Il Ministero della Salute annuncia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 6 settembre 2023, relativo ai programmi formativi obbligatori per operatori, trasportatori e professionisti degli animali

Nel dare la notizia sul suo sito della pubblicazione del decreto “Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429”, il Ministero sottolinea che:

“un operatore, formato e consapevole, diventa una garanzia fondamentale per la gestione efficace della sanità animale e dell’intero settore poiché è in grado di assicurare la tracciabilità dei propri animali e di riconoscere tutti i segnali, gli eventi o le informazioni che possono rivelare l’insorgenza di una malattia animale (early detection) e, di conseguenza, di reagire prontamente, in collaborazione con i servizi veterinari territoriali, per limitare al massimo ogni eventuale pericolo.

Il sistema di formazione regolamentato assicura, dunque, che ogni operatore, in relazione al proprio ruolo, acquisisca tutte le conoscenze necessarie per esercitare correttamente i compiti che il regolamento (UE) 2016/429 “Animal Health Law” e la normativa nazionale di attuazione gli conferiscono, a vantaggio di un’attività efficace e coordinata di sorveglianza e controllo, oltre che di prevenzione, delle malattie animali.”

Il documento definisce i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi finalizzati dunque ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali acquisiscano e mantengano le conoscenze in materia di sanità animale previste dall’art. 11 del regolamento (UE) 2016/429, ed in particolare siano adeguatamente formati ed informati su:

  1. principali malattie elencate degli animali, comprese quelle trasmissibili all’uomo e relativo rischio di diffusione;
  2. oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza passiva, di notifica e di comunicazione;
  3. principi di biosicurezza;
  4. interazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana;
  5. buone prassi di allevamento;
  6. resistenza ai trattamenti farmacologici, compresa quella antimicrobica.

I programmi formativi previsti sono di tre tipologie e vengono dettagliati in tre allegati:

a) allegato 1: destinato agli operatori, e differenziato per specie o gruppo specie di animali detenuti; prevede una durata minima del corso di 18 ore suddivise in tre moduli, che può essere ridotta del 30% per ogni modulo se la consistenza in BDN al 31 dicembre dell’anno precedente rientra in determinati limiti riportati nella tabella in allegato.

b) Allegato 2: per i trasportatori ed i professionisti degli animali, differenziato per specie o gruppo specie degli animali detenuti. Ha una durata minima di 10 ore e si svolge in unico modulo; anche in questo caso è prevista una riduzione del 30% delle ore qualora i professionisti degli animali operino in realtà la cui consistenza in BDN, al 31 dicembre dell’anno precedente, rientra in determinati limiti riportati nella tabella in allegato.

c) Allegato 3 per gli operatori degli animali da compagnia.

Le regioni e le province autonome devono garantire che almeno una volta l’anno nel proprio ambito territoriale sia disponibile, in presenza o in modalità a distanza (FAD), ciascun programma formativo.

Al termine del corso deve essere effettuata una verifica dell’apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza.

L’ente erogatore dovrà conservare tutta la documentazione relativa al corso, incluso l’elenco dei partecipanti, per almeno cinque anni.

I docenti devono essere necessariamente medici veterinari di comprovata esperienza nel settore, e possono essere eventualmente affiancati da esperti appartenenti ad altri profili professionali.

La validità del corso è stabilita in tre anni per gli operatori e cinque per i trasportatori ed i professionisti degli animali, trascorsi i quali va ripetuto.

I programmi formativi possono essere erogati da: Istituti Zooprofilattici, Dipartimenti universitari di Medicina Veterinaria, Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e ordini provinciali dei medici veterinari, società scientifiche di settore inserite nell’elenco di cui al decreto del Ministro della  salute  2 agosto 2017;  enti  di  formazione  inseriti  nell’Albo  dei  provider «E.C.M.», ivi incluse le aziende sanitarie locali; soggetti  inseriti  nell’elenco  di  erogatori  del  sistema «Sviluppo professionale continuo – SPC» costituito presso la FNOVI.

Le associazioni di categoria di settore possono organizzare programmi formativi avvalendosi dei soggetti sopra menzionati. A quest’ultimi spetta anche l’onere, entro il 31 ottobre di ogni anno, di trasmettere attraverso la piattaforma informativa nazionale alle regioni e province autonome territorialmente competenti rispetto alla sede o sedi scelte, il calendario dei programmi formativi del triennio successivo. La piattaforma si trova nel Portale formazione del Centro di referenza nazionale per  la formazione in sanità pubblica  veterinaria  (CRN  FSPV),  istituito presso l’Istituto  zooprofilattico  sperimentale  della  Lombardia  e dell’Emilia  Romagna, e serve  per  la  trasmissione,  raccolta, validazione e pubblicazione dei programmi di distinti per tipologia di corso e divisi per regione o provincia autonoma sedi dei programmi.

I docenti a fine corso caricano sulla piattaforma l’elenco dei soggetti che hanno superato la verifica finale.

Il decreto prevede l’esonero alla partecipazione ai corsi, esclusivamente per:

  • Operatori, trasportatori e professionisti degli animali che hanno già obbligo di formazione continua, purché i loro percorsi prevedano le stesse tematiche di quelle indicate in questo DM.
  • gli   operatori   ed   i   professionisti   degli    animali rispettivamente responsabili o che si occupano di animali detenuti in allevamenti familiari.

Per tutti gli approfondimenti rimandiamo al testo completo del documento disponibile QUI!