Oltre alle varietà di formaggi certificati DOP, vi sono 2 formaggi certificati IGP

La sigla IGP – Indicazione Geografica Protetta – identifica un prodotto le cui caratteristiche dipendono dall’area geografica di origine. Nel caso delle IGP il legame con il territorio è meno stringente rispetto alle DOP. Infatti è sufficiente che almeno una delle fasi di produzione avvenga nell’area geografica indicata.

Sebbene il legame con il territorio sia meno stringente rispetto alla certificazione DOP, la certificazione IGP rappresenta un modo efficace di riconoscere, tutelare e valorizzare l’autenticità di un prodotto che ha caratteristiche legate a una determinata area geografica, siano queste riferite al territorio, alla reputazione o altro. La certificazione IGP conferisce una tutela giuridica a un prodotto originario di un luogo in modo che possa acquisire qualità e valore aggiunto una volta sul mercato.

Regolamento (UE) 1151/2012

All’interno del Regolamento (UE) 1151 del 2012, all’Articolo 5, paragrafo 2, vengono delineati i requisiti fondamentali per le Indicazioni Geografiche Protette.

Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un determinato luogo, regione o paese;
b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche;
c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

In questo articolo si evidenzia l’intenzione di legare la certificazione IGP con il luogo, la regione, o al paese di produzione. Questo legame si fa meno stringente rispetto alla certificazione DOP al punto b) in quanto viene affermato che l’origine geografica, la reputazione o altre caratteristiche determinano essenzialmente, e non esclusivamente come per la DOP, la qualità del prodotto finito. Questo punto segna un’importante distinzione con le certificazioni DOP ed esplicita il legame meno stringente tra IGP e territorio. Inoltre, il legislatore sottolinea che la qualità delle IGP non dipende esclusivamente dal territorio o dalla reputazione, ma può essere determinata da altre caratteristiche, lasciando così ampio spazio ai produttori per ricercare le peculiarità del proprio prodotto.

Al punto c) del paragrafo 2 del Regolamento 1151/2012 questa differenza tra DOP e IGP viene rimarcata indicando che per le certificazioni IGP almeno una delle fasi di produzione deve svolgersi nella zona geografica interessata.

Osservando i disciplinari IGP si evince però che in alcuni di essi – soprattutto quelli riguardanti i prodotti ortofrutticoli – il legame con l’area geografica di origine non è inferiore rispetto a quello garantito dalle certificazioni DOP poiché produzione, trasformazione ed elaborazione sono fasi che per alcuni prodotti avvengono nella stessa regione che porta il nome dell’Indicazione Geografica.

I prodotti DOP vengono generalmente considerati come produzioni di nicchia, data la prevalenza di volumi produttivi limitati e destinati a mercati di prossimità. Contrariamente, le certificazioni IGP sono ottimali per volumi di produzione maggiori, soprattutto se si tratta di prodotti trasformati, e per prodotti destinati a mercati più ampi. Appare chiaro che la distinzione tra le Indicazioni Geografiche DOP e IGP è funzionale soprattutto ai produttori, che in questo modo possono sviluppare strategie produttive e commerciali funzionali alle caratteristiche del mercato a cui fanno riferimento.

 

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