Nella seduta di giovedì 9 luglio, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, la Camera ha approvato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, noto come DL Rilancio. Il provvedimento ora passa al Senato, che proprio oggi, alla Commissione Bilancio, ha in agenda l’avvio dell’esame del decreto-legge; il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno sarà il 14 luglio, e nello stesso giorno il provvedimento è atteso in Aula al Senato.

Un aspetto importante per il settore zootecnico inserito all’interno del DL Rilancio, oltre alle misure già viste per l’agricoltura, riguarda la proposta per un Sistema di qualità nazionale benessere animale (art. 224-bis). L’articolo specifico è stato introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati ed istituisce il “Sistema di qualità nazionale del benessere animale” al quale possono aderire volontariamente gli allevatori che si impegnano a rispettare il disciplinare che verrà appositamente definito, sottoponendosi ai controlli prescritti. In particolare, le diverse modalità di produzione saranno definite con uno o più decreti ministeriali (Mipaaf e Ministero della Salute) e dovranno prevedere il rispetto dei parametri di salute e benessere animale superiori a quelli attualmente previsti dalle normative nazionali ed europee, senza esclusione di requisiti relativi alle emissioni ambientali e tenendo conto della specie allevata, dell’orientamento produttivo e del metodo di allevamento. Il fine di questo Sistema è quello di  assicurare un livello crescente della qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale ed ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e salute degli animali e ridurre le emissioni nell’ambiente.

La stima dello stato di benessere degli animali in allevamento è connessa all’esigenza di migliorare il benessere animale e renderlo compatibile con le esigenze di economicità e sostenibilità ambientale.

La legislazione europea conta numerose disposizioni relative al benessere animale in allevamento, norme poi recepite dalla legislazione nazionale. La Convenzione sulla protezione degli animali in allevamento di Strasburgo del 3 marzo del 1976 impegna gli Stati firmatari a proteggere gli animali allevati da inutili sofferenze, causate dalle condizioni dei ricoveri, dall’alimentazione o dalla mancanza di cure idonee. A livello europeo, sono state emanate ed implementate numerose norme che disciplinano vari elementi connessi al benessere animale, quali le condizioni relative ad ogni aspetto dell’allevamento:  strutture, alimentazione, gestione delle attrezzature, ma anche formazione del personale. Ricordiamo, tra le più rilevanti, la Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione di tutti gli animali negli allevamenti, il Reg. n. 1/2005 (CE) sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e il Reg. 1099/2009 (CE) che disciplina lo stordimento prima delle macellazioni. L’EFSA ha poi contribuito con l’elaborazione di numerose linee guida che includono anche sistemi di allevamento e specie animali non soggetti a specifiche norme europee.

Per il periodo 2016-2020, l’Unione europea ha adottato una Strategia in materia di benessere degli animali che riprende, conferma e rafforza quella del periodo antecedente approvata nel 2012. Con questa strategia, in generale, si intende regolamentare: le norme standard minime per la protezione degli animali negli allevamenti, le regole per i trasporti, nel momento dello stordimento e della macellazione e le indicazioni per specifiche categorie animali come vitelli, suini e galline ovaiole.

In attuazione delle disposizioni europee, il Ministero della Salute ha elaborato un Piano Nazionale per il Benessere Animale, che nasce sì dall’esigenza di attuazione delle norme unitarie, nonché di rendere uniformi le modalità di esecuzione e la programmazione dei controlli, ma anche dalla consapevolezza circa la necessità di migliorare la formazione dei medici veterinari e degli allevatori sulle tematiche di benessere animale. Il Piano prevede l’individuazione di criteri armonici per valutare l’attività degli allevamenti italiani, controlli annuali, un coordinamento efficace tra le varie autorità di verifica e attività di formazione specifica per veterinari e allevatori.

Per quanto concerne le politiche agricole dell’UE (PAC), il benessere animale è uno dei criteri obbligatori che gli agricoltori devono rispettare per poter beneficiare dei contributi. Per il periodo 2014-2020, la Misura 14 sul Benessere degli animali prevede un sostegno agli allevatori che si impegnano a migliorare le condizioni di vita degli animali da reddito. Fare benessere in allevamento comporta maggiori costi ed oneri e il sostegno previsto dalla misura specifica serve proprio a compensare tali oneri e costi (e/o minori guadagni) derivanti dall’applicazione degli impegni assunti. Tali oneri si concretizzano in spese legate all’adozione di sistemi migliorativi nella gestione degli allevamenti, in particolare l’aumento delle superfici a disposizione degli animali, la diminuzione della densità degli allevamenti, manodopera aziendale (maggiore tempo e attenzioni nelle varie fasi del ciclo produttivo) e riduzione/prevenzione delle patologie. Altri aspetti che il sostegno va a coprire sono i costi legati all’introduzione di miglioramenti e adeguamenti tecnici-strutturali (temperature e qualità dell’aria, accesso all’aperto, innovazioni alimentari).

In riferimento ai decreti attuativi previsti con il Sistema di qualità nazionale benessere animale, verranno definite anche le modalità di designazione di un distintivo specifico che consentirà di riconoscere i prodotti conformi ai disciplinari definiti nell’ambito del Sistema. Inoltre, tali decreti dovranno anche stabilire:

  • le procedure di armonizzazione e coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità già autorizzati alla data di entrata in vigore del DL Rilancio convertito in Legge;

  • le misure di vigilanza e controllo;

  • le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati esistenti, sia quelle di carattere nazionali che quelle di carattere regionale, dei settori agricolo e sanitario, insieme con le modalità di alimentazione ed integrazione dei sistemi di registrazione dei risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli IZS e dai sistemi alimentati dal veterinario aziendale.

I dettagli sopra riportati nel Dossier a disposizione delle Camere per l’esame del DL rilancio.

Riportiamo qui di seguito il testo dell’art. 224-bis come approvato dalla Camera.

Articolo 224-bis.
(Sistema di qualità nazionale per il benessere animale)

1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell’ambiente, è istituito il « Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», costituito dall’insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all’intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell’ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L’adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ente unico nazionale per l’accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All’attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Fonti: Camera dei deputati – Senato della Repubblica