La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione ha diffuso una nota di chiarimenti sulla sorveglianza sui laboratori di autocontrollo, in particolare per quanto riguarda i controlli ufficiali. Nella nota sono trattati due punti essenziali:

  • Servizio di analisi offerto da laboratori affidatari e/o dai laboratori ubicati in altri Paesi dell’UE che fanno le analisi per l’autocontrollo delle imprese italiane
  • Obblighi per gli OSA e per i laboratori in relazione all’autocontrollo, in cui si evidenziano le responsabilità prevista del Reg. (CE) n. 178/2002 per gli operatori del settore alimentare (OSA), in particolare per la comunicazione immediata alle autorità competenti nei casi in cui ritengono o hanno modo di ritenere che un alimento immesso sul mercato sia dannoso per la salute umana. In questo caso, il responsabile di laboratorio di autocontrollo dell’impresa alimentare non può in alcun modo esercitare attività supplente nell’informare le autorità circa gli esiti sfavorevoli delle analisi, poiché si tratta di responsabilità, in via principale, dell’OSA stesso.

Da qui, è possibile leggere e scaricare la nota circolare.

 

Fonte: ULSS Veneto