Da Agea arriva una nuova nota di chiarimento sulle modalità di verifica dell’attività di pascolamento. Il tema è già stato affrontato in diversi documenti, tra cui: le Istruzioni Operative n. 90 del 3 ottobre 2023 (leggi anche “Agea: indicazioni per fascicolo aziendale e richiesta di aiuti campagna 2023“) e la Circolare AGEA prot. n. 81268 del 02 novembre 2023 (vedi anche: “Pascolamento: una nuova circolare Agea fornisce ulteriori dettagli“). Quest’ultima stabilisce, tra l’altro, in materia di pascolamento, che se l’allevamento è ubicato nel comune delle superfici pascolate o nei comuni confinanti, e risulta aperto in BDN un codice pascolo all’interno del comune o dei comuni confinanti rispetto all’ubicazione dell’allevamento, la verifica del carico UBA/ha è eseguita in via prioritaria avendo riguardo ai capi movimentati al pascolo come risultanti dalla BDN.
Successivamente è stato chiarito che in presenza di un codice pascolo attivo nel comune ove si trova l’allevamento o nel comune confinante, sebbene si considerino in via prioritaria i capi movimentati sul codice pascolo registrato in BDN, possono essere conteggiati anche i capi comunque presenti nell’allevamento dell’agricoltore che non risultano movimentati verso il codice pascolo.
Non sempre le ASL ritengono opportuno attivare dei codici pascolo e, di fatto, il pascolamento delle superfici avviene sempre avendo a riferimento la stalla di appartenenza. Inoltre, anche nei casi di utilizzo di pascoli, solo una parte degli animali si dirige verso tali località, mentre il resto dei capi presenti in stalla svolge il pascolamento direttamente sulle superfici connesse alla stalla presente nel comune.
Di conseguenza, Agea ritiene opportuno considerare per tali situazioni ai fini del mantenimento del pascolo anche gli animali presenti in allevamento, sebbene esista anche un pascolo localizzato sia nel comune o nel comune limitrofo. Le principali casistiche che possono essere riscontrate, sono state raggruppate nel seguente schema riportato nell’allegato 1:
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