Con decreto n. 12826 del 12 settembre  2022 la Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi  verdi  della  Regione Lombardia ha riconosciuto la necessità di approvare la modifica  temporanea proposta per il disciplinare di produzione della denominazione “Strachitunt“, in  quanto le condizioni metereologiche eccezionali hanno fortemente condizionato la percentuale di umidità del formaggio.

Infatti l’innalzamento della temperatura degli ambienti di lavorazione ha incentivato l’acidificazione della cagliata favorendo una maggiore sineresi del siero, e rendendola quindi più asciutta, così come hanno contribuito i sistemi di raffrescamento per controllare l’innalzamento della temperatura causato dalle condizioni meteorologiche esterne. I motori dei sistemi di raffreddamento statico delle celle di stagionatura sono infatti stati sottoposti ad una attività più intensa, che ha provocato una maggiore riduzione dell’umidità relativa dell’ambiente e del formaggio in esso contenuto.

In questo scenario l’obbligo a mantenere quanto previsto dal disciplinare di produzione all’art. 2.2, ovvero un livello di: “Umidità 50,0% – 51,0%” impedirebbe la certificazione del prodotto causando un grave danno ai produttori.

Per tale motivo, con decorrenza 4 agosto  2022 e fino al 4 agosto 2023 è stata approvata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la seguente modifica: