Tra le varietà di formaggi ritroviamo due STG, ovvero Specialità Tradizionali Garantite.

La certificazione STG rientra tra le Indicazioni Geografiche protette all’interno dell’Unione europea come DOP e IGP, ma si distacca da queste ultime poiché i prodotti certificati STG non sono necessariamente legati ad un territorio, ma che si caratterizzano grazie ad un disciplinare di produzione tipico tradizionale.

L’Unione europea ha istituito un regime relativo alle Specialità Tradizionali Garantite per salvaguardare i metodi di produzione e le ricette tradizionali dei prodotti, aiutando così i produttori nella commercializzare ed a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono un valore aggiunto alle loro ricette ed ai loro prodotti tradizionali.

Il Regolamento (UE) n. 1151/2012

Il Regolamento (UE) n. 1151 del 2012 al Titolo III si dedica a tutti gli aspetti che interessano le certificazioni STG, in particolare all’Articolo 18 fornisce chiare indicazioni riguardo i criteri che devono essere seguiti per poter beneficiare della certificazione STG. Secondo il Regolamento un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se indica uno specifico prodotto o alimento:

  • ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o
  • ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Inoltre, affinché un nome sia registrato come Specialità Tradizionale Garantita, esso deve:

  • essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o
  • designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

Emerge da questi criteri che la certificazione STG non fa concretamente riferimento al territorio e alle sue caratteristiche naturali, ma fa riferimento alla tradizione e alla cultura di un dato luogo geografico.

Una specialità tradizionale garantita è soggetta ad un disciplinare che comprende:

  • il nome di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti;
  • la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto;
  • la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto; e
  • gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.

La certificazione STG presenta differenze importanti con le certificazioni DOP e IGT, in quanto garantisce principalmente la ricetta tipica o il metodo di produzione tradizionale che è attuato da almeno 30 anni, ma senza un vincolo di appartenenza territoriale.

In questo modo l’attenzione dell’Unione europea nei confronti delle piccole realtà rurali e delle piccole aziende è completa, riuscendo a proteggere e valorizzare all’interno del mercato tutti i prodotti agroalimentari i quali prodotti hanno caratteristiche uniche e difficilmente riproducibili, sino queste determinate dal territorio, dalla tradizione o dal metodo di produzione.