Il Piano di risanamento per tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e brucellosi ovi-caprina della Regione Veneto, deliberato con DGR 639 del 20/05/2021 , è stato modificato con la Nota regionale del 03/02/2023 prot. n. 0065453 (disponibile QUI).

Il Ministero della Salute, infatti, con nota prot. n. 656 del 11/01/2023, aveva indicato alle Regioni di continuare, anche per l’anno 2023, ad applicare i rispettivi Piani regionali di eradicazione e sorveglianza delle malattie di categoria B e C, provvedendo eventualmente ad apportare le modifiche e gli aggiornamenti necessari. Per tale motivo la Regione Veneto ha apportato le seguenti variazioni e deliberato quanto di seguito:

Brucellosi bovina:

  • Non è più previsto il controllo su latte di massa. Pertanto, dovranno essere eseguite esclusivamente prove sul sangue sul 20% delle aziende ogni anno, in modo che nell’arco di 5 anni tutto il patrimonio bovino sia stato testato. Negli stabilimenti selezionati dovrà essere sottoposto a prova sierologica un numero di bovini di età superiore a 12 mesi in grado di rilevare una prevalenza del 5% con una confidenza del 95% (cfr.. Tabella A, sotto riportata);
  • Permane l’obbligo di controllo a cadenza annuale deli allevamenti che effettuano la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto.
  • Gestione casi “sospetti”: per quanto concerne i territori indenni da BRC, le definizioni di caso sospetto e caso confermato sono presenti nell’Allegato 1, punto 1.2.1 dell’O. M. 28 maggio 2015 e smi, insieme alle azioni da intraprendere in caso di positività. In particolare, l’O.M. 14/06/2022, di modifica e integrazione della O.M. 28/05/2015, all’Allegato 1 “Metodi diagnostici per la concessione e il mantenimento dello status di indenne da brucellosi”, prevede che in caso di risultato positivo alle prove sierologiche di screening (SAR e FdC), gli animali sono da considerarsi sospetti d’infezione: in tali casi l’Az.ULSS verrà contattata dal CREV che, in accordo con il Servizio Veterinario regionale, fornirà le debite indicazioni operative.

Leucosi bovina enzootica:

  • Non è più previsto il controllo su latte di massa. Pertanto, dovranno essere eseguite esclusivamente prove sul sangue sul 20% delle aziende ogni anno, in modo che nell’arco di 5 anni tutto il patrimonio bovino sia stato testato. Negli stabilimenti selezionati dovrà essere sottoposto a prova sierologica un numero di bovini di età superiore a 12 mesi in grado di rilevare una prevalenza del 5% con una confidenza del 95% (cfr. Tabella A).

Disciplina per la movimentazione degli animali destinati all’alpeggio:

  • Non è più prevista la visita pre-moving degli animali da effettuarsi entro i tre giorni precedenti la partenza per il trasferimento sui pascoli estivi del bestiame bovino, bufalino, ovino, caprino, suino ed equino.

Fonte: Regione Veneto