Il 12 settembre 2023 è stata emanata una circolare da Agea che disciplina il fascicolo aziendale. Al suo interno, più precisamente al paragrafo 16.1, si parla dell’attività di pascolamento e altre pratiche di mantenimento della superfice.

A questa circolare, a seguito dell’emanazione del DM 27.09.2023 n. 525680, sono state apportate alcune sostanziali modifiche, prima fra tutte la definizione generale di attività di pascolo o pascolamento che è stata così formulata:

Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto delle regioni e province autonome e comunicato all’Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.

 Il testo prosegue specificando che pascolo o pascolamento è:

  1. ritenuto attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo. Il carico deve essere adeguato alla conservazione del prato permanente e l’attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE.
  2. Sulle superfici caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento, è l’unica attività agricola esercitabile ai fini dell’ammissibilità ai pagamenti diretti, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche.  Nell’ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo sono indentificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.
  3. Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l’erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche. Come specificato al punto precedente, può sussistere il caso in cui  sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

Dunque sulle superfici rientranti nel caso 2 e 3 è possibile effettuare solo pascolamento, mentre nel caso 1 si possono effettuare anche altre attività di mantenimento. Per queste ultime il beneficiario deve obbligatoriamente depositare, nel proprio fascicolo aziendale, idonea documentazione comprovante l’esecuzione dell’attività stessa, pena l’inammissibilità delle superfici. Se l’attività eseguita è lo sfalcio, per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini e equini) è necessario fornire la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate che viene sottoposta a controlli da parte dell’Organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

Ulteriore novità introdotta riguarda la specifica dei controlli che verranno effettuati sulle modalità di pascolamento svolte sulle superfici seminabili e i prati permanenti, al fine di verificarne l’ammissibilità al sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli), e che comprendono:

  1. la verifica che il richiedente risulti operatore di un allevamento attivo presso la BDN;
  2. la verifica del carico UBA/ha in funzione dell’ubicazione dell’allevamento, distinguendo se l’allevamento è ubicato nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti, oppure in comuni non confinanti alle superfici pascolate.

Viene infine ricordato che sono previste sanzioni qualora sia rilevata una discordanza tra la superficie dichiarata e la superficie accertata, e che le superfici non saranno considerate ammissibili se venissero superate le soglie di carico di bestiame. A tal proposito Regioni/Province autonome hanno possibilità di richiedere, ad Agea, delle deroghe entro il 30 novembre 2023.

Il testo completo della circolare è disponibile QUI!