Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea una nuova versione dell’Allegato III al Regolamento 853/04. Tra le novità, modificate le condizioni di macellazione direttamente in azienda.

Nel 2021, esattamente sulla Gazzetta Ufficiale L 297/2 del 20 agosto, era stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/1374 che apportava delle modifiche all’Allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio su requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Con questa revisione normativa, nella sezione I, subito dopo il capitolo VI erta stato inserito il Capitolo VI bis intitolato “Macellazione presso l’azienda di provenienza di animali domestici della specie bovina, diversi dai bisonti, e della specie suina e di solipedi domestici, esclusa la macellazione d’urgenza”, che introduceva la possibilità di macellare fino a tre animali domestici della specie bovina, (no bisonti), o sei  suini o tre solipedi domestici, nella stessa occasione presso l’azienda di provenienza, se autorizzati dall’autorità competente e gestiti conformemente ai seguenti requisiti:

a) gli animali non possono essere trasportati al macello, per evitare che chi li manipola corra dei rischi e che gli animali possano ferirsi durante il trasporto;

b) esiste un accordo tra il macello e il proprietario dell’animale destinato alla macellazione; il proprietario deve informare per iscritto di tale accordo l’autorità competente;

c) il macello o il proprietario degli animali destinati alla macellazione deve informare il veterinario ufficiale, con almeno tre giorni di anticipo, della data e dell’ora della macellazione prevista degli animali;

d) il veterinario ufficiale che effettua l’ispezione ante mortem dell’animale destinato alla macellazione deve essere presente al momento della macellazione;

e) l’unità mobile da utilizzare per il dissanguamento e il trasporto al macello degli animali macellati deve consentirne la manipolazione e il dissanguamento nel rispetto delle norme di igiene, come pure consentire la corretta eliminazione del sangue, e deve far parte di un macello riconosciuto dall’autorità competente conformemente all’articolo 4, paragrafo 2; l’autorità competente può tuttavia autorizzare il dissanguamento al di fuori dell’unità mobile se il sangue non è destinato al consumo umano e la macellazione non avviene nelle zone soggette a restrizioni quali definite all’articolo 4, punto 41, del regolamento (UE) 2016/429 o in stabilimenti in cui sono applicate restrizioni in materia di sanità animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio * e a qualsiasi atto adottato sulla base di quest’ultimo;

f) gli animali macellati e dissanguati devono essere trasportati direttamente al macello nel rispetto delle norme di igiene e senza indebito ritardo; l’asportazione dello stomaco e degli intestini, ma nessuna altra tolettatura, può essere praticata sul posto, sotto la supervisione del veterinario ufficiale; i visceri asportati devono accompagnare al macello l’animale macellato ed essere identificati come appartenenti a ciascun singolo animale;

g) se trascorrono più di due ore tra il momento della macellazione del primo animale e l’arrivo al macello degli animali macellati, questi ultimi devono essere refrigerati; se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria;

h) il proprietario dell’animale deve informare in anticipo il macello dell’ora prevista di arrivo degli animali macellati, che devono essere manipolati senza indebito ritardo dopo l’arrivo al macello;

i) oltre alle informazioni sulla catena alimentare da presentare conformemente all’allegato II, sezione III, del presente regolamento, il certificato ufficiale di cui all’allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 deve accompagnare al macello gli animali macellati o essere inviato in anticipo in qualsiasi formato.

Qualche giorno fa, esattamente sulla Gazzetta Ufficiale europea GL del 19 aprile 2024, è stata ufficializzata una nuova rettifica su questo tema, con la pubblicazione del Regolamento Delegato  (UE) 2024/1141 della Commissione del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova.

Tra i “considerando” di questo nuovo atto, leggiamo:

“Il regolamento (CE) n. 853/2004 consente lo stordimento e il dissanguamento di un numero limitato di determinati ungulati nell’azienda agricola purché siano rispettati requisiti specifici, fra cui il fatto che gli animali non possono essere trasportati al macello, per evitare che chi li manipola corra dei rischi e che gli animali possano ferirsi durante il trasporto. Tale requisito limita detta possibilità di stordimento e dissanguamento nell’azienda agricola principalmente agli animali allevati in modo estensivo ed esclude la maggior parte degli animali manipolati regolarmente dagli allevatori e quindi facilmente trasportati senza rischi. Sulla base dell’esperienza acquisita dagli operatori del settore alimentare e dalle autorità competenti e tenendo conto della crescente domanda di evitare qualsiasi problema relativo al benessere degli animali durante il trasporto, è opportuno estendere tale possibilità di stordimento e dissanguamento degli ungulati nell’azienda agricola, conformemente a requisiti specifici, agli ovini, ai caprini e agli altri ungulati allevati in qualsiasi condizione di stabulazione.

Ciò premesso, quindi, il nuovo regolamento in oggetto, estende la possibilità di ricorrere alla macellazione presso l’azienda, anche agli ovicaprini come testualmente riportato:

“Fino a tre animali domestici della specie bovina, diversi dai bisonti, fino a tre solipedi domestici, fino a sei animali domestici della specie suina o fino a nove animali della specie ovina o caprina possono essere macellati nella stessa occasione presso l’azienda di provenienza, se autorizzato dall’autorità competente conformemente ai seguenti requisiti:”;