Il Consorzio Tutela Formaggio BRA DOP, nel mese di dicembre 2021, ha presentato alla Commissione europea una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione. In particolare le modifiche richieste  riguardavano:

  1. Descrizione del prodotto
  2. Metodo di produzione
  3. Altro: Ridefinizione del prodotto “di Alpeggio”

Nella Gazzetta Ufficiale Europea di oggi, 20 luglio 2022, è stata pubblicata l’approvazione delle variazioni richieste che descriviamo di seguito.

  1. Descrizione del prodotto: le modifiche riguardano l’articolo 2 del disciplinare, ed in particolare: si è leggermente modificato il colore della crosta per il tipo Duro in quanto appare più appropriata rispetto alla precedente indicazione che ha creato alcuni problemi interpretativi in sede di controllo. Nella descrizione della crosta per il «Bra» Duro per mero errore è stato scritto che la crosta non è edibile. Tale caratteristica è invece riferita solo alla crosta del «Bra» Tenero. Pertanto è stato corretto tale errore eliminando le parole: «non edibile» alla fine della descrizione della crosta del «Bra» Duro. Nella descrizione del colore della pasta sia per quanto riguarda il «Bra» Tenero che il «Bra» Duro è stata inserita la frase di seguito riportata la frase: «per entrambe le tipologie a volte sono presenti leggere erborinature naturali vicino alla crosta». Tale caratteristica, presente solo in alcuni casi, pur essendo un elemento che caratterizza il prodotto e che viene molto apprezzata dai consumatori in quanto reputata un elemento di pregio ha spesso comportato rilievi di non conformità da parte dell’organismo preposto al controllo. Per cui si è deciso di inserire esplicitamente tale caratteristica nella descrizione della pasta.
  2. Metodo di produzione: la modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare punto 3.3 del documento unico relativamente alla tipologia di caglio utilizzabile e specifica che il caglio di origine animale deve contenere almeno l’80 % di chimosina e la possibilità di utilizzare anche coagulante di origine non animale. Sempre all’articolo 5 si è modificata la dimensione del coagulo che, per il “Bra” Duro, nella seconda rottura deve avere dimensione media di un chicco di risone. E’ inoltre stata inserita la possibilità di riportare la dicitura stravecchio sul “Bra” Duro stagionato oltre un anno, nonché l’innalzamento della temperatura ammessa per la stagionatura del  “Bra” Duro a 18°C
  3. Ridefinizione del prodotto “di Alpeggio”: con questa modifica non cambia la zona di produzione ma viene adeguata la tipologia di alpeggio ai provvedimenti normativi della Regione Piemonte. Il “Bra” tipo Tenero e tipo Duro d’Alpeggio è quello derivante dalla lavorazione del latte ottenuto nel periodo di monticazione compreso tra il 1° giugno ed il 15 ottobre, da animali allevati al pascolo; è ammessa un’integrazione alimentare massima, a completamento di quella pascoliva, pari al 10 % della sostanza secca giornalmente inserita. Nel caso di allevamenti stanziali di montagna, è considerato “Bra” Tenero e/o Duro d’Alpeggio quello derivante dalla lavorazione del latte ottenuto da animali allevati al pascolo su terreni situati a quote superiori ai 900 m s.l.m. nel rispetto delle indicazioni sopra riportate relativamente al periodo ed alla alimentazione.

E’ possibile scaricare il “Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1246 della Commissione del 14 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette “Bra”(DOP)” cliccando qui.

Fonte: Gazzetta Ufficiale Europea