cui al comma 11 dell’art. 2 del DL n.338/1989, relativa alla possibilità di chiedere il pagamento rateale dei debiti per contributi e premi, ampliando la possibilità per i comitati regionali di disporre la rateazione per un periodo non superiore a 12 mesi e diminuendo, al contempo, il limite dei mesi per i quali può essere chiesta la rateizzazione per ciascun debito, che passa da 36 a 24 mesi; ai commi 4 e 5, si interviene sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, modificando l’ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell’atto di cessione volontaria e l’indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferita, nel secondo caso, all’ipotesi di un’area coltivata direttamente dal proprietario ma coltivata o condotta dallo stesso.

L’art. 2 prevede l’erogazione di mutui agevolati a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti di età inferiore a quarant’anni finalizzati all’acquisto di macchine agricole. Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilirà i criteri e le modalità per l’erogazione dei predetti mutui. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020. Il comma 3 fa riferimento alle condizioni richieste dalla Commissione europea per la concessione degli aiuti de minimis nel settore agricolo valevoli in regime ordinario.

L’art. 3 inserito nel corso dell’esame in Commissione istituisce un Fondo nazionale per il sostegno dei settori in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Un decreto del Mipaaf, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, è chiamato a definire i criteri e le modalità di attuazione.

L’art. 4 , introdotto nel corso dell’esame in Commissione, sostituisce il comma 1 dell’articolo 10 del D.Lgs n.185/2000 che definisce i benefici che possono essere concessi ai giovani imprenditori agricoli. La modifica è nel senso di prevedere in generale due forme di intervento, una relativa alla concessione dei mutui agevolati portando il limite dell’importo massimo richiedibile dal 75 al 60% e l’altra consistente in un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile, attualmente previsto solo per le regioni svantaggiate. Un decreto Mipaaf, da adottare di concerto con il MEF definirà le misure di attuazione e garantirà la neutralità finanziaria della modifica.

L’art. 5 prevede: al comma 1 il rifinanziamento del Fondo per la qualità delle produzioni cerealicole per gli anni 2020, 2021 e 2022 per un importo di 15 milioni di euro per ciascun anno; al comma 2 ulteriori risorse, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a favore del Fondo per la competitività delle filiere agricole. Il comma 3 prevede che tali risorse dovranno essere utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale di durata minima triennale.

Il Capo II reca Semplificazioni in materia di agricoltura.

L’art. 6 interviene in materia di accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, specificando che l’accertamento eseguito da una regione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

L’art. 9, sulla Semplificazione in materia di cooperative agricole, interviene sulla normativa che regola il rapporto di lavoro con le cooperative, specificando che un lavoratore autonomo agricolo può prestare la propria attività lavorativa nella cooperativa utilizzando la propria previdenza senza che sia necessario instaurare un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa stessa.

L’art. 10 interviene sulla legislazione dedicata all’attività agrituristica, mentre l’art. 11 riguarda la Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche.

L’art. 12 (Trasparenza dell’origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici e nelle attività di somministrazione) prevede, al comma 1, la possibilità di evidenziare l’indicazione del luogo di produzione dei prodotti somministrati nell’esercizio dell’attività agrituristica. E’, altresì, reso possibile evidenziare nelle liste di vivande degli esercizi pubblici destinati alla somministrazione di cibi e bevande: l’origine delle materie prime; il nome, marchio o ragione sociale del produttore in caso di provenienza da un Paese straniero, le caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate (comma 2).

L’art. 13 interviene sul Codice del consumo estendo i diritti ivi riconosciuti alle microimprese rispetto alle categorie attuali identificate nei consumatori e negli utenti.

L’art. 14 modifica la normativa ai contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, escludendo dalla relativa applicazione anche il piccolo imprenditore definito ai sensi dell’art. 2083 del codice civile ed identificato nel coltivatore diretto.

L’art. 15 esclude gli imprenditori agricoli dal pagamento del tributo a favore delle Stazioni sperimentali per l’industria relativamente all’attività da questi svolta per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L’art. 16 prevede che l’obbligo di utilizzare in via esclusiva la tecnologia per presentazione di istanze e lo scambio di documenti tra imprese e amministrazioni non si applichi alle imprese agricole con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro annui.

L’art. 19 prevede che il Mipaaf possa avvalersi dell’assistenza di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola) negli ambiti specificamente individuati dall’articolo in esame.

L’art. 20 modifica la normativa che disciplina l’attività di manutenzione del verde estendendola alle imprese commerciali la capacità di svolgere tale attività, mentre l’art. 21 prevede semplificazioni sulla tenuta di registri di carico/scarico delle merci. L’art. 22 disposizioni di semplificazioni per gli incentivi alle aggregazioni delle imprese agricole.

L’art. 23 modifica la normativa in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato, aggiungendo gli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste, tra gli atti soggetti a monitoraggio attraverso l’integrazione e l’interoperabilità del Registro con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca.

L’art. 24 estende il termine di operatività delle norme sulla attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 228 del 2001, legge di orientamento in agricoltura). Tali norme sono relative ai termini di decadenza dai benefici fiscali per la formazione e l’arrotondamento di proprietà coltivatrice, nel caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni. In particolare, si dispone che le suddette disposizioni in materia di attenuazione dei vincoli si applichino agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è previsto attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l’entrata in vigore della normativa di riforma.

L’art. 25 prevede che nei piccoli comuni gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti possano assumere in appalto lavori per la sistemazione del territorio montano o per la lavorazione agricola e forestale impegnando esclusivamente il proprio lavoro  usando solo macchine di loro proprietà.

L’art. 26 disposizione in materia di assunzioni a tempo parziale, mentre l‘art. 27 stabilisce delle semplificazioni in materia di indennità di maternità

L’art. 28 istituisce il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. L’art. 29 inserisce le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare tra i distretti del cibo. L’art. 30 estende ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali il diritto di rivalsa attribuito imprese artigiane e commerciali per il pagamento dei contributi.

L’art. 31 esenta dall’obbligo di tenuta del titolo di conduzione per la costituzione del fascicolo aziendale gli imprenditori agricoli il cui fondo è ubicato in comuni montani svantaggiati, è coltivato in base ad un contratti di affitto e comodato e la cui coltivazione è legata all’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. L’art. 32 prevede che l’esenzione sull’imposta di bollo e per ogni altro contributo agli atti relativi ai masi chiusi si applichi a tutti i procedimenti e non solo a quelli per i quali non siano scaduti i termini di accertamento e di riscossione.

Il Capo III riguarda le Semplificazioni in materia di fiscalità agricola.

L’art. 33 stabilisce disposizioni circa i Crediti d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e per promuovere le esportazioni. L’art. 36 estende il cosiddetto bonus verde per interventi di realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche. L’art. 37 interviene in materia di classificazione catastale dei fabbricati rurali, mentre l’art. 38 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per l’introduzione di un sistema di incentivi che agevoli il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l’acquisto di trattrici e macchine operatrici per l’uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli. L’art. 39 interviene sul regime fiscale dei piccoli produttori agricoli. L’art. 40 dà la facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino ad arrivare all’esenzione.

L’art. 42 interviene sul testo unico delle imposte sui redditi precisando che è inclusa nella definizione di attività di allevamento degli animali – considerata attività agricola ai fini fiscali- sia quella svolta in proprietà sia quella esercitata da terzi.

L’art. 43 prevede che i produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 10000 euro, il cui fondo è ubicato nelle zone agricole svantaggiate, sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

L’art. 44 abbassa dal 10 al 4% l’IVA sull’orzo destinato alla semina e sulla semola d’orzo.

Il Capo IV introduce interventi per le emergenze nel settore agricolo.

L’art. 46 istituisce un fondo di emergenza presso il Servizio Fitosanitario nazionale destinato all’attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie. La dotazione iniziale disposta è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A tal fine viene incrementata di pari importo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale.

L’art. 47 prevede che le regioni e gli enti strumentali possono superare, a decorrere dall’anno 2020, i limiti di spesa previsti per l’assunzione di personale, purché necessari a garantire l’esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute al Capo V, ovvero Semplificazioni in materia di controlli in agricoltura, l’art. 49 amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell’accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo.

L’art. 50 riscrive le disposizioni contenute nella legge sull’agricoltura biologica in materia di sospensione e revoca dell’autorizzazione agli organismi di controllo.

Il Capo VI contiene disposizioni per le Semplificazioni in materia di contratti e di accesso a fondi agricoli. In particolare, l’art. 51 interviene sulle disposizioni relative all’utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili di cui all’art. 6 del Dlgs 228/2001, estendendo l’applicabilità delle disposizioni sull’affitto dei fondi rustici e sui contratti agrari a tutti i terreni di qualsiasi natura (mentre, attualmente, l’applicazione riguarda solo i terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli enti pubblici) e aggiungendo che, nel caso il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, è causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di sub-concessione.

L’art. 52 prevede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 28 dicembre 2001, n. 448 e che nell’esercizio dell’attività agricola devono utilizzare una pluralità di accessi stradali sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all’ente proprietario della strada il cui accesso stradale risulta più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Per gli ulteriori accessi stradali è prevista la riduzione di un quinto del canone concessorio previsto a legislazione vigente.

Il Capo VII reca la Delega al Governo in materia di ricomposizione fondiaria. L’art. 53 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

Il Capo VIII riguarda le Semplificazioni in materia di zootecnia. A tal proposito, l’art. 54 apporta talune modifiche al D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 52 in materia di riproduzione animale. L’art. 55 interviene sul codice della strada prevedendo che i rimorchi possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente.

 

Fonte: Camera dei Deputati