Il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ), istituito ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, è un regime di qualità volontario, aperto a tutti i produttori dell’Unione Europea, riconosciuto dal singolo Stato membro in quanto conforme ai seguenti criteri:

  • caratteristiche specifiche del prodotto;
  • particolari metodi di produzione oppure
  • una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali coerenti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale.

Nel nostro articolo “Sistema Qualità Nazionale Zootecnia: ecco cosa prevede il nuovo Decreto Ministeriale“, abbiamo fornito tutti i dettagli necessari per aderire al Sistema, stabiliti dal nuovo Decreto Ministeriale n. 646632 emanato il 16 dicembre 2022.

I disciplinari di produzione riconosciuti dal Masaf e pubblicati in apposita sezione del sito ufficiale, sono ultimamente saliti a 7, in quanto due sono stati approvati, con apposito decreto attuativo, in data 3 aprile 2024. Stiamo parlando dei Disciplinari del “Vitello al latte e cereali” e del “Latte crudo vaccino e derivati”, entrambi presentati dalla Regione Veneto.

Il primo, ovvero il disciplinare “Vitello al latte e cerali:  si applica durante il periodo di accrescimento di bovini maschi e femmine allevati per la produzione di carne di vitello, fino alla macellazione, ed include alcuni requisiti e specifiche riguardanti fasi di produzione ed attività svolte da altri operatori della filiera (macellazione, lavorazione delle carni ed etichettatura).

Il secondo invece, denominato Latte crudo vaccino e derivati, si applica a tutte le fasi di allevamento, mungitura compresa, di bovine in lattazione destinate alla produzione di latte crudo. Include, inoltre, alcuni requisiti e specifiche riguardanti la successiva trasformazione del latte crudo in prodotti derivati del latte. Per latte crudo si intende il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche che non è stato riscaldato a più di 40 °C e non è stato sottoposto ad alcun trattamento avente effetto equivalente. Il latte crudo ottenuto in conformità al presente disciplinare e certificato può essere destinato alla produzione dei seguenti prodotti derivati: latte alimentare; prodotti lattiero-caseari; gelati. Tra i prodotti lattiero-caseari vanno citati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: burro, mascarpone, panna, ricotta, latticini, formaggi a diverso grado di stagionatura, yogurt, ecc.