Con le Istruzioni Operative Agea n.16 del 11 febbraio 2022 viene illustrata un’importante novità, ovvero l’obbligo per gli operatori del settore lattiero-caseario bovino ed ovicaprino, a partire dal mese di luglio 2022, di registrare sulla piattaforma SIAN i quantitativi di latte prodotto sia venduto tal quale che trasformato. Sono interessate tutte le “aziende che producono prodotti lattiero caseari”, includendo in questa definizione qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari, compresi i piccoli produttori e gli intermediari, restano invece esclusi dagli obblighi dichiarativi stagionatori, affinatori e porzionatori.

Le suddette istruzioni operative riepilogano il quadro normativo di riferimento, gli obblighi e le scadenze, nonché definiscono le modalità attuative, degli adempimenti a carico degli operatori del settore che sono stati introdotti con l’emanazione del DM Mipaaf n. 0360338 del 6 agosto 2021  e del DM Mipaaf n. 0359383 del 26 agosto 2021 nella gestione del settore del latte e dei prodotti lattierocaseari del comparto bovino ed ovicaprino. Tutti gli adempimenti previsti da tali decreti ministeriali, devono essere espletati tramite il SIAN, i cui servizi sono resi disponibili da Agea che ne determina le modalità di accesso ed utilizzo; la modalità di accesso sono consultabili nella pagina di accesso al portale (www.sian.it).
Tutti i soggetti interessati dagli adempimenti in questione devono essere registrati nell’anagrafe del SIAN, per il tramite delle competenti Amministrazioni regionali, alle quali va presentata apposita richiesta. Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari devono presentare richiesta alla Regione dove risulta ubicata la propria sede legale. Per l’utilizzo dei servizi del SIAN è possibile avvalersi dell’accesso diretto oppure rivolgersi ai CAA mandatari.  I produttori, inoltre, devono aver costituito nella banca dati SIAN un fascicolo aziendale valido, in cui deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di produzione.

  • I primi acquirenti che ritirano sia latte bovino che latte ovicaprino devono ottenere due riconoscimenti dalle Regioni competenti, ma accedono al SIAN con un’unica utenza, qualora siano anche fabbricanti possono presentare le dichiarazioni trimestrali con il medesimo identificativo e la medesima utenza.
  • Le aziende che producono sia latte bovino che latte ovicaprino hanno due distinti codici identificativi, ma accedono al SIAN con un’unica utenza.
  • I fabbricanti di prodotti lattiero caseari sia di latte bovino che di latte ovicaprino hanno un unico codice identificativo e accedono al SIAN con l’utenza loro assegnata.

Tutti i soggetti interessati, comprese le Associazioni e le Organizzazioni di primi acquirenti e le Organizzazioni dei produttori registrate nel SIAN, possono consultare i dati di loro pertinenza (ovvero i dati comunicati da loro stessi o dai propri associati), così come i CAA possono consultare i dati da loro trasmessi su incarico dei loro mandanti. I prospetti aggregati relativi al latte bovino attualmente disponibili sulla sezione pubblica del SIAN verranno integrati con gli ulteriori dati dichiarati, sia relativi al latte bovino che relativi al latte ovicaprino, ai sensi dei DD.MM. 6 agosto 2021 e 26 agosto 2021. Ulteriori dettagli e specificazioni sull’utilizzo della procedura informatica predisposta per la presentazione delle dichiarazioni sono presenti nell’apposito “Manuale Utente” disponibile nel SIAN.

Adempimenti a carico dei primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino

I primi acquirenti hanno l’obbligo di dichiarare entro il giorno 20 di ogni mese il quantitativo di latte e semilavorati ritirato nel mese precedente. A tal fine, dovranno registrare nel SIAN gli estremi identificativi dei propri conferenti, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione.

