Come tutti sanno, per accedere ai sostegni della PAC gli agricoltori devono rispettare una serie di obblighi e norme che nel loro insieme sono indicati con il termine “Condizionalità”. La condizionalità si articola in due macro aree:

  1. Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA): che indicano le condizioni agronomiche e ambientali minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli;
  2. Criteri di Gestione Obbligatori (CGO): che sono rappresentati da direttive e regolamenti comunitari che gli agricoltori sono tenuti a rispettare.

Nella nuova PAC (2023 – 2027) le BCAA sono 9, e tra queste la BCAA 7 – “Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse sta facendo molto parlare di se, tanto che il Masaf è giunto alla terza nota di chiarimento in materia.

Ricordiamo, infatti, che già nei primi mesi del 2023 il Ministero si era espresso circa l’obbligo di avvicendamento per i seminativi, stabilito al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che dispone un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

L’ultima nota, divulgata in data 23 gennaio 2024, ribadisce come prima informazione, la deroga, accordata dalla Commissione europea, a tale obbligo, per la campagna 2023, il che significa che il 2024, quindi, deve essere considerato l’anno zero del comportamento dell’agricoltore, il cui adempimento sarà misurato solo nel 2025 con il controllo della coltura praticata nell’anno 2025 rispetto al 2024. Si legge testualmente:

Pertanto, e a titolo di esempio, l’agricoltore che semina mais nel 2024, sarà sanzionato nel caso in cui, nel 2025, non rispetti l’obbligo di rotazione, intesa come cambio di genere botanico“.

Seconda importante indicazione è quella fornita in merito alle colture secondarie; l’Allegato 1 al D.M. 9 marzo 2023, n. 147385, ne consente la coltivazione, purché la coltura sia adeguatamente gestita, cioè, portata a completamento del ciclo produttivo, e purché che copra una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Come già evidenziato, per il rispetto della BCAA 7 è necessario che la coltura secondaria in rotazione sia caratterizzata da un ciclo produttivo di durata adeguata, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni. Relativamente alle modalità di controllo della corretta gestione della coltura secondaria, tenuto conto della difficoltà di accertamento della fase di raccolta, si precisa che l’impegno si intende soddisfatto con il mantenimento in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni. Si precisa anche che con successivo provvedimento di AGEA coordinamento, saranno definiti ulteriori dettagli applicativi in attuazione dell’articolo 14 del DM n. 410739 del 4 agosto 2022 e in sinergia con il sistema del monitoraggio delle superfici (AMS) previsto dall’articolo 65.4 (b) del regolamento (UE) n. 2021/2116.

Il documento si conclude ricordando quali situazioni sono escluse dal rispetto della BCAA 7 e cioè:

  • le superfici investite a colture sommerse;
  • le aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  • le aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  • le aziende con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.