Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale C del 26 gennaio u.s., l’approvazione del nuovo disciplinare della DOP Pecorino del Monte Poro. Vediamo di seguito le novità introdotte.

Le modifiche sono definite “ordinarie” in quanto non includono la modifica del nome, non rischiano di alterare il legame e non comportano ulteriori restrizione sulla commercializzazione del prodotto.

La prima modifica, dovuta a fattori puramente commerciali, riguarda l’articolo 2 punto 2.1 del disciplinare di produzione, ovvero il peso delle forme, che passa da 600 gr a 2,5 Kg, per il pecorino «fresco», «semistagionato» e il pecorino «stagionato» a a 300 gr a a 10 Kg per la tipologia «fresco» «semistagionato» e «stagionato».

La seconda modifica riguarda l’articolo 5 punto 5.1 del disciplinare di produzione e prevede l’aggiunta della specifica che “come da disposizioni vigenti in materia” gli ovini non possono essere alimentati con prodotti geneticamente modificati (OGM). Si è voluta inserire questa precisazione in quanto la norma comunitaria relativa all’argomento in oggetto è in continuo aggiornamento e pertanto tale frase consente di evitare interpretazioni da parte dell’ organismo di controllo e consente la continua ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Sempre all’articolo 5 del disciplinare di produzione, ma scendendo al punto 5.2.2,  è stata inserita una variazione inerente la fase di salatura, che ha previsto in particolare, la ridefinizione dei tempi minimi di immersione in salamoia a seconda delle dimensioni delle forme. Questo è quanto è stato approvato:

“Estratto dalle forme viene salato a secco e adagiato su tavole dove è girato una volta al giorno per 3-4 giorni. La salatura può avvenire anche per immersione in vasche di salamoia con modalità differenti in relazione al peso del prodotto:

  • Minimo 40 minuti per le forme da 300 g sino a 600 g
  • Minimo 2 ore per le forme fino a 1,2 kg
  • Minimo 6 ore per le forme fino a 2,5 kg
  • Minimo 12 h per le forme fino a 5 kg
  • Minimo 24 ore per le forme fino a 10 kg”

Ulteriore modifica riguarda l’articolo 9 del disciplinare di produzione, dove si stabilisce la dimensione minima del logo in etichetta, che passa dai precedenti 40 mm a 15 mm, consentendo di adeguare il logo alle diverse dimensioni dell’etichetta.

Ultima modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare, ed è relativa all’organismo di controllo che passa dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia ad Agroqualità SpA.