Con Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2728 del 28 novembre 2023, la Commissione europea ha approvato una modifica non minore del disciplinare di produzione del Pecorino Crotonese, richiesta dal Consorzio di tutela della DOP Pecorino Crotonese. Le voci del disciplinare interessate dalla modifica sono:

  1. descrizione del prodotto;
  2. metodo di produzione;
  3. etichettatura.

1) Descrizione del prodotto:

la modifica riguarda l’aspetto della forma; la classificazione delle forme in base al peso e la possibilità di produrre forme diverse da quella cilindrica. Per quel che concerne l’aspetto, si prevede la possibilità che la faccia della forma sia anche leggermente convessa, mentre riguardo il peso delle forme è stata introdotta la definizione di forma piccola, forma media e forma grande. Per il formaggio fresco si prevede una pezzatura piccola (tra 0,5 e 1,2 kg) o media (tra 1,3 e 3 kg), mentre per il formaggio semiduro e stagionato, la pezzatura ammessa è la forma media (tra kg 1,3 e kg 2,5) e la forma grande (tra kg 5 e kg 15). Il nuovo testo approvato esclude la possibilità di commercializzare formaggio semiduro e stagionato del peso inferiore a 1,3 kg. Inoltre, per la forma grande è stato incrementato il valore massimo dell’intervallo del peso da kg 10,0 a kg 15,0, per evitare che la sottostima del peso delle forme grandi porti a non conformità e conseguente declassamento del formaggio. Infine, riguardo la possibilità di produrre in forme diverse da quella cilindrica, la modifica è stata voluta per limitare gli scarti di lavorazione e contempla la possibilità di affettare, cubettare e grattugiare il prodotto destinato ad essere venduto preconfezionato.

2) Metodo di produzione:

il latte utilizzato per la caseificazione rimane il latte intero crudo, termizzato e pastorizzato, la modifica apportata riguarda l’aggiunta della specifica che “non sono ammessi additivi e conservanti”, solo allo scopo di non lasciare alcuna possibilità di interpretazione. Per quanto riguarda l’utilizzo di fermenti per la caseificazione con il latte pastorizzato e termizzato è stata aggiunta l’indicazione che tali fermenti devono essere quelli della ceppoteca del Consorzio di Tutela. Altra novità interessa l’alimentazione degli animali e riguarda la possibilità di fornire agli animali integrazione di concentrati anche in estate in caso di carenza di pascolo. Nella precedente versione era comunque consentito, ma una frase che si riferiva al periodo invernale generava fraintendimenti. La seconda modifica interessa il periodo durante il quale le pecore sono al pascolo (previsto nel disciplinare precedente dal mese di settembre al mese di giugno). Si è deciso di eliminare il periodo del pascolo delle pecore in quanto negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici, non è insolito nei mesi di luglio e agosto avere condizioni inidonee al pascolamento.

3) Etichettatura:

La prima modifica riguarda la decisione di ammettere la porzionatura del prodotto solo per le forme di peso superiore a un kg, allo scopo di valorizzare la presentazione del prodotto. La seconda novità è inerente alla rivisitazione del logotipo. Esso deve essere riportato sempre e comunque nella sua interezza. Le versioni ammesse sono tre: orizzontale, verticale e bollino. Sulla forma di pecorino sarà utilizzata la versione ‘bollino’ del logotipo, impresso a fuoco o con timbri fustelle o timbri ad inchiostro alimentare su una delle facce delle forme di formaggio. Il codice identificativo alfanumerico del caseificio deve essere obbligatoriamente presente. Esso può essere impresso direttamente sul formaggio secondo le modalità sopra descritte o riportato nell’etichetta. Sullo scalzo è opzionale la marchiatura. Su questa parte della forma di formaggio è consentito riprodurre il logotipo nelle modalità stabilite. I colori sono stati semplificati nella loro elaborazione per ridurre i costi di stampa delle etichette ed è stato prodotto il «Brand Manual Guidelines» per agevolare i fruitori della DOP nell’elaborazione delle etichette nei diversi formati e colori.

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