Con il DL Rilancio, approvato in via definitiva dal Senato il 17 luglio scorso, è stato approvato anche l’art. 224-bis che reca la proposta per la definizione di un Sistema di qualità nazionale per il benessere animale. L’obiettivo è quello di valorizzare le produzioni italiane che danno attenzione al benessere animale e alla sostenibilità, ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è già al lavoro sul decreto attuativo, che avrà una struttura unica con caratteristiche diversificate in base alla tipologia di allevamento. Le intenzioni di questo Sistema si leggono nelle prime righe dell’art. 224-bis: “Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell’ambiente, è istituito il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», costituito dall’insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all’intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell’ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento.”.

A livello UE, il Sistema di Qualità Nazionale (SQN), istituito ai sensi dell’art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è un regime di qualità volontario, aperto a tutti i produttori dell’Unione Europea, e viene riconosciuto dallo Stato membro per la sua conformità ai seguenti criteri:

  • caratteristiche specifiche del prodotto;
  • particolari metodi di produzione, oppure
  • una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali coerenti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale.

In passato, sono già state lanciate le basi normative e i passi concreti di definizione di un Consorzio e di disciplinari di produzione per prodotti di origine animale con tali caratteristiche specifiche. Tutto questo ha preso vita con il Sistema Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ), disciplinato dal Decreto del Mipaaf del 4 marzo 2011, che dopo anni dall’emanazione del DM ha visto nascere i primi Disciplinari di Qualità, valutati ed ufficialmente riconosciuti dalla Commissione Europea. Questi disciplinari riguardano alcune interessanti produzioni zootecniche, che vanno dall’allevamento bovino all’acquacoltura sostenibile (ultimo disciplinare riconosciuto), passando per la produzione di uova: Vitellone e/o Scottona ai cereali, Fassone di Razza Piemontese, Bovino Podolico al Pascolo, Uovo + Qualità ai cereali, Acquacoltura sostenibile. Tra le istanze di riconoscimento presentate, ci sono: Carne di Bufalo Alta Qualità, Vitello al latte e cereali, Carne di Valdostana.

In cosa consiste l’italiano SQNZ? Questo regime di qualità “individua i prodotti agricoli zootecnici destinati all’alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore zootecnico”, come specificato dal DM del 2011.

Nel 2018, il Mipaaf ha riconosciuto il Consorzio che si occupa, in sostanza, della promozione e valorizzazione dei prodotti che ricadono nel SQNZ, nonché di assistenza degli associati e di comunicazione del valore del sistema al consumatore (D.M. 28 febbraio 2018 n. 828 – Riconoscimento del Consorzio di promozione, valorizzazione dei prodotti ottenuti con il Sistema di qualità nazionale zootecnia, denominato “Consorzio Sigillo Italiano). Questo Consorzio ha un suo marchio, che viene riportato sui prodotti alimentari realizzati nel rispetto dei disciplinari di produzione citati nelle precedenti righe. Consorzio e marchio sono il frutto dell’impegno e delle idee degli allevatori associati che intendono comunicare la qualità e il lavoro che si nasconde dietro ai prodotti che essi stessi immettono sul mercato attraverso l’uso di uno strumento chiave nel dialogo tra produttore e consumatore: l’etichettatura.

Come esempio, prendiamo alcuni punti chiave del disciplinare “Fassone di Razza Piemontese” al fine di capire in cosa questo prodotto è superiore. Il disciplinare propone un processo produttivo di ottenimento di carne bovina con caratteristiche qualitative che permettono al consumatore di differenziarle al momento dell’acquisto. Le caratteristiche qualitative garantite per queste carni sono il livello di tenerezza, il tenore in grasso e, soprattutto, la qualità dei grassi, di particolare interesse per una una fascia di consumatori italiani. La specificità della carne di “Fassone di Razza Piemontese” è data dall’uso di bovini maschi e femmine appartenenti esclusivamente alla Razza Piemontese macellati ad un età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati, dallo svezzamento alla macellazione, con la tecnica tradizionale dell’allevamento protetto e con una alimentazione basata prevalentemente sui cereali ad elevato contenuto energetico: questo processo produttivo, dettagliato nel disciplinare, consente di assicurare al consumatore carni qualitativamente e significativamente diverse da quelle normalmente poste in vendita sul mercato nazionale. Il disciplinare si applica alle fasi di allevamento e macellazione e prevede specifiche procedure svolte da altri operatori della filiera (macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita).

Per quanto riguarda l’alimentazione, dopo lo svezzamento e fino alla macellazione, “i bovini sono alimentati con foraggi secchi e/o conservati, in aggiunta è consentito l’uso di mangimi semplici o di miscele di mangimi eventualmente addizionati con integratori minerali-vitaminici e additivi ammessi dalla normativa vigente”. I foraggi e i mangimi possono essere somministrati sia separati che miscelati. Il fieno, nel caso di alimentazione tradizionale che non prevede l’uso dell’unifeed, deve essere sempre a disposizione dei bovini. Il disciplinare consente anche l’uso di alimenti insilati a base di cereali e foraggi. I mangimi sono costituiti da: cereali e loro prodotti e sottoprodotti, prodotti e sottoprodotti di semi e frutti di leguminose e oleaginose, prodotti e sottoprodotti della lavorazione delle barbabietole da zucchero, grassi di origine vegetale. Gli allevatori devono richiedere ai fornitori di alimenti zootecnici la dichiarazione di conformità degli alimenti ai requisiti di qualità e composizione. Nel disciplinare, sono specificati altri requisiti riguardo alla tecnica UNIFEED, che deve contenere comunque fieno.

Il disciplinare del Fassone di Razza Piemontese è molto dettagliato per quanto riguarda la tracciabilità: infatti ogni fase deve soddisfare requisiti specifici, a garanzia del marchio. Infine, per quanto riguarda l’etichettatura, sulle confezioni di questo prodotto deve essere riportata l’etichetta contenente, oltre agli elementi obbligatori, la denominazione “Fassone di Razza Piemontese”. In aggiunta, possono essere utilizzate le seguenti informazioni: azienda di allevamento/ingrasso; data di macellazione; sesso dell’animale; categoria, nonché quanto ammesso e previsto all’art.10 del D.M. 4 marzo 2011.