La dichiarazione riguarda, separatamente per specie animale, i seguenti elementi:

  1. i quantitativi di latte crudo e di latte crudo biologico, consegnati dai produttori italiani, con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine; ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, come modificato dall’articolo 1 punto 40), del regolamento (UE) n. 2117/2021, esclusivamente per il latte bovino è richiesto anche il prezzo medio pagato per il latte crudo e per il latte crudo biologico;
  2. i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi dell’Unione europea o in Paesi terzi;
  3. i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia;
  4. i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in altri Paesi dell’Unione europea o in Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza;
  5. i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall’Italia;
  6. i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da altri Paesi dell’Unione europea o da Paesi terzi, con l’indicazione del Paese di provenienza.

Ai fini della determinazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine, l’acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e 6  successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, può essere effettuata una sola analisi al mese. Tutta la documentazione, inclusi i certificati delle analisi effettuate, deve essere conservata presso il primo acquirente per almeno 3 anni. Il mancato rispetto di queste prescrizioni è soggetto a sanzione nell’ambito dei controlli.

Adempimenti a carico dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari di latte bovino e/o ovicaprino
Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari sono obbligate a registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i quantitativi di ciascun prodotto (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell’allegato 1 dei DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021) fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente, nonché le relative giacenze di magazzino aggiornate all’ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione. Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l’apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica indicate da Agea. Si chiarisce che i dati possono essere trasmessi solo nei mesi sopra indicati.

Adempimenti a carico dei piccoli produttori di latte bovino e/o ovicaprino

I piccoli produttori sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno del mese di gennaio di ogni anno i quantitativi di ciascun prodotto (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell’allegato 1 dei DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021) fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nell’anno precedente, nonché i quantitativi di latte venduto direttamente al consumatore e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumatore nell’anno precedente. Entro il medesimo termine i piccoli produttori sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN anche le giacenze di magazzino relative a ciascun prodotto fabbricato aggiornate al 31 dicembre dell’anno precedente. Successivamente alla sottoscrizione possono essere presentate delle dichiarazioni sostitutive, ma è considerata valida ai fini del rispetto degli adempimenti soltanto l’ultima dichiarazione presentata (sottoscritta) entro la scadenza dei termini. Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall’articolo 3, comma 4 del D.L. 27/2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

Al fine di consentire a tutti i soggetti interessati, nonché alle Amministrazioni regionali, di espletare tutte le attività propedeutiche necessarie per assolvere gli adempimenti qui previsti, le presenti istruzioni operative si applicano a partire dalle produzioni di latte e prodotti lattierocaseari realizzate dalla data del 1° luglio 2022.

Pertanto:

i primi acquirenti di latte bovino nelle more continueranno a rendere le dichiarazioni già previste dal DM MIPAAF 07.04.15 e ad utilizzare gli applicativi già esistenti fino alle consegne di giugno 2022;

i produttori di latte bovino dovranno rendere la dichiarazione annuale ai sensi del D.M. MIPAAF del 07.04.15 entro il 31 luglio 2022.

Questo periodo di tempo è dedicato alla diffusione degli adempimenti ai nuovi soggetti interessati, che sono rappresentati dai fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e dalla filiera ovicaprina, i quali potranno ottenere da subito le credenziali di accesso qualificato al SIAN.

A decorrere dal 1° luglio 2022:

i primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino dovranno rendere la prima dichiarazione di cui all’art. 6 comma 2 DD.MM. MIPAAF del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, con riferimento alle consegne ricevute nel mese di luglio 2022, entro il 20 agosto 2022 e le successive con cadenza mensile;

i fabbricanti di prodotti lattiero caseari dovranno rendere la prima dichiarazione trimestrale entro il 20 ottobre 2022 con riferimento ai prodotti lavorati nel terzo trimestre 2022, e le successive con cadenza trimestrale;

i piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino dovranno rendere la prima dichiarazione di vendita diretta ai sensi dei DD.MM. MIPAAF del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, con riferimento alle produzioni del semestre luglio/dicembre 2022, entro il 20 gennaio 2023 e le successive con cadenza annuale.

Ricordiamo che per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell’art. 6 dei DD.MM. del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, sono previste le sanzioni riportate dall’art. 3, comma 4, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019.

Per leggere le istruzioni complete cliccare qui